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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14524/2022 del 13/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 466-bis in relazione al reato di cui all'art. 453 c.p., deducendo: (i) errore nella valutazione dell'ordinanza di annullamento del 19/08/2020 e illegittima esclusione del rilievo del giudicato cautelare; (ii) erronea valutazione del fumus commissi delicti rispetto alle modifiche della imputazione; (iii) omissione di motivazione in ordine al "periculum in mora" ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p.; (iv) errata qualificazione dei beni dei terzi come nella "disponibilità" di Alfredo Muoio senza prova di poteri dispositivi o coincidenza di fatto con proprietà/possesso.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo sul terzo motivo relativo alla mancanza della motivazione sul periculum in mora. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla parte cautelare concernente il periculum in mora e ha rinviato al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio su quel punto. Ha invece rigettato gli altri motivi: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa la possibilità di reemettere la misura alla luce del nuovo titolo ablatorio (confisca ex art. 466-bis con riferimento all'art. 453 c.p.) e ha considerato infondata la censura sulla qualificazione dei beni come riconducibili ad Alfredo Muoio.

Norme richiamate

  • art. 453 cod. pen.

    Reato centrale rispetto al fumus commissi delicti su cui è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca; la Corte ha ritenuto che, con quel nuovo titolo, potesse sussistere motivo per la misura ablativa.

  • art. 466-bis cod. pen.

    Norma richiamata come base per la confisca (misura ablativa). La Corte ha ritenuto che la finalità di confisca ex art. 466-bis costituisse un nuovo titolo giustificativo per la reemissione del sequestro.

  • artt. 648 e 649 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai rimedi e alle condizioni del sequestro; richiamati dai ricorrenti nella censura sulla corretta applicazione delle norme procedurali.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata tra le disposizioni rilevanti per la corretta valutazione del provvedimento ablatorio e dei presupposti per la sua conferma.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente affrontato le questioni fissate dalla sentenza rescindente ai fini del riesame.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Disciplina il contenuto motivazionale del sequestro preventivo: la Corte ha ritenuto necessaria la motivazione anche sul "periculum in mora" quando il sequestro è finalizzato alla confisca soggetta a pronuncia definitiva.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza come parametro per l'applicabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la motivazione sul periculum in mora va rapportata all'esigenza anticipatoria della confisca.

  • Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Rv. 281848)

    "solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora garantirebbe coerenza con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio"

    Principio guida: il sequestro preventivo finalizzato alla confisca condizionata alla sentenza definitiva richiede una motivazione anche sul periculum in mora, modulata in base alle caratteristiche del bene e alla interlocutoria natura del provvedimento.

  • Sez. 6, n. 2182 del 08/10/2020 (dep. 2021), Rv. 280345

    Indica che il divieto di "bis in idem" cautelare non si limita alla identità del fatto ma comprende l'identità degli elementi valutati a sostegno o confutazione della misura: reemissione è possibile se il nuovo provvedimento si fonda su titolo giuridico diverso o su elementi differenti.

Massime di principio

  • Quando il sequestro preventivo è finalizzato alla confisca condizionata a sentenza definitiva, il provvedimento deve motivare anche il "periculum in mora": il giudice deve spiegare perché non è possibile attendere la decisione definitiva.
  • La necessità di motivazione sul periculum in mora può essere modulata in relazione alla natura del bene (es. beni la cui fabbricazione/uso costituisce reato richiedono motivazioni più sintetiche sull'appartenenza al novero dei beni confiscabili).
  • La riemissione di una misura ablativa non è automaticamente vietata dal precedente annullamento cautelare: il divieto di "bis in idem" cautelare richiede non solo identità del fatto ma anche identità degli elementi valutati. Un nuovo titolo giuridico a fondamento della confisca può giustificare la reemissione.
  • Le censure sulla riconducibilità di beni a un soggetto richiedono una valutazione concreta e motivata dei poteri di disposizione, della coincidenza di interessi economici e di elementi probatori che colleghino i beni al soggetto.
  • In caso di omissione motivazionale su un profilo essenziale (es. periculum in mora), il rimedio è l'annullamento limitato e il rinvio per nuovo giudizio sulla specifica questione senza invalidare l'intero provvedimento quando le restanti parti siano regolari.
  • Nelle impugnazioni in materia di misure cautelari reali è essenziale distinguere tra profili di diritto (es. corretta qualificazione normativa dell'ablazione) e profili di fatto (es. ricostruzione della disponibilità dei beni), poiché i rilievi di fatto sono più difficilmente sindacabili in sede di legittimità.

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