Sentenza n. 15376/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento: - in parte qua, del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 169 del 18 maggio 2023, disciplinante criteri e modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato dell'energia elettrica, nonché recante disposizioni per assicurare l'erogazione del servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza; - di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e/o conseguenti, ivi compresi i pareri assunti nella fase propedeutica all'adozione del DM impugnato; - con riserva di agire separatamente per il risarcimento per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, c. 5, c.p.a;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto ministeriale n. 169 del 18 maggio 2023, recante criteri e modalità per l’ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato dell’energia elettrica e disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali come servizio di ultima istanza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società ricorrenti chiedevano l’annullamento in parte qua del decreto ministeriale n. 169 del 18 maggio 2023 e degli atti presupposti, connessi e conseguenti. Deducevano violazione degli artt. 50 e 165 del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 57 e 177 del d.lgs. 36/2023, nonché degli artt. 30, par. 3, e 43 della direttiva 2014/23/CE in materia di concessioni; violazione dell’art. 2112 c.c. e della direttiva 2001/23/CE sulla stabilità occupazionale in caso di trasferimento d’azienda; violazione dell’art. 1, comma 3, del d.l. 73/2007 e degli artt. 1 e 2 della l. 481/1995 in tema di copertura dei costi del servizio di maggior tutela; violazione dell’art. 21-quinquies della l. 241/1990 e del principio di affidamento. Lamentavano inoltre difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e, con il secondo motivo, contraddittorietà estrinseca. Avevano riservato separata azione risarcitoria. Prima della decisione hanno dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di legittimità relativi al decreto. Ha ritenuto che, a fronte dell’espressa dichiarazione delle ricorrenti di non avere più interesse alla decisione e in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non possa decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma debba prendere atto della dichiarazione e pronunciare l’improcedibilità. Spese integralmente compensate tra le parti costituite; nessuna statuizione sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
All’udienza straordinaria indicata in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
La disposizione è richiamata nel contesto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ma il testo non ne sviluppa una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non vi sono repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice amministrativo deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso, senza pronunciarsi sul merito.
- Fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, il ricorrente dispone dell’azione e può manifestare il venir meno del proprio interesse; il giudice non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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