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Sentenza

Sentenza n. 734/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’accertamento previa concessione di misure cautelari, dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno- Prefettura di -OMISSIS- sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente in data 14 gennaio 2026, nonché per la condanna dell’ Amministrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e a disporre l’immediato ingresso della ricorrente nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142/2015 con la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento della stessa.

Giustizia amministrativa202600412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza presentata il 14 gennaio 2026

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, entrato in Italia nel giugno 2025, titolare di un permesso di soggiorno provvisorio e richiedente protezione internazionale, ha rappresentato di trovarsi in stato di indigenza, di avere vissuto per mesi all’addiaccio e di necessitare di un alloggio e di assistenza medica adeguati in ragione del diabete. Ha quindi chiesto alla Prefettura di essere inserito nel sistema di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142/2015. L’Amministrazione non ha riscontrato l’istanza, sicché il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva, l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e l’immediato ingresso nel sistema di accoglienza, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il TAR aveva inizialmente accolto la richiesta di misure cautelari urgenti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nel corso del processo il Ministero ha prodotto il provvedimento con cui il ricorrente era stato ammesso, dal 23 febbraio 2026, alle misure di accoglienza presso una cooperativa. Poiché tale provvedimento ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese, il TAR ha rilevato che, secondo la soccombenza virtuale, esse avrebbero dovuto gravare sull’Amministrazione; tuttavia, ha ritenuto che l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non si applichi alla soccombenza di un’Amministrazione statale, con conseguente pronuncia di nulla spese. Il ricorrente è stato ammesso definitivamente al patrocinio a spese dello Stato ed è stato liquidato in favore del difensore il compenso richiesto, già dimidiato, oltre rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata quando ricorrono le relative condizioni, previamente sentite le parti.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato

    Il TAR richiama la norma, ma, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale citato, ne esclude l’applicazione quando la parte soccombente è un’Amministrazione statale.

  • d.lgs. n. 142/2015

    Disciplina il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nel quale il ricorrente è stato ammesso durante il giudizio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, la base normativa per l’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La controversia può essere definita con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando, accertata la sopravvenuta soddisfazione della pretesa, non residuano questioni controverse e le parti siano state previamente sentite sulla possibile definizione immediata.
  • La regola della soccombenza virtuale può giustificare, in astratto, la condanna dell’Amministrazione alle spese anche quando la materia del contendere sia cessata; tuttavia, secondo la ricostruzione accolta nella decisione, l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 non impone il pagamento delle spese a favore dello Stato quando la parte soccombente virtuale è un’Amministrazione statale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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