Sentenza n. 1766/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 10218 dell'11 luglio 2025 con il quale è stata dichiarata l'invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione al "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 11861 del 8 agosto 2025 con il quale è stata sospesa l'agibilità e l'utilizzo degli immobili interessati dal "intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi - Foglio 87, mappale 542" eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato "Quartiere San Marco", sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; ove occorra e per quanto di ragione del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 8498 del 11 giugno 2025 con il quale sono state richieste le integrazioni documentali nell'ambito del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 19, comma 3, della L. n. 241 del 1990 della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025; di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da Varallo Re Holding S.P.A. il 23.12.2025: - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 15525 del 24 ottobre 2025 con il quale è stata confermata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità parziale presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. n. 7816 del 26 maggio 2025, in relazione al “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sugli edifici 4 e 5 del Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - del provvedimento del Comune di Varallo prot. n. 17385 del 26 novembre 2025 con il quale è stata dichiarata l’invalidità della segnalazione certificata di agibilità presentata ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 380 del 2001, prot. 15974 del 3 novembre 2025, in relazione al “intervento puntuale di incamiciamento di pilastri e travi al fine di aumentare la capacità portante dei singoli elementi – Foglio 87, mappale 542” eseguito sul Complesso Immobiliare costituito dal Condominio denominato “Quartiere San Marco”, sito in Varallo, via Brigata Garibaldi n. 24; - di ogni altro atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso o consequenziale; nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni, patiti e patiendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti comunali che hanno dichiarato invalide le segnalazioni certificate di agibilità relative agli interventi di rinforzo strutturale e sospeso l’agibilità e l’utilizzo degli immobili
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato i provvedimenti con cui il Comune ha dichiarato invalide la SCA parziale relativa agli edifici 4 e 5, sospeso l’agibilità e l’utilizzo delle unità interessate, successivamente confermato tali determinazioni e dichiarato invalida anche la SCA relativa all’edificio 3. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, l’illogicità, il travisamento dei presupposti, il difetto assoluto di istruttoria, la genericità e indeterminatezza della motivazione e il difetto di potere. Ha sostenuto che gli interventi riguardassero esclusivamente il rinforzo strutturale di pilastri e travi, senza modifiche agli impianti, ai requisiti igienico-sanitari, ai requisiti aeroilluminanti, alle barriere architettoniche, all’efficienza energetica o alle condizioni antincendio; che il complesso fosse già assistito da agibilità rilasciata nel 2013; e che il Comune non avesse previamente adottato un provvedimento di autotutela diretto a rimuovere o dichiarare inefficace tale agibilità. Con i motivi aggiunti ha inoltre dedotto che i successivi atti comunali costituissero un tentativo surrettizio di invalidare l’agibilità originaria e che fossero carenti di motivazione, anche perché fondati sulla nota comunale del 30 novembre 2023, ritenuta priva di efficacia provvedimentale e non riconducibile ai poteri previsti dall’art. 19 l. 241/1990. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità del Comune, ritenendo che le note del 30 novembre 2023 e dell’11 giugno 2025 non contenessero definitive determinazioni amministrative: la prima riservava future iniziative in caso di inadempimento, mentre la seconda assegnava un termine per integrare la SCA. Gli atti lesivi erano quindi i successivi provvedimenti che avevano dichiarato l’invalidità delle SCA e sospeso l’utilizzo degli immobili. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti. L’art. 24 d.P.R. 380/2001 stabilisce le condizioni per conseguire l’agibilità, ma il certificato non ha una scadenza intrinseca. Quando un immobile è già stato dichiarato agibile, l’agibilità può venire meno, per la parte interessata, in conseguenza di interventi che abbiano modificato l’assetto originario, oppure a seguito di un provvedimento di autotutela che rimuova l’attestazione preesistente. Il Comune non aveva adottato alcun provvedimento di secondo grado diretto a rimuovere l’agibilità del 2013; la nota del 30 novembre 2023 non poteva essere equiparata a tale provvedimento. L’amministrazione ha quindi illegittimamente dichiarato invalide le nuove SCA e inibito l’utilizzo degli immobili senza confrontarne il contenuto con l’agibilità originaria. Quest’ultima conservava efficacia per tutti i profili diversi dalle problematiche strutturali oggetto dell’intervento edilizio, ferma la possibilità dell’amministrazione di rimuoverla mediante un apposito provvedimento di secondo grado. Sono stati pertanto annullati i provvedimenti impugnati. La domanda risarcitoria è stata respinta perché l’annullamento dell’atto non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare condotta, colpa, nesso causale, evento dannoso e, in particolare, an e quantum del danno. Nell’azione risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo e non trova applicazione il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 24 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama le condizioni necessarie per conseguire l’agibilità degli immobili.
L’agibilità già conseguita non ha una scadenza intrinseca e conserva efficacia per i profili non incisi da successive modifiche dell’assetto dell’immobile, salvo rimozione mediante provvedimento di autotutela.
art. 19 l. 241/1990
Il testo richiama il comma 3 e il comma 6-bis.
La comunicazione con cui l’amministrazione segnala carenze della SCA e assegna un termine per la conformazione non costituisce necessariamente una definitiva determinazione lesiva; l’atto lesivo è il successivo provvedimento che dichiara l’invalidità della segnalazione e inibisce l’utilizzo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Collegio ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere tutelate con la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
La tutela cautelare può essere assicurata mediante fissazione ravvicinata dell’udienza di merito.
art. 3 l. 241/1990
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione.
La motivazione del provvedimento deve confrontarsi con l’agibilità preesistente e con la portata effettiva degli interventi eseguiti.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
La nota dell’11 giugno 2025 assegnava un termine per sopperire alle carenze documentali.
L’amministrazione può richiedere la conformazione della segnalazione, ma l’eventuale successiva dichiarazione di invalidità deve essere adottata all’esito di un’istruttoria corretta e nel rispetto dell’efficacia dell’agibilità già esistente.
Massime di principio
- Il certificato o la segnalazione di agibilità non è soggetto a una scadenza intrinseca: una volta conseguita, l’agibilità conserva efficacia finché non intervengano modifiche dell’assetto dell’immobile incidenti sui relativi presupposti oppure un provvedimento di autotutela che rimuova l’attestazione preesistente.
- Quando vengono eseguiti interventi edilizi che incidono soltanto su specifici profili dell’immobile, l’amministrazione non può dichiarare globalmente invalida la nuova segnalazione di agibilità senza confrontarla con l’agibilità originaria e individuare quali requisiti siano stati effettivamente modificati.
- Una nota amministrativa che richiede integrazioni documentali e assegna un termine per la conformazione, riservando future determinazioni, non costituisce di per sé una definitiva dichiarazione di invalidità dell’agibilità; l’impugnazione decorre dal successivo provvedimento lesivo che dichiara l’invalidità della segnalazione o sospende l’utilizzo dell’immobile.
- L’amministrazione non può utilizzare il procedimento di verifica di una nuova segnalazione di agibilità per rimuovere surrettiziamente un’agibilità preesistente senza adottare uno specifico provvedimento di secondo grado, adeguatamente motivato e fondato sui presupposti dell’autotutela.
- Nell’azione risarcitoria proposta contro la pubblica amministrazione l’annullamento dell’atto illegittimo non comporta automaticamente il risarcimento: il ricorrente deve provare tutti gli elementi dell’illecito, compresi l’an e il quantum del danno, senza poter invocare il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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