Cassazione Penale, Ordinanza n. 39635/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto condannato ha impugnato personalmente un decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma emesso il 24 giugno 2025. Il ricorso è stato presentato dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, ma non risulta sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l'ammissibilità formale del ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato, non il merito della decisione di sorveglianza.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per i ricorsi proposti dopo il 3 agosto 2017 dall'imputato, e quindi anche dal condannato, l'art. 613, comma 1, c.p.p. richiede a pena di inammissibilità la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato proposto personalmente, lo ha dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non assenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione dell'imputato, e quindi anche del condannato, proposto dopo il 3 agosto 2017 deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale comporta inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso quando ne ricorrono i presupposti formali.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
legge n. 103 del 2017
Ha introdotto il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensore cassazionista per l'imputato/condannato.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Dopo l'entrata in vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del condannato, nei casi soggetti al regime dell'art. 613, comma 1, c.p.p., integra un vizio formale insanabile che legittima la declaratoria di inammissibilità de plano.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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