Sentenza del 07/05/2018 n. 2041 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - P.V.C. - Termine dei sessanta giorni - Perentorietà - Emissione avviso di accertamento antecedente i sessanta giorni - Illegittimo - Urgenza non provata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento emesso prima della scadenza dei sessanta giorni è stato ritenuto nullo per violazione del contraddittorio, poiché l'Ufficio non ha provato l'effettiva sussistenza di ragioni di urgenza idonee a giustificare l'emissione anticipata dell'atto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento perché emanato prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (P.V.C.), previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Tale termine tutela il contraddittorio e consente al contribuente di presentare osservazioni e richieste all'Ufficio. L'Amministrazione avrebbe potuto derogare al termine soltanto dimostrando specifiche e concrete ragioni di urgenza. Il semplice rilievo penale dei fatti contestati, senza ulteriori circostanze dettagliate, non è stato ritenuto sufficiente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo.
Il termine di sessanta giorni costituisce una garanzia del contraddittorio e, salvo specifiche ragioni di urgenza adeguatamente provate dall'Ufficio, la sua violazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- Dopo la consegna di un P.V.C., l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di emettere l'avviso di accertamento, consentendo al contribuente di presentare osservazioni.
- L'emissione anticipata dell'avviso è legittima solo in presenza di ragioni di urgenza concrete, specifiche e dimostrate dall'Ufficio; la mera affermazione dell'urgenza non è sufficiente.
- La rilevanza penale delle contestazioni, considerata isolatamente, non costituisce automaticamente una ragione d'urgenza.
- In caso di violazione del termine, il contribuente può contestare la validità dell'avviso per lesione del contraddittorio, verificando sia la data del P.V.C. sia la data di emissione dell'atto e l'eventuale motivazione dell'urgenza.
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