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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24772/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda una vicenda fallimentare relativa a una società poi dichiarata fallita. In primo grado due soggetti erano stati condannati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta fraudolenta documentale; la Corte d’appello ha poi solo parzialmente riformato la sentenza, mantenendo la responsabilità per la distrazione di somme e intervenendo su pena, accessorie e statuizioni civili. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ricorrente ha contestato, quanto alla bancarotta patrimoniale, la qualificazione come distrattive delle operazioni di pagamento di consulenze in favore di società a lui riconducibili, sostenendo che si trattava di operazioni inserite in una logica imprenditoriale lecita e che mancava prova della finalità fraudolenta e della sua riferibilità soggettiva alle società beneficiarie; ha inoltre censurato il diniego di rinnovazione del dibattimento per l’escussione di un teste sulla registrazione di un contratto di consulenza. Quanto alla bancarotta documentale, ha dedotto che la Corte territoriale aveva fondato la responsabilità su prove non univoche, trascurando la regolarità formale della contabilità e la circostanza che, al momento del fallimento, egli non ricopriva più cariche sociali da tempo; infine ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il secondo ricorrente ha contestato la bancarotta documentale, lamentando che la Corte d’appello non avesse valorizzato le risultanze del consulente del PM sulla regolarità delle registrazioni e sul ruolo dei sindaci e dei revisori, nonché il fatto che l’omesso rinvenimento di alcuni libri non impediva in assoluto la ricostruzione; ha inoltre dedotto che la motivazione fosse carente sull’elemento soggettivo, sostenendo che la contestazione fosse stata impropriamente traslata dalla tenuta irregolare all’omessa tenuta, con indebita applicazione del dolo specifico; infine ha censurato il mancato accoglimento della richiesta di sostituzione di un teste. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla bancarotta patrimoniale e al diniego di rinnovazione istruttoria, mentre ha accolto le censure sulla bancarotta documentale per carenza di motivazione, con particolare riguardo alla distinzione tra le due fattispecie alternative dell’art. 216 l.fall. e all’elemento soggettivo richiesto.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello. Ha invece rigettato nel resto il ricorso del primo imputato, confermando la tenuta della decisione di merito sulla bancarotta fraudolenta patrimoniale e sulle altre statuizioni non toccate dall’annullamento. I motivi relativi alla bancarotta patrimoniale sono stati ritenuti infondati perché la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sulla natura distrattiva dei pagamenti, sulla loro mancanza di giustificazione economica e sulla riconducibilità delle società beneficiarie all’imputato; il diniego di rinnovazione del dibattimento è stato ritenuto legittimo perché la prova richiesta era superflua e irrilevante. Diversamente, per la bancarotta documentale, la motivazione di appello è stata giudicata insufficiente: non chiariva se la condotta contestata integrasse l’ipotesi della fraudolenta tenuta della contabilità o quella della sottrazione/omessa consegna delle scritture, né esplicitava il corretto coefficiente soggettivo, specie in relazione all’eventuale dolo specifico richiesto per la fattispecie di omessa consegna. L’annullamento con rinvio è stato disposto per un nuovo esame sul punto da parte del giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 216 L. Fall.

    norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte distingue tra le diverse modalità di bancarotta documentale e il diverso elemento soggettivo richiesto

  • art. 217 L. Fall.

    richiamato dalla difesa in via subordinata per la qualificazione della condotta, ma non accolto in questa sede

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    richiamato in tema di rinnovazione istruttoria in appello, quale ipotesi eccezionale di riapertura dell’istruttoria

  • art. 495 cod. proc. pen.

    richiamato per affermare il potere del giudice di escludere le prove superflue o irrilevanti

  • art. 111 Cost.

    evocato dalla difesa in relazione al diritto alla prova e al giusto processo

  • art. 6 CEDU

    evocato dalla difesa come parametro convenzionale del giusto processo

  • artt. 2214 e 2241 cod. civ.

    richiamati per affermare l’obbligo dell’imprenditore di tenere regolarmente le scritture contabili

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla mancata rinnovazione dell’istruttoria in appello, il sindacato della Cassazione riguarda la tenuta logico-giuridica della motivazione sulla superfluità o irrilevanza della prova richiesta, non la concreta utilità dell’atto nei suoi aspetti fattuali.
  • La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello è istituto eccezionale e richiede che il giudice non possa decidere allo stato degli atti; non basta una generica richiesta difensiva, occorre dimostrare la decisività della prova e la sua idoneità a superare le incertezze probatorie.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integra la distrazione qualsiasi uscita di beni o somme dal patrimonio del fallito priva di adeguata giustificazione economica e tale da sottrarre risorse alla garanzia dei creditori, anche quando l’operazione sia formalmente strutturata come pagamento di consulenze o prestazioni di servizio.
  • La prova della distrazione può desumersi dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore o del soggetto nella disponibilità della gestione, della effettiva destinazione delle somme e della concreta prestazione sottostante, specie se i pagamenti sono indirizzati a società riconducibili all’imputato.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non rileva che l’atto di disposizione sia astrattamente inserito in un progetto imprenditoriale: occorre comunque una reale causa giustificatrice del depauperamento, altrimenti l’operazione resta distrattiva.
  • La bancarotta fraudolenta documentale presenta due fattispecie alternative: la sottrazione, omessa consegna, occultamento o distruzione delle scritture, che richiede il dolo specifico, e la fraudolenta tenuta della contabilità tale da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, che richiede il dolo generico.
  • Per distinguere le due ipotesi di bancarotta documentale, il giudice deve chiarire se vi sia stata una fisica indisponibilità delle scritture per gli organi fallimentari oppure una contabilità tenuta in modo falsato, incompleto o omissivo, ma pur sempre esaminabile.
  • La regolarità formale della contabilità non esclude di per sé la bancarotta documentale, ma il giudice deve spiegare in modo puntuale quali annotazioni, omissioni o mancanze abbiano concretamente reso impossibile o difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale.
  • Quando la motivazione di appello omette di confrontarsi con specifiche censure difensive su un capo decisivo, non è possibile colmare il vuoto con un mero richiamo alla sentenza di primo grado; l’integrazione per relationem richiede che la struttura argomentativa complessiva consenta di superare in modo implicito e coerente le doglianze proposte.
  • In materia di bancarotta documentale, la qualificazione della condotta e l’individuazione del coefficiente psicologico sono passaggi indispensabili: senza una chiara ricostruzione della fattispecie concreta, non è possibile stabilire se occorra dolo specifico o dolo generico.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

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