Cassazione Penale, Sentenza n. 22980/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Mantova del 28/02/2025 che ha dichiarato il non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica per difetto di querela: il Procuratore generale sosteneva che il pubblico ministero aveva tempestivamente ed efficacemente contestato, in udienza 9/05/2023, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen. (che renderebbe il reato procedibile d'ufficio), per cui l'improcedibilità non doveva essere dichiarata
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato che, alla luce del d.lgs. n. 150/2022 e del termine transitorio di cui all'art. 85 dello stesso d.lgs., la persona offesa non aveva presentato querela nel termine utile e il giudice deve rilevare immediatamente la causa di non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La contestazione suppletiva dell'aggravante da parte del pubblico ministero, formulata dopo la scadenza del termine, è stata ritenuta inefficace e la sentenza del Tribunale che ha dichiarato l'improcedibilità è stata confermata. Le Sezioni Unite, con pronuncia del 26/03/2026, hanno chiarito che "in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 senza che sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.", principio coerente con la decisione impugnata
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia)
art. 2, comma 1, lett. i) e art. 85 (termine transitorio per la proposizione della querela)
La modifica ha reso il delitto di furto punibile a querela della persona offesa, con applicazione retroattiva ai fatti anteriori all'entrata in vigore; l'art. 85 stabilisce che, per fatti già noti, il termine per la querela (tre mesi) decorre dal 30/12/2022
art. 624 cod. pen. (comma 3)
nuova formulazione del comma 3 introdotta dal d.lgs. n. 150/2022
Il furto, anche se aggravato, è normalmente procedibile a querela, salvo specifiche eccezioni (es. persona offesa incapace; ricorrenza di alcune circostanze dell'art. 625, n. 7, salvo il caso delle cose esposte alla pubblica fede; o delle fattispecie di cui al n. 7-bis), che mantengono la procedibilità d'ufficio
art. 625 cod. pen. (comma 1, n. 7)
circostanza aggravante "avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio"
La sussistenza di questa aggravante può rendere il reato procedibile d'ufficio, ma la Corte ha ritenuto che la sua contestazione successiva alla scadenza del termine transitorio non possa sanare la carenza della querela
art. 85 d.lgs. n. 150/2022
"il termine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1, cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
Per i fatti anteriori alla riforma, il termine per la proposizione della querela parte dal 30/12/2022 quando la persona offesa era già a conoscenza del fatto; il mancato deposito entro tale termine comporta l'improcedibilità
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce la declaratoria di non doversi procedere per mancanza della querela; la Corte ha affermato che il giudice deve rilevarla immediatamente quando il termine è spirato senza querela
art. 517 cod. proc. pen.
Citato nella discussione sulle modifiche dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che non sia consentito al pubblico ministero modificare l'imputazione dopo la perdita della condizione di procedibilità in modo da rendere efficace l'azione penale
Massime di principio
- Se il fatto di furto è stato commesso prima del 30/12/2022 ma la persona offesa era già a conoscenza del fatto, il termine per proporre la querela decorre dal 30/12/2022 (art. 85 d.lgs. n. 150/2022). Se la querela non è presentata entro tale termine, il giudice deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La semplice contestazione successiva, in udienza, di una circostanza aggravante (art. 625, n. 7) che renderebbe il reato procedibile d'ufficio non è idonea a sanare la mancanza della querela se tale contestazione avviene dopo la scadenza del termine transitorio: non è consentito al pubblico ministero trasformare l'azione perseguibile solo a querela in un'azione perseguibile d'ufficio mediante contestazione tardiva
- Restano operative le eccezioni espressamente previste da art. 624, comma 3 (es. persona offesa incapace per età o infermità, o altre circostanze tassativamente indicate) che rendono il reato procedibile d'ufficio indipendentemente dalla querela
- Per evitare l'improcedibilità in casi simili, la persona offesa deve presentare tempestivamente la querela nei termini; il pubblico ministero deve verificare e, se possibile, contestare eventuali aggravanti che rendono la fattispecie procedibile d'ufficio in tempo utile rispetto ai termini stabiliti
- Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (26/03/2026) il quadro è univoco: il giudice non deve attendere eventuali contestazioni suppletive del pubblico ministero dopo la scadenza del termine ma deve rilevare la mancanza di querela e dichiarare l'improcedibilità
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