Cassazione Civile, Ordinanza n. 15637/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione di una cliente a un decreto ingiuntivo emesso in favore del proprio difensore per il pagamento dei compensi professionali maturati per l'attività svolta in cassazione. La cliente sosteneva di non essere stata informata della rinuncia della controparte al ricorso per cassazione e contestava sia l'an che il quantum della pretesa. In primo grado il Tribunale ha rigettato l'opposizione, rilevando che dagli atti risultava che la scelta di proseguire il giudizio, dopo la rinuncia della banca, era stata condivisa dalla cliente con il difensore. Con il ricorso per cassazione la cliente ha dedotto: 1) nullità dell'ordinanza e del procedimento per violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato il rito speciale nonostante fossero contestati anche l'an della pretesa e non solo la quantificazione, con lesione del diritto di difesa per mancata concessione dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 633, 645 e 183 c.p.c., per avere il giudice mutato rito e impedito alle parti di articolare prove sulla responsabilità del difensore; 3) omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla richiesta congiunta di concessione dei termini istruttori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite, che l'art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica a tutte le controversie sui compensi spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali, anche quando non si discuta soltanto della liquidazione ma anche dell'an della pretesa, e che l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo a tali compensi segue il rito sommario speciale. Ha inoltre affermato che in tale rito non vi è preclusione istruttoria analoga a quella del rito ordinario e che la mancata concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. è conseguenza naturale dell'applicazione del rito speciale. La Corte ha poi osservato che il Tribunale aveva comunque accertato, sulla base della documentazione, che la prosecuzione del giudizio dopo la rinuncia della controparte era stata concordata con la cliente. Ne è derivata la condanna della ricorrente alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
regola le controversie sui compensi degli avvocati e le relative opposizioni a decreto ingiuntivo mediante rito sommario speciale; si applica anche quando sia controverso non solo il quantum ma anche l'an della pretesa.
art. 28 L. 13 giugno 1942, n. 794
le controversie richiamate da tale norma, per effetto dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, seguono il rito sommario speciale.
art. 645 c.p.c.
l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo a onorari, diritti o spese spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali rientra nel rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato per chiarire che il procedimento sommario speciale può essere introdotto con ricorso, ma non coincide con il procedimento sommario ordinario codicistico.
art. 702-ter c.p.c.
la barriera processuale alle nuove richieste istruttorie si colloca con la pronuncia dell'ordinanza; il giudice può valutare la non sommarietà dell'istruzione ai fini della conversione del rito.
art. 183 c.p.c.
i termini istruttori del rito ordinario non sono dovuti nel rito speciale; la loro mancata concessione è conseguenza dell'applicazione di quest'ultimo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione della nullità del procedimento e dell'ordinanza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360-bis, n. 1 c.p.c.
la Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché contrari a un orientamento consolidato.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi a oggetto i compensi dell'avvocato per prestazioni giudiziali, il rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011 si applica anche quando sia contestato l'an della pretesa e non soltanto la sua quantificazione.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a compensi professionali dell'avvocato non può essere introdotta o trattata secondo il rito ordinario di cognizione o secondo il sommario ordinario codicistico, dovendo seguire il rito sommario speciale previsto dalla disciplina speciale.
- Nel rito sommario speciale non opera la preclusione istruttoria tipica del rito ordinario fondata sull'art. 183 c.p.c.; la mancata concessione dei termini istruttori del rito ordinario è coerente con la scelta del rito speciale.
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si ponga in contrasto con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, in particolare quando le censure ripropongano questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura si risolva nella mera reiterazione delle difese già esaminate dal giudice di merito.
- La valutazione del giudice di merito sulla prosecuzione del giudizio e sulla condivisione della strategia processuale tra cliente e difensore può fondarsi sulla documentazione in atti e sorreggere il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo per compensi.
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