Cassazione Penale, Sentenza n. 31388/2024 del 31/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per effetto della rinunzia rituale al ricorso trasmessa dall'avvocato e sottoscritta anche dall'imputato in data 25/03/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 10/04/2024 (RG 5317/24).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Milano che, su appello del Pubblico Ministero, ha riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Como che lo aveva assolto per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L'imputato deduceva vizio di motivazione: carenza della "motivazione rafforzata" richiesta in ipotesi di reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado e presunta "inversione dell'onere della prova" da parte della Corte d'Appello.
Massime di principio
- La rinunzia formale del ricorso, sottoscritta anche dall'imputato, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito delle questioni dedotte.
- Quando l'appello è stato proposto dal Pubblico Ministero (reformatio in peius), il difensore può eccepire carenze di motivazione rafforzata e inversione dell'onere della prova; tuttavia tali censure restano inesaminate se il ricorrente rinuncia al gravame.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente la condanna alle spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende, come sanzione procedurale.
- Prima di rinnovare o rinunciare a un rimedio straordinario è fondamentale valutare l'impatto della rinuncia: si perde la possibilità di ottenere la revisione della sentenza impugnata e si accettano le relative conseguenze economiche e processuali.
- Le censure relative a 'inversione dell'onere della prova' richiedono che il ricorrente indichi con precisione dove e come il giudice di merito abbia trasferito l'onere probatorio; accuse generiche di insufficiente motivazione rischiano di essere inefficaci.
- In situazioni in cui l'imputato vuole resistere a una reformatio in peius conseguente ad appello del PM, conviene conservare la possibilità di impugnare in Cassazione fino all'esame del merito, a meno che la rinunzia non sia deliberata per ragioni strategiche ben valutate.
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