Cassazione Penale, Sentenza n. 27790/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere; deduce carenza e illogicità della motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) con riferimento alla qualificazione del reato 416-bis c.p. e agli artt. 273, 192 c.p.p., per non aver tenuto conto delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore Roberto Porcaro che, secondo la difesa, ridimensionerebbero il ruolo del Caputo nel sodalizio mafioso e dimostrerebbero la novità della prova. Denuncia inoltre travisamento probatorio circa la contestata cogestione dei servizi di vigilanza (contestata in realtà al fratello) e fa valere la carenza motivazionale anche con riferimento alla permanenza delle esigenze cautelari (artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p.), sostenendo che il nuovo quadro probatorio e la riferibilità temporale degli atti al 2014 rendono possibile una misura meno afflittiva e escludono il pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile come generico e manifestamente infondato. Motivazione: la difesa ha prodotto solo un breve stralcio delle dichiarazioni sopravvenute senza confrontarle specificamente con gli altri elementi probatori già valutati dal giudice del riesame; non viene dimostrato in che modo le dichiarazioni del collaboratore avrebbero scardinato il compendio indiziario consolidato. Quanto al profilo cautelare, anche ove il ruolo del Caputo fosse ridimensionato, la permanenza di indizi riconducibili all'art. 416-bis e la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere (ai sensi dell'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione al 416-bis) giustificano il mantenimento della misura. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.). Si dispone inoltre la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che, anche se il ruolo dell'indagato risultasse ridimensionato, la configurazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso mantiene rilevanza cautelare e favorisce la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato in combinato con l'art. 416-bis: la norma giustifica la conservazione della misura cautelare più afflittiva quando sussistono gravi indizi di associazione mafiosa
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Usato per valutare i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto il motivo generico e manifestamente infondato perché non confrontato specificamente con le risultanze probatorie avverse
artt. 273 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla valutazione della novità e della valutabilità delle dichiarazioni testimoniali/collaborative; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata adeguata comparazione con le altre dichiarazioni già valutate
artt. 274 e 275 cod. proc. pen.
Riferiti alla valutazione delle esigenze cautelari e della loro attualità; la Corte conferma che gli elementi a sostegno della misura erano già valutati e non superati dalle nuove dichiarazioni
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per infliggere una sanzione pecuniaria (euro 3.000) per responsabilità nella proposizione di un ricorso ritenuto inammissibile e per coprire gli oneri a favore della Cassa delle Ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Ordina la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti a fronte della mancata remissione in libertà
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.; norme emergenziali (d.l. 137/2020 e successive modificazioni)
art. 611, comma 1-bis; d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e successive proroghe/convertiti
Riferite alla richiesta di trattazione orale e alle norme processuali emergenziali che ne disciplinano la procedura; citate nelle premesse procedurali ma non decisive sul merito
Massime di principio
- La mera produzione di dichiarazioni sopravvenute (anche di un collaboratore di giustizia) non è sufficiente per ottenere la modifica di una misura cautelare: il difensore deve confrontare puntualmente le nuove dichiarazioni con tutto il compendio indiziario già valutato e spiegare, con argomentazione specifica, in che modo esse lo scardinano.
- In reati connotati da associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) esiste una presunzione di necessità della custodia in carcere; per ottenere una misura meno afflittiva è necessario dimostrare un concreto e attuale mutamento del quadro fattuale che escluda il pericolo di reiterazione.
- I motivi generici e non contestualizzati rispetto alle risultanze probatorie rilevate in sede di riesame sono dichiarati inammissibili dalla Corte di Cassazione per carenza di specificità ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Se il ricorso di cassazione è ritenuto manifestamente infondato o genericamente articolato, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi valutare la fondatezza e la specificità prima di proporre ricorso.
- Nelle impugnazioni cautelari è essenziale indicare con precisione quali atti, dichiarazioni o elementi probatori si intendono ritenere superati e perché, non limitandosi a riportare brani di dichiarazioni senza analisi comparativa col materiale già acquisito.
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