Sentenza n. 7331/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8693 del 10 novembre 2025, che aveva accolto l’appello contro l’aggiudicazione del servizio presso la RSA dell’ASL Napoli 2 Nord e respinto l’appello incidentale dell’aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’aggiudicataria ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8693/2025, invocando l’errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. Ha sostenuto, in primo luogo, che la sentenza non avrebbe percepito né valutato il contenuto dei capitolati e dei documenti relativi ai servizi svolti presso la RSSA Opera Pia di Venere, dai quali sarebbe risultata l’identità o analogia funzionale con il servizio richiesto per la RSA di Toiano; ha inoltre dedotto che la documentazione dell’ASL di Bari attestava l’equiparazione della struttura alle RSA. In secondo luogo, ha lamentato la mancata percezione dell’argomento relativo all’equiparazione normativa delle RSSA alle RSA, conseguente alla disciplina regionale pugliese e all’abrogazione del regime previgente. Nella fase rescissoria ha riproposto le censure dell’appello incidentale sul requisito esperienziale, sostenendo di poter utilizzare anche l’esperienza maturata dalla società da cui aveva acquisito un ramo d’azienda nel 2022. La controversia originaria riguardava una gara dell’ASL Napoli 2 Nord per i servizi presso la RSA di Pozzuoli: la concorrente aveva contestato che i servizi indicati dall’aggiudicataria fossero analoghi a quelli tassativamente indicati dalla lex specialis (RSA, SUAP, Hospice, SSP) e aveva anche dedotto la mancanza dell’iscrizione alla white list per i servizi di ristorazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, senza esaminare i motivi riproposti per la fase rescissoria. Ha rilevato preliminarmente che la sentenza revocanda conteneva una ratio autonoma e non contestata, fondata sulla chiara delimitazione, nella lex specialis, dei servizi utili al requisito esperienziale alle sole categorie RSA, SUAP, Hospice e SSP. Ha quindi ribadito che la revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva materiale, relativa a un fatto documentale non controverso e non espressamente valutato, decisiva per la pronuncia; non consente invece di contestare la valutazione delle prove, l’interpretazione degli atti o la ricostruzione della ratio decidendi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché censurava la valutazione dei capitolati e della documentazione, già esaminati e motivatamente apprezzati nella sentenza revocanda. Anche la dedotta mancata considerazione dell’equiparazione normativa è stata esclusa come errore revocatorio: la questione era stata trattata nella decisione impugnata e investiva comunque un’attività interpretativa; inoltre, il superamento della disciplina regionale previgente delle RSSA produceva effetti successivi al periodo temporale rilevante per la gara. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 5.000, oltre agli oneri di legge. L’ASL Napoli 2 Nord non si è costituita.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e l’errore di fatto idoneo a fondare la relativa domanda, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., deve rispondere a tre requisiti: i) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così esistente un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato; ii) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato, tenuto conto che se vi è valutazione di un contrasto tra le parti, non può esservi una svista percettiva, ma piuttosto la formulazione di un giudizio volto a risolvere il suddetto contrasto, “che si sottrae al rimedio revocatorio, così che restano escluse dall’ambito della revocazione l’erroneità della valutazione dei fatti storici o della loro rilevanza ai fini della decisione” (Cassazione civile, Sez. VI, 5 febbraio 2020, n. 2726); iii) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa
La revocazione è ammessa solo per una svista percettiva materiale su un fatto documentale non controverso, non espressamente motivato e decisivo; non è utilizzabile per rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni compiute dal giudice.
art. 395, n. 4, c.p.c.
In definitiva, l’errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, legittimante il rimedio eccezionale della revocazione deve consistere in una svista percettiva materiale immediatamente e obiettivamente rilevabile dal mero raffronto tra la sentenza e gli atti di causa, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità sia, al contrario, incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita. Siffatto errore deve rivestire carattere essenziale e decisivo, configurando un nesso causale tale per cui, in sua assenza, la pronuncia sarebbe stata diversa. Esula però dall’ambito del travisamento revocatorio e configura un non sindacabile errore di giudizio ogni contestazione che, come nel caso di specie, attenga alla valutazione delle risultanze istruttorie, all’interpretazione del quadro processuale o alla ricostruzione della ratio decidendi operate dal giudice di merito, restando ferma l’inammissibilità di una domanda revocatoria che si risolva in una mera istanza di riesame della quaestio facti.
L’errore revocatorio deve essere oggettivamente verificabile confrontando sentenza e atti e deve essere essenziale e decisivo; le contestazioni sulla valutazione istruttoria, sull’interpretazione degli atti o sulla ratio decidendi sono errori di giudizio e non fondano la revocazione.
art. 7 l. reg. Puglia n. 53/2017
Ed il regolamento regionale che disciplinava in precedenza le RSSA (art. 66 del regolamento n. 4 del 2007) è stato superato con effetti solo dal 2021, cioè in un momento successivo al perimetro temporale preso in considerazione dalla disciplina di gara (cfr. art. 12 del regolamento n. 4 del 2019 che ha previsto tre anni per l’adeguamento dei requisiti strutturali minimi per la conversione da RSSA a RSA).
La previsione regionale richiamata per l’adeguamento delle strutture non comportava, nel caso esaminato, l’equiparazione rilevante per il requisito di gara durante il periodo temporale considerato, poiché il superamento della disciplina previgente delle RSSA ha prodotto effetti soltanto dal 2021.
art. 12 reg. reg. Puglia n. 4/2019
Ed il regolamento regionale che disciplinava in precedenza le RSSA (art. 66 del regolamento n. 4 del 2007) è stato superato con effetti solo dal 2021, cioè in un momento successivo al perimetro temporale preso in considerazione dalla disciplina di gara (cfr. art. 12 del regolamento n. 4 del 2019 che ha previsto tre anni per l’adeguamento dei requisiti strutturali minimi per la conversione da RSSA a RSA).
Il regolamento aveva previsto un periodo triennale per l’adeguamento dei requisiti strutturali minimi ai fini della conversione da RSSA a RSA; tale disciplina non dimostrava un’equiparazione applicabile al periodo esperienziale rilevante per la gara.
Massime di principio
- L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. deve consistere in una svista percettiva materiale, immediatamente verificabile dal confronto tra la sentenza e gli atti, relativa a un fatto documentale non controverso, non espressamente valutato e decisivo per la pronuncia.
- Non integra errore revocatorio la contestazione della valutazione delle risultanze istruttorie, dell’interpretazione dei documenti o degli atti processuali, né della ricostruzione della ratio decidendi: tali doglianze attengono a un errore di giudizio e non possono trasformare la revocazione in un ulteriore grado di merito.
- La verifica dell’asserita mancata percezione del petitum e dei fatti posti a fondamento delle censure deve avvenire attraverso una lettura sistematica e complessiva della motivazione della sentenza revocanda, non mediante l’esame isolato di singoli passaggi.
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