Cassazione Civile, Ordinanza n. 31088/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia riguarda la divisione di un compendio immobiliare ereditario. Un condividente aveva chiesto il rimborso di alcune spese sostenute in relazione alla successione e alla precedente sentenza esecutiva, mentre l’altro aveva chiesto la divisione dell’immobile e aveva anche proposto domanda riconvenzionale di usucapione di una porzione del bene (villino A). Il tribunale aveva rigettato le domande; la corte d’appello, con sentenza parziale, aveva accolto la domanda di usucapione del villino A e poi, con sentenza definitiva, aveva disposto la divisione del residuo compendio escludendo quella porzione. Gli eredi del condividente soccombente hanno impugnato la sentenza definitiva deducendo: 1) violazione dell’art. 91 c.p.c. per la ripartizione delle spese, assumendo che la controparte fosse totalmente soccombente dopo la cassazione della sentenza parziale sull’usucapione; 2) violazione dell’art. 728 c.c. per errata stima del compendio, assegnazione di un bene di valore superiore alla quota con conguaglio, ed esclusione del villino A nonostante la successiva cassazione della decisione che ne aveva riconosciuto l’usucapione. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 718, 720 e 1114 c.c., sostenendo che, venuta meno la pronuncia di usucapione, il villino A dovesse entrare nella massa da dividere e che non fosse consentita una divisione solo parziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto che la cassazione con rinvio della sentenza non definitiva che aveva dichiarato l’usucapione del villino A avesse travolto, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., anche la successiva sentenza definitiva di divisione, poiché questa era fondata su una massa ereditaria erroneamente ricostruita senza includere il bene poi riacquistato alla comunione per effetto della caducazione della pronuncia pregiudiziale. Ne è derivato che la sentenza impugnata era ormai priva di autonoma consistenza e di interesse attuale all’impugnazione, dovendosi procedere a una nuova divisione nel giudizio di rinvio relativo alla questione pregiudiziale. La Corte ha compensato integralmente le spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
è richiamato come parametro per la censura sulla liquidazione delle spese, ma la censura resta assorbita dall’inammissibilità del ricorso
art. 336, comma 2, c.p.c.
la cassazione della pronuncia pregiudiziale travolge automaticamente la sentenza successiva logicamente dipendente
art. 728 c.c.
norma evocata per contestare la formazione delle quote e il conguaglio nella divisione
art. 718 c.c.
norma evocata sul principio di divisione dell’intero asse tra i condividenti
art. 720 c.c.
norma evocata in relazione all’assegnazione dei beni non comodamente divisibili
art. 1114 c.c.
norma evocata per sostenere la necessità di dividere l’intera massa comune
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
è richiamato per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
è richiamato come parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva è logicamente dipendente da una precedente sentenza non definitiva che viene cassata, la decisione successiva è travolta automaticamente ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c., con conseguente difetto di interesse e inammissibilità del ricorso proposto contro di essa.
- In materia di divisione, la formazione delle quote e la stima dei beni devono essere riconsiderate integralmente se viene meno il presupposto della pretesa esclusione di un bene dalla comunione per effetto della caducazione della decisione pregiudiziale che l’aveva dichiarato usucapito.
- Il giudizio di rinvio sulla questione pregiudiziale è la sede naturale per rideterminare la massa da dividere e per adottare le statuizioni conseguenti, mentre la sentenza definitiva dipendente non conserva autonoma utilità impugnatoria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la compensazione delle spese di legittimità, quando la Corte ravvisi la perdita di interesse alla decisione per effetto del venir meno della pronuncia presupposta.
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