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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51167/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Azzarelli, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per reati previsti dagli artt. 424, comma 2, c.p. e 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011, aveva richiesto di potersi allontanare dal domicilio per sei giorni alla settimana, dalle 14:00 alle 22:00, per svolgere lavoro come aiuto-cuoco presso la s.r.l. Drive Eat, invocando uno stato di assoluta indigenza. Il GIP di Gela aveva rigettato la richiesta ritenendo non provata l'indigenza e ritenendo incompatibile l'attività con la prescrizione del braccialetto elettronico; il Tribunale del riesame ha confermato il rigetto. In Cassazione il ricorrente ha censurato la motivazione sulla indigenza (art. 284, comma 3, c.p.p.) e la pretesa documentale, sostenendo che la sua autocertificazione di vivere da solo e di non percepire redditi è sufficiente, e ha contestato l'assunto dell'incompatibilità con il braccialetto in relazione alla specificità dell'attività lavorativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo errata la motivazione del Tribunale in ordine al concetto di "assoluta indigenza" e al grado di prova richiesto. Ha affermato che l'autocertificazione di mancanza di reddito e la dichiarazione di essere unico componente del nucleo possono essere sufficienti e che gli aiuti occasionali di terzi estranei al nucleo non escludono lo stato di indigenza. Inoltre la Corte ha ritenuto insufficientemente motivata l'affermazione di totale incompatibilità dell'autorizzazione con il braccialetto elettronico, poiché il ricorrente aveva chiesto di lavorare in un luogo specifico e in orari determinati e il Tribunale non ha spiegato perché non sarebbero state possibili prescrizioni integrative a tutela del controllo e del divieto di reiterazione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione del Tribunale di Caltanissetta per nuovo esame dei fatti e degli elementi probatori.

Norme richiamate

  • art. 284, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'autorizzazione eccezionale per l'imputato agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere attività lavorativa; va valutata con rigore ma senza richiedere una prova legale assoluta di impossidenza. L'autocertificazione può essere idonea se attendibile.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (vizi di motivazione e violazione di legge rispetto all'art. 284 c.p.p.).

  • art. 424, comma 2, cod. pen.

    Indica il reato contestato, rilevante per il quadro cautelare ma non centrale nella valutazione dell'indigenza; la presenza del reato pesa sulla valutazione del rischio e della compatibilità della misura.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. n.159/2011

    Altro reato contestato (normativa antimafia/conseguente disciplina sanzionatoria), che integra il quadro fattuale considerato dal giudice nella valutazione della misura cautelare.

Massime di principio

  • La valutazione dello stato di "assoluta indigenza" ex art. 284, comma 3, c.p.p. richiede rigore ma non una "prova legale" assoluta: un’autocertificazione attendibile di assenza di reddito e di essere unico componente del nucleo può essere sufficiente.
  • Aiuti occasionali o prestazioni da parte di soggetti estranei al nucleo familiare (associazioni caritative, familiari non tenuti al mantenimento) non escludono automaticamente lo stato di indigenza, essendo non stabile ed esigibile.
  • Il giudice che nega l'autorizzazione al lavoro deve motivare in modo specifico quale documentazione ritiene necessaria e perché l'istanza non la soddisfi; motivazioni generiche circa la mancanza di documenti sono insufficienti.
  • La presunta incompatibilità tra l'autorizzazione al lavoro e le prescrizioni del braccialetto elettronico deve essere dimostrata e motivata: non è ammissibile affermare la "totale incompatibilità" senza valutare misure integrative e prescrizioni specifiche che possano assicurare il controllo e prevenire il rischio di reiterazione.
  • Se il ricorrente ha precedenti periodi in cui ha svolto lavoro autorizzato rispettando le prescrizioni, tale comportamento può essere considerato elemento a favore dell'autorizzazione.
  • In caso di carenza motivazionale o di eccessiva richiesta documentale da parte del giudice cautelare, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame con valutazione complessiva degli elementi reddituali e di compatibilità.

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