Cassazione Civile, Ordinanza n. 16871/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento di cinque cartelle di pagamento, relativo a un autoveicolo di proprietà della contribuente. La stessa impugnava il preavviso limitatamente a tre cartelle davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendo l’accoglimento. In appello, però, la questione riguardava solo la liquidazione delle spese di lite, che la contribuente assumeva essere stata effettuata sotto i minimi tariffari; la corte di secondo grado accoglieva il gravame e rideterminava le spese. Avverso tale ultima decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto sostanziale, perché la Corte definisce la causa in rito rilevando un vizio di notificazione del ricorso: dagli atti non risultavano prodotti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla relata di notificazione del ricorso per cassazione, né tali avvisi risultavano caricati nel sistema informativo della Corte, e neppure erano indicati tra i documenti allegati al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in mancanza degli avvisi di ricevimento delle raccomandate riferite alla notifica del ricorso per cassazione, il ricorso debba considerarsi inesistente/invalidamente notificato, con conseguente inammissibilità. Non sono state liquidate spese perché l’intimata Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Richiamato nel giudizio di merito come parametro per la liquidazione delle spese, ma nel provvedimento di legittimità non se ne sviluppa un’interpretazione sostanziale; il riferimento serve solo a descrivere il motivo dell’appello deciso dai giudici tributari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, se dovuto, a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
misura pari a quello previsto per il ricorso
La misura dell’ulteriore importo è parametrata a quella del contributo unificato dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notificazione comporta l’impossibilità di verificare il perfezionamento della notifica e determina l’inammissibilità del ricorso.
- La verifica della rituale notificazione del ricorso per cassazione può essere compiuta dalla Corte anche attraverso il controllo del fascicolo cartaceo, del fascicolo telematico e del sistema informativo della Corte; ove manchi traccia dell’avviso di ricevimento, il ricorso non può ritenersi ritualmente introdotto.
- Quando la parte intimata non svolge attività difensiva, non si provvede sulle spese di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, se dovuto, l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
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