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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 2071 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notificazioni - Ufficiale notificatore

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contestazione riguardava la validità della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 mediante spedizione postale, senza l'intervento di un ufficiale notificatore e senza una separata relata di notifica. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la consegna a un soggetto diverso dal destinatario, quale il portiere dello stabile, non fosse sufficiente a perfezionare la notificazione.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto valida la notificazione. La spedizione postale prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 è soggetta a una disciplina meno rigorosa rispetto alla notificazione eseguita ai sensi dell'art. 149 c.p.c. e può essere effettuata direttamente dall'esattore, senza relata e senza l'intermediazione di un ufficiale notificatore. Ai fini del perfezionamento è sufficiente che il plico sia consegnato presso il domicilio del destinatario e che il soggetto legittimato alla ricezione firmi il registro di consegna e l'avviso di ricevimento. È quindi valida anche la consegna al portiere dello stabile in cui il destinatario è domiciliato.

Norme richiamate

  • Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    Disciplina la notificazione della cartella di pagamento mediante spedizione diretta a mezzo posta. Tale modalità non richiede necessariamente l'intervento di un ufficiale notificatore né la redazione di una distinta relata di notifica.

  • Artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001

    Individuano i requisiti della consegna postale rilevanti per il perfezionamento della notificazione, tra cui la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione del registro di consegna e dell'avviso di ricevimento da parte del soggetto legittimato.

  • Art. 149 c.p.c.

    La disciplina della notificazione a mezzo posta prevista da questa norma è considerata più rigorosa rispetto alla procedura speciale applicabile alle notificazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973.

Massime di principio

  • Quando una cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante spedizione postale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, non è di per sé necessaria una relata redatta da un ufficiale notificatore.
  • La notificazione può perfezionarsi anche con la consegna del plico a un soggetto diverso dal destinatario, come il portiere dello stabile, purché la consegna avvenga presso il domicilio del destinatario e siano rispettati gli adempimenti postali richiesti.
  • La validità della notifica dipende soprattutto dalla prova della consegna e dalla firma del soggetto legittimato sui documenti postali previsti, non dalla presenza di una relata autonoma.
  • Eventuali contestazioni devono concentrarsi sulla reale domiciliazione del destinatario, sull'identità e legittimazione del consegnatario, sulla sottoscrizione dei documenti e sulla regolarità della procedura postale.

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