Sentenza n. 186/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 395/2024 in data 28 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., chiedendo che fosse ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza n. 395/2024 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica del docente, o uno strumento equipollente, per tre anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, e aveva condannato il Ministero a metterla a disposizione. La ricorrente ha dedotto l'inesecuzione della pronuncia nonostante la notificazione della sentenza al Ministero l'8 gennaio 2025 e ha prodotto la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria. Il Ministero non si è costituito. Nel corso del giudizio, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva versato quanto dovuto.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti, al momento della proposizione del ricorso, i presupposti dell'ottemperanza, rilevando l'omesso adempimento del giudicato civile e la scadenza del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato. Ha inoltre ritenuto idonea la notificazione eseguita presso l'indirizzo PEC del Ministero indicato come domicilio digitale. Poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute, la pretesa della ricorrente si è estinta ed è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il Ministero è stato comunque condannato alle spese sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio; le spese sono state liquidate in 700 euro, oltre accessori, con refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, esperibile per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono il rimedio dell'ottemperanza anche per l'esecuzione di un giudicato formatosi davanti al giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ha ritenuto tale termine decorso nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente all'obbligo conformativo o patrimoniale derivante dalla pronuncia.
- Ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle amministrazioni dello Stato, è idonea la notificazione della sentenza eseguita presso l'indirizzo PEC individuato quale domicilio digitale dell'amministrazione destinataria.
- Il pagamento o l'adempimento intervenuto nelle more del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, ma non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale quando l'adempimento sia avvenuto soltanto dopo l'instaurazione dell'ottemperanza.
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