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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00399/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 18/06/2025 che ha dichiarato inammissibile, de plano, l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale (in subordine, detenzione domiciliare) avanzata da Porzio, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa (artt.110 e 416-bis c.p.). La difesa aveva allegato elementi volti a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata (ruolo marginale, assenza di ulteriori reati dal 2018, liberazione anticipata per i semestri già espiati, disponibilità lavorativa e prova di reinserimento, versamento di €1.000 a titolo riparatorio, dichiarazione di distacco e rieducazione). Il Tribunale aveva ritenuto inammissibile l'istanza applicando l'art.4-bis Ord. pen. nella sua funzione ostativa in mancanza delle deduzioni previste

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato: ha dichiarato la nullità del decreto impugnato nella parte in cui ha disposto, de plano e senza assumere il contraddittorio camerale, la dichiarazione d'inammissibilità dell'istanza di affidamento in prova. Ha annullato senza rinvio la sola declaratoria di inammissibilità relativa all'affidamento in prova e ha trasmesso gli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per la nuova trattazione nel contraddittorio e con l'uso degli opportuni poteri istruttori (ai sensi dell'art.4-bis, comma 2). Ha invece respinto la parte del ricorso relativa alla richiesta subordinata di detenzione domiciliare, ritenendola manifestamente inammissibile per l'entità della pena residua.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    l'assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi, "anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, purché gli istanti dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile". "Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa".

    La Corte interpreta la norma come avendo trasformato la presunzione assoluta di perduranti collegamenti in una presunzione relativa: il non collaborante può comunque ottenere benefici se produce elementi specifici, diversi e ulteriori; il giudice di sorveglianza ha poteri istruttori ampliati (richiesta informazioni al comitato provinciale, acquisizione pareri del PM e del PNAA, acquisizione informazioni dalla direzione dell'istituto, accertamenti su familiari e contatti) e deve motivare specificamente l'accoglimento o il rigetto.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Il provvedimento impugnato è stato adottato de plano al di fuori dei limiti previsti dal comma 2; il giudice doveva rispettare le forme dei commi 3 e 4 (contraddittorio in camera di consiglio) salvo i casi tassativi di ammissibilità della declaratoria de plano (istanza identica a una già rigettata o manifestamente infondata). L'omessa osservanza di questa procedura determina nullità assoluta.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che, quando non siano ricorrenti i casi ostativi alla trattazione, il giudice dell'esecuzione deve procedere al contraddittorio camerale (udienza in camera di consiglio) prima di decidere, assicurando la partecipazione del difensore.

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Sulla base di queste disposizioni la nullità dell'atto adottato illegittimamente de plano è di ordine generale, assoluta e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

  • d.l. n. 162 del 31/10/2022, convertito con legge n.199/2022

    Questa novella ha riformulato l'art.4-bis rendendo relativa la presunzione di perduranti collegamenti per i non collaboranti e ha introdotto oneri istruttori specifici a carico del giudice di sorveglianza.

  • art. 58-ter Ord. pen. e art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.

    Riferimenti normativi richiamati dalla disciplina: la possibilità di accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione (art.58-ter) e le modalità di coinvolgimento del pubblico ministero del luogo della sentenza di primo grado o del Procuratore nazionale antimafia per pareri nei procedimenti rilevanti.

Massime di principio

  • La prescrizione del divieto per reati connessi alla criminalità organizzata non è più assoluta: il giudice di sorveglianza deve valutare la documentazione prodotta e, se necessario, attivare i poteri istruttori previsti dall'art.4-bis prima di negare l'accesso a misure alternative.
  • La declaratoria d'inammissibilità disposta de plano è ammessa solo se l'istanza sia identica ad altra già respinta o manifestamente infondata per inesistenza dei presupposti minimi; in tutti gli altri casi il giudice deve fissare la trattazione in camera di consiglio con contraddittorio e motivare la decisione.
  • Se dall'istruttoria emergono indizi di collegamenti attuali o di pericolo di ripristino, l'onere di prova contraria grava sul condannato, il quale deve fornire elementi idonei entro congruo termine.
  • La difesa deve presentare elementi 'specifici, diversi e ulteriori' rispetto alla mera buona condotta: ad esempio documentazione su ruolo marginale nel reato, assenza di contatti post-reato con il clan, atti concreti di riparazione (risarcimenti, partecipazione a programmi di giustizia riparativa), disponibilità lavorativa e misure di reinserimento.
  • L'omessa attivazione dei poteri istruttori e la decisione de plano, quando non consentita, comportano nullità assoluta del provvedimento e rinvio per nuova valutazione nel contraddittorio.
  • Le richieste alternative strettamente subordinate (es. detenzione domiciliare) possono essere respinte ictu oculi quando la pena residua sia manifestamente incompatibile con i limiti normativi previsti per tali misure.

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