Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/05/2018 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - P.V.C. - Termine dei sessanta giorni - Perentorietà - Emissione avviso di accertamento antecedente i sessanta giorni - Illegittimo - Urgenza non provata.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è stato ritenuto nullo per violazione del contraddittorio, poiché l'Ufficio non ha provato l'effettiva sussistenza di ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento perché emanato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (P.V.C.), previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine tutela il contraddittorio e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Ufficio. L'Amministrazione avrebbe potuto derogare al termine soltanto dimostrando specifiche e concrete ragioni di urgenza. Il semplice rilievo penale dei fatti contestati, senza ulteriori circostanze dettagliate, non è stato ritenuto sufficiente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.

    Il termine di sessanta giorni costituisce una garanzia del contraddittorio e, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente provate dall'Ufficio, la sua violazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Dopo la consegna di un P.V.C., l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, consentendo al contribuente di presentare osservazioni.
  • L'emissione anticipata dell'avviso è legittima solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e dimostrate dall'Ufficio; la mera affermazione dell'urgenza non è sufficiente.
  • La rilevanza penale delle contestazioni, considerata isolatamente, non costituisce automaticamente una ragione d'urgenza.
  • In caso di violazione del termine, il contribuente può contestare la validità dell'avviso per lesione del contraddittorio, verificando sia la data del P.V.C. sia la data di emissione dell'atto e l'eventuale motivazione dell'urgenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.