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Sentenza

Sentenza del 30/01/2019 n. 2558 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società contestava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1996, con cui l'Agenzia aveva recuperato a imposizione ILOR alcuni redditi precedentemente considerati esenti ai sensi delle agevolazioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno. In particolare, la società denunciava la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché l'avviso era stato notificato il 23 dicembre 2002, appena tre giorni dopo la consegna del processo verbale di constatazione del 20 dicembre 2002, senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni e senza l'indicazione o la prova di specifiche ragioni di urgenza. L'Agenzia sosteneva invece che l'accesso fosse soltanto istantaneo e finalizzato all'acquisizione di documenti, non una vera verifica fiscale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il terzo, il quinto e il settimo motivo di ricorso, relativi alla violazione del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente. Ha stabilito che la garanzia si applica anche agli accessi brevi o istantanei finalizzati alla sola acquisizione di documentazione. Poiché l'avviso era stato emesso prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale e l'Agenzia non aveva allegato né provato specifiche ragioni di urgenza, l'atto impositivo è stato dichiarato nullo. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata e la controversia è stata decisa nel merito. Gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.

    Il termine di sessanta giorni decorre dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e garantisce al contribuente la possibilità di formulare osservazioni e difese prima dell'emissione dell'avviso. La regola si applica a qualsiasi accesso, ispezione o verifica nei locali dell'impresa, anche se l'accesso è breve o finalizzato esclusivamente all'acquisizione di documenti. L'inosservanza comporta l'invalidità dell'avviso, salvo che l'Ufficio dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza esistenti al momento dell'emissione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 6

    Deve essere redatto processo verbale delle operazioni compiute.

    La disposizione conferma la necessità di documentare formalmente anche gli accessi istantanei presso i locali dell'impresa, facendo decorrere da tale verbalizzazione le garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 26

    La norma era richiamata quale base delle agevolazioni fiscali per l'industrializzazione del Mezzogiorno, la cui applicabilità ai redditi contestati costituiva il merito dell'accertamento; tale questione non è stata esaminata dalla Corte, essendo stata dichiarata la nullità dell'avviso per violazione delle garanzie procedimentali.

  • D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 101

    La norma era richiamata quale ulteriore fondamento dell'esenzione ILOR invocata dalla società. Anche tale questione sostanziale è rimasta assorbita dalla decisione sull'illegittimità dell'avviso emesso ante tempus.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione finanziaria effettua un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali dell'impresa, il contribuente ha normalmente diritto al termine di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura prima che venga emesso l'avviso di accertamento.
  • La garanzia opera anche per accessi brevi, istantanei o finalizzati soltanto alla raccolta di documenti: non è necessario che vi sia una verifica complessa o prolungata.
  • L'emissione dell'avviso prima della scadenza dei sessanta giorni rende l'atto invalido, salvo specifiche ragioni di urgenza concrete, attuali e dimostrate dall'Ufficio.
  • Non è sufficiente che l'Amministrazione invochi genericamente la prossima scadenza dei termini di decadenza: l'urgenza deve essere effettiva e riferita alla concreta situazione.
  • La mancanza di una motivazione sulle ragioni d'urgenza nell'avviso non è, da sola, decisiva; ciò che conta è verificare se tali ragioni esistessero realmente e siano state provate dall'Amministrazione.
  • Se l'avviso è invalido per violazione del termine dilatorio, il giudice può annullarlo senza esaminare le contestazioni relative al merito della pretesa tributaria.

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