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Sentenza

Sentenza n. 4432/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento 1) della disposizione di esclusione dell’Agenzia del Demanio – Struttura per la Progettazione Reg. 000083 del 2.02.2026, successivamente comunicata, recante l’esclusione della ricorrente dal LOTTO 1) CIG: B7EEF42107 della “Procedura aperta telematica accelerata, ai sensi dell’art. 71, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. per la sottoscrizione, ai sensi, dell’art. 59 del citato d.lgs., di accordi quadro di durata triennale con più operatori economici per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto l’esecuzione di rilievi ed indagini di tipo strutturale e geognostico, la progettazione in unica fase esecutiva, l’ufficio direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione relativi agli interventi di miglioramento/adeguamento sismico ed efficientamento energetico sugli immobili oggetto delle ordinanze nn. 3, 4, 5 e 6 del 21.03.2025, del Commissario Straordinario dei Campi Flegrei per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area interessata dal bradisismo CUP: E86J25000070001”; 2) di tutti i verbali, le note e le relazioni attinenti alla gara di cui sub 1), ivi incluse: la relazione sulla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse e proposta di esclusione assunta al prot. n.38.R del 20.10.2026; nonché la richiesta di giustificativi del 03.10.2025; 3) per quanto di ragione, del bando, del disciplinare (in particolare gli artt. 3, 16 e 19), del capitolato d’appalto e di ogni altro elaborato di gara, ove interpretati in senso diverso rispetto ai motivi di ricorso; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della società ricorrente, ivi inclusi tutti i provvedimenti riguardanti lo scorrimento di graduatoria conseguente al provvedimento espulsivo di cui sub 1), ivi incluso il documento “allegato graduatoria provvisoria” inerente al Lotto 1, nonché il provvedimento di aggiudicazione definitiva frattanto eventualmente adottato, nonché il conseguente contratto d’appalto/Accordo Quadro frattanto intervenuto tra l’appaltante e gli operatori economici aggiudicatari, e l’eventuale consegna dell’appalto in via d’urgenza.

Giustizia amministrativa202601499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal lotto 1 di una procedura aperta telematica per accordi quadro triennali relativi a servizi di ingegneria e architettura, disposta in ragione dell'incongruità dell'offerta con ribasso del 100% sulle componenti ribassabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione deducendo, con un unico motivo articolato, la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, 54 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, del disciplinare di gara e degli artt. 1, 3, 7, 8 e seguenti della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, violazione dell'autovincolo, violazione del favor partecipationis, dei principi di trasparenza e proporzionalità, travisamento e sviamento. La società aveva offerto un ribasso del 100% sulla quota del 35% dei corrispettivi SIA assoggettabile a ribasso e sulle indagini, sostenendo che i relativi costi sarebbero stati integralmente compensati da economie di scala, attrezzature e software già ammortizzati, internalizzazione delle attività, riduzione delle trasferte, organizzazione aziendale, certificazioni ed esperienze pregresse. Ha contestato che la stazione appaltante avesse ritenuto tali spiegazioni insufficienti senza considerare le economie indicate, che avesse violato l'art. 19 del disciplinare — il quale avrebbe predefinito la congruità del ribasso per i servizi di ingegneria — e che avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti prima dell'esclusione. La stazione appaltante ha sostenuto invece che i costi delle indagini, pur esistenti, sarebbero stati coperti soltanto mediante l'erosione della quota del 65% del compenso SIA, non ribassabile perché costituente equo compenso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso anzitutto la violazione del contraddittorio, rilevando che l'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 configura la verifica dell'anomalia come procedimento a struttura monofasica: la stazione appaltante formula una richiesta di spiegazioni e, se queste non giustificano adeguatamente i prezzi o i costi proposti, può procedere all'esclusione senza essere obbligata a reiterare la richiesta o a svolgere ulteriori approfondimenti. L'onere di giustificare l'offerta grava sul concorrente. Nel caso concreto, le spiegazioni della ricorrente sono state ritenute generiche, assertive e prive di documentazione: non indicavano puntualmente come sarebbero stati sostenuti i costi per saggi, ripristini, campionamenti e prove di laboratorio, né fornivano listini, preventivi, contratti, simulazioni contabili o dati aziendali verificabili. Il giudice ha quindi ritenuto non dimostrata la possibilità di azzerare effettivamente i costi delle indagini. Ha considerato corretta la valutazione della stazione appaltante secondo cui, in assenza di prova contraria, tali costi avrebbero finito per gravare sulla quota del 65% del compenso SIA, non ribassabile e non erodibile in quanto riconducibile all'equo compenso. Non è stata ravvisata una macroscopica erroneità, carenza istruttoria o insufficienza motivazionale nel giudizio tecnico di anomalia, né una violazione dell'autovincolo derivante dal disciplinare. Il fatto che l'offerta potesse produrre comunque un utile non è stato ritenuto decisivo, poiché veniva in rilievo il vincolo legale di non comprimibilità del compenso. Il ricorso è stato definitivamente rigettato; spese compensate tra le parti costituite e nessuna statuizione sulle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 15-bis, d.lgs. 36/2023

    Per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso; il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso.

    La quota del 65% del corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura è prezzo fisso, non ribassabile né erodibile; il ribasso può riguardare soltanto la quota del 35%. La verifica dell'offerta deve impedire che i costi riferibili alla componente variabile siano trasferiti sulla quota fissa.

  • art. 110, d.lgs. 36/2023

    La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

    La verifica dell'anomalia ha struttura monofasica: dopo una richiesta di spiegazioni, la stazione appaltante non è obbligata a formulare ulteriori richieste, ferma la possibilità di svolgere approfondimenti. Il concorrente deve fornire spiegazioni specifiche, credibili e documentate.

  • art. 41, comma 15-ter, d.lgs. 36/2023

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all'applicazione della disciplina della verifica di congruità, ma la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 54, comma 1, d.lgs. 36/2023

    È richiamato, tramite l'art. 41, comma 15-ter, quale disposizione collegata alla disciplina della verifica di congruità; la decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione.

  • art. 19 del disciplinare di gara

    Saranno considerate anormalmente basse le offerte economiche il cui ribasso percentuale per le Indagini risulti essere superiore al 20% rispetto alla media dei ribassi offerti relativamente alle predette Indagini.

    La clausola non preclude alla stazione appaltante di verificare la sostenibilità complessiva dell'offerta e di escluderla quando le spiegazioni non dimostrino che i costi non saranno trasferiti sulla quota fissa non ribassabile.

Massime di principio

  • Nella verifica dell'anomalia disciplinata dall'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 il procedimento ha struttura monofasica: la stazione appaltante deve formulare una richiesta di spiegazioni, ma non è obbligata a reiterarla o a richiedere ulteriori chiarimenti quando le spiegazioni ricevute non giustificano adeguatamente prezzi e costi; eventuali ulteriori approfondimenti costituiscono una facoltà istruttoria.
  • Il concorrente destinatario della verifica di anomalia deve assolvere un onere di "spiegare provando", fornendo giustificazioni specifiche, credibili e assistite da una base documentale verificabile; mere affermazioni circa economie di scala, efficienza organizzativa o disponibilità di attrezzature non sono sufficienti a dimostrare la sostenibilità dell'offerta.
  • Quando il corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura è composto da una quota fissa non ribassabile e da una quota variabile ribassabile, la stazione appaltante può escludere un'offerta che azzeri la quota variabile se il concorrente non dimostra puntualmente che i costi riferibili a tale componente non saranno sostenuti mediante erosione della quota fissa.
  • Il ribasso del 100% su una voce di costo non esonera il concorrente dall'obbligo di dimostrare concretamente come saranno sostenuti i costi comunque necessari per l'esecuzione della prestazione; in mancanza di tale dimostrazione, è legittimo ritenere che l'offerta incida sulla quota di compenso non comprimibile.
  • Il giudizio di anomalia, quale valutazione tecnico-discrezionale, non è illegittimo per carenza istruttoria o motivazionale quando esponga, anche sinteticamente, le ragioni per cui le giustificazioni sono inidonee e non presenti macroscopici errori di fatto o gravi e plateali errori di valutazione.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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