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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11382/2024 del 19/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione contestando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norma processuale a pena di nullità (in particolare l'art. 125 cod. proc. pen.) e la carenza di motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità delle contravvenzioni contestate (guida in stato di ebbrezza e guida in stato di alterazione per stupefacenti). Si è altresì sostenuto che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare il primo motivo di appello (che prospettava l'insussistenza dei reati) e che in ogni caso le contravvenzioni si sarebbero estinte per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Il Collegio ha esaminato gli atti e ha ritenuto che il Tribunale di Biella avesse motivato congruamente e logicamente la condanna per le contravvenzioni contestate, sulla base degli esami strumentali che avevano dato esito positivo per alcol e sostanze stupefacenti e della condotta accertata (tra cui marcia in senso contrario). La Corte ha inoltre ritenuto che il primo motivo d'appello fosse, di fatto, generico e manifestamente infondato perché la difesa non si era confrontata con le argomentazioni probatorie, per cui la mancata trattazione in sede di appello non poteva essere censurata in cassazione (applicando il principio secondo cui non è ammesso impugnare in Cassazione una decisione di secondo grado che abbia trascurato un motivo d'appello manifestamente infondato). Quanto alla prescrizione, la Corte ha rilevato che per i fatti commessi il 09/11/2017 opera la sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art. 159, comma 2, cod. pen., come novellato dalla legge n. 103/2017 (sospensione di 1 anno e 6 mesi), e che, per gli atti interruttivi intervenuti, la prescrizione non si era nel frattempo estinta. In definitiva il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale la cui inosservanza può comportare nullità; nel caso la Corte ha ritenuto che non vi fosse una violazione idonea ad incidere sul giudizio, essendo stati rispettati gli avvisi e le formalità connesse agli accertamenti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Grounds di ricorso in cassazione relative a inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate alla luce degli atti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintesi del motivo di ricorso ai sensi delle disposizioni sulle impugnazioni; impiego formale nella redazione del ricorso.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 (conv. legge n. 176/2020) e successivi provvedimenti di proroga

    Richiamate le norme che hanno consentito il trattamento del procedimento in udienza camerale secondo le modalità emergenziali previste dalla normativa Covid e prorogate.

  • art. 159, comma 2, cod. pen. (nella formulazione novellata dall'art. 1, comma 95, legge n. 103/2017)

    Prevede la sospensione del corso della prescrizione per la durata indicata (1 anno e 6 mesi nella novella citata); la Corte ha ritenuto applicabile tale sospensione ai fatti del 09/11/2017 e, con gli atti interruttivi intervenuti, ha escluso la maturazione della prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese nella cassazione; applicata per imputare alla ricorrente le spese del procedimento dopo il rigetto.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 (Liberti, Rv. 276745-01)

    Principio secondo cui non è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza di secondo grado che abbia omesso di considerare un motivo d'appello manifestamente infondato, perché l'eventuale accoglimento non produrrebbe esito favorevole; il Collegio ha applicato questo insegnamento nel caso concreto.

Massime di principio

  • La mancata trattazione in appello di un motivo manifestamente infondato difficilmente costituisce motivo valido di cassazione: se la doglianza appare generica o priva di reale prospettazione probatoria, la Cassazione la respingerà per carenza d'interesse.
  • Le censure per presunta inosservanza di norme a pena di nullità (es. formalità sugli avvisi) richiedono una rigorosa dimostrazione dell'effettiva violazione e del relativo pregiudizio; l'esame degli atti può consentire alla Corte di cassazione di verificare direttamente l'assenza di nullità.
  • Le questioni di prescrizione vanno valutate tenendo conto delle norme di sospensione e delle modifiche legislative temporanee: non si può dare per scontata l'estinzione del reato senza verificare la decorrenza dei termini, le sospensioni e gli atti interruttivi intervenuti.
  • Gli argomenti difensivi meramente assertivi e non confrontati con la motivazione di merito (es. semplice negazione della consapevolezza senza prova o senza contestazione delle risultanze probatorie) sono vulnerabili e non bastano a far ritenere manifestamente illogica la decisione di merito.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è generalmente condannato alle spese secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto va valutato il rapporto costi-benefici prima di proporre ricorso quando i motivi appaiono deboli.

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