Sentenza del 29/10/2018 n. 7471 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento analitico induttivo - Presupposti - Antieconimicità - Legittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. È stato affermato che l'accertamento analitico-induttivo può ricostruire complessivamente i ricavi dell'impresa e può fondarsi anche sull'antieconomicità dell'attività esercitata, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600/1973. Il testo non specifica il grado di giudizio né l'identità delle parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo fondato sull'antieconomicità dell'attività imprenditoriale. In particolare, si discute se tale metodo possa essere utilizzato non solo per rettificare una singola voce contabile, ma anche per ricostruire l'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa quando i risultati economici dichiarati risultino incompatibili con una gestione normalmente razionale ed economicamente conveniente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 600/1973
La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando gli elementi indicati in dichiarazione risultano inesatti o quando le scritture contabili, pur formalmente esistenti, non sono idonee a rappresentare correttamente la realtà economica. Il metodo può essere utilizzato anche per ricostruire l'ammontare complessivo dei ricavi, non soltanto per correggere singole poste.
Massime di principio
- L'antieconomicità della gestione può costituire un elemento presuntivo idoneo a giustificare un accertamento analitico-induttivo, soprattutto quando i risultati dichiarati appaiono irragionevoli rispetto ai costi sostenuti, ai prezzi praticati o ai margini normalmente conseguibili.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente limitarsi alla rettifica di una singola voce contabile: se gli elementi disponibili evidenziano una complessiva inattendibilità dei ricavi dichiarati, può procedere alla loro ricostruzione globale.
- L'antieconomicità, da sola, non dovrebbe essere considerata una prova automatica dell'evasione, ma deve essere sostenuta da elementi concreti e coerenti; il contribuente può contestarla fornendo spiegazioni documentate sulle ragioni delle perdite o dei margini anomali.
- In situazioni analoghe, occorre verificare se l'accertamento esponga in modo puntuale gli indici di antieconomicità, il criterio di ricostruzione dei ricavi e il collegamento logico tra tali elementi e la maggiore pretesa fiscale.
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