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Ordinanza

Ordinanza n. 461/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 54 del 17 giugno 2024 e del Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale, approvato attraverso detta delibera, in pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni dal 24 giugno 2024; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto; - della Deliberazione del Consiglio Comunale di Carrara n. 47 del 2 luglio 2020 con cui viene disposta la “Approvazione del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara” e del Regolamento per la concessione degli Agri Marmiferi del Comune di Carrara, approvato attraverso detta deliberazione, relativamente alle parti meglio infra individuate; - della bozza di Regolamento prot. N. 13233/2024 del 15 febbraio 2024 e di tutti i Verbali degli incontri di concertazione, incluso il Verbale definitivo dell'incontro del tavolo sul lapideo del 16 novembre 2023 prot. N. 12852/2024 del 14 febbraio 2024; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gemignani e Vanelli Marmi Srl il 7 gennaio 2025: - della Nota prot. n. 0096545/2024 del 21 novembre 2024, a firma del Dirigente del Settore 7 Ambiente e Marmo Concessioni cave – U.O. 7.2.3. Entrante Marmo, avente ad oggetto “Comunicazione degli adempimenti inerenti l’implementazione dei sistemi di tracciabilità cava-pesa e tracciabilità pesa-opificio al termine della proroga EMAS previsti dal “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24”, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione; - della Nota prot. n. 0096809/2024 del 21 novembre 2024, a firma del Dirigente del medesimo Settore sopracitato, avente ad oggetto “Oggetto: “Regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi del Comune di Carrara e sui criteri e le modalità per la valutazione del rispetto dell’impegno della lavorazione dei materiali da taglio delle Cave di Carrara nel sistema produttivo della filiera locale” approvato con D.C.C. 54/24. 1. Comunicazione delle credenziali di accesso al software “Tracciabilità marmo”. 2. Richiesta indirizzi PEC e/o email, con indicazione degli eventuali soggetti delegati all’invio dei dati aventi ad oggetto la fase tracciabilità pesa-opificio.”, anch’essa trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data corrispondente a quella della sua emissione; - di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o consequenziale, anche non conosciuto, incluse, per quanto occorrer possa o debba, le “istruzioni” richiamate nella nota prot. n. 0096545/2024 del 21 novembre 2024 e scaricabili dall’apposito link comunale.

Giustizia amministrativa202401594

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sulla tracciabilità dei materiali lapidei estratti dai bacini marmiferi e sugli obblighi di lavorazione nella filiera locale, nonché i successivi atti attuativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato la deliberazione consiliare comunale che ha approvato il regolamento sulla tracciabilità dei materiali lapidei e le disposizioni relative alla verifica dell'obbligo di lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nella filiera produttiva locale. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer possa, precedenti regolamentari, la bozza di regolamento e i verbali degli incontri di concertazione. Con motivi aggiunti sono state contestate due note comunali del 21 novembre 2024, concernenti gli adempimenti per l'implementazione dei sistemi di tracciabilità cava-pesa e pesa-opificio, le credenziali di accesso al software comunale e la comunicazione degli indirizzi telematici dei soggetti incaricati dell'invio dei dati, nonché le relative istruzioni. Il regolamento disciplina anche la tracciabilità dei prodotti sostitutivi dei materiali da taglio. Dalla pronuncia non emerge l'illustrazione analitica dei singoli vizi di legittimità dedotti, poiché il giudice ha definito la fase processuale disponendo la sospensione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha sospeso il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., rilevando la pendenza davanti alla Corte costituzionale del giudizio in via principale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri contro la Regione Toscana, avente ad oggetto disposizioni della legge regionale n. 35/2015, come modificate dalla legge regionale n. 52/2025, relative all'obbligo di lavorazione nella filiera locale di almeno il 50 per cento dei materiali estratti nell'area Apuo-Versiliese. Sebbene il giudizio costituzionale non investa specificamente l'art. 38 della legge regionale n. 35/2015, e in particolare i commi 5 e 6 posti a fondamento del regolamento comunale, il TAR ha ritenuto che un'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale, la cui ampiezza non è prevedibile, potrebbe travolgere la base normativa dell'atto impugnato. Il regolamento comunale è infatti considerato servente rispetto all'obbligo legislativo regionale del 50 per cento; il venir meno di tale obbligo renderebbe il regolamento privo di oggetto. Alle parti è stato dato avviso della possibile sospensione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. Non è stata resa una decisione sul merito delle censure né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. b), L.R. Toscana n. 35/2015

    La disposizione è indicata quale base normativa del regolamento comunale, diretto a definire criteri e modalità per verificare il rispetto dell'impegno di lavorazione dei materiali nella filiera locale.

  • art. 38, commi 5 e 6, L.R. Toscana n. 35/2015

    Le disposizioni regionali prevedono l'impegno alla lavorazione di almeno il 50 per cento del materiale da taglio nel sistema produttivo della filiera locale e costituiscono il presupposto sostanziale del regolamento comunale impugnato.

  • L.R. Toscana n. 52/2025

    La legge regionale ha modificato la disciplina dell'obbligo di lavorazione locale del 50 per cento e di altri profili relativi alle concessioni e autorizzazioni estrattive; le relative disposizioni sono oggetto del giudizio di legittimità costituzionale pendente.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato applicato per sospendere il processo amministrativo in ragione della pregiudizialità del giudizio costituzionale pendente, la cui decisione può incidere sulla base normativa dell'atto impugnato.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il TAR richiama la disposizione per dare atto dell'avviso alle parti circa la possibile sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. quando pende un giudizio di legittimità costituzionale la cui decisione è potenzialmente pregiudiziale rispetto alla validità dell'atto amministrativo impugnato.
  • Quando un regolamento amministrativo è adottato in funzione attuativa e servente rispetto a un obbligo direttamente previsto dalla legge, l'eventuale caducazione della disposizione legislativa può privare il regolamento del suo oggetto e incidere in modo decisivo sul giudizio di annullamento.
  • La sospensione necessaria è giustificata anche quando la questione di costituzionalità non investe testualmente la specifica disposizione legislativa posta a fondamento dell'atto impugnato, qualora l'eventuale pronuncia della Corte costituzionale possa comunque avere un'ampiezza tale da travolgere la disciplina normativa presupposta.

Come è indicizzato

MaterieInvalidità del provvedimentoDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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