Cassazione Penale, Sentenza n. 30052/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il detenuto aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena, ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p. e dell'art. 47-ter ord. pen., deducendo una grave compromissione dello stato di salute. A sostegno aveva prodotto una consulenza medico-legale di parte che diagnosticava più patologie invalidanti e concludeva per l'incompatibilità con la detenzione intramuraria. Il Tribunale aveva però respinto l'istanza valorizzando una relazione sanitaria aggiornata dell'istituto penitenziario, pervenuta il giorno prima dell'udienza. Con il ricorso per cassazione la difesa ha denunciato vizio di motivazione ed erronea applicazione delle norme sul differimento della pena, sostenendo: 1) la lesione del diritto di difesa per mancata tempestiva conoscenza e contraddittorio sulla relazione sanitaria del 14 gennaio 2026; 2) l'omesso confronto critico tra le opposte valutazioni medico-legali e l'ingiustificato mancato ricorso a perizia; 3) l'erronea interpretazione delle condizioni per il differimento, poiché non sarebbe necessaria una assoluta incompatibilità, essendo sufficiente il serio pericolo per la vita, l'inadeguatezza delle cure in carcere o sofferenze eccedenti il senso di umanità; 4) l'omessa considerazione della presunta inadeguatezza dell'assistenza sanitaria penitenziaria e della valutazione sulla pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondati i motivi incentrati sulla violazione del diritto di difesa e sulla carenza di motivazione: la relazione sanitaria su cui il Tribunale aveva fondato il rigetto non risultava tempestivamente portata a conoscenza della difesa né oggetto di effettivo contraddittorio; inoltre, a fronte di valutazioni mediche divergenti, il giudice di sorveglianza non aveva spiegato perché preferire la relazione dell'istituto né perché non fosse necessario disporre accertamenti tecnici ulteriori o una perizia. Il rinvio è stato disposto affinché, instaurato il contraddittorio sulla relazione sanitaria, il Tribunale rivaluti complessivamente l'istanza secondo i principi affermati dalla Corte.
Norme richiamate
art. 146 c.p.
norma invocata per il differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena per infermità; deve essere applicata valutando la compatibilità del quadro patologico con la detenzione e le concrete possibilità di cura.
art. 147 c.p.
norma invocata per il differimento facoltativo della pena per grave infermità; la Corte richiama il principio per cui non è richiesta una formula astratta di incompatibilità, ma una verifica concreta delle condizioni di salute e del trattamento carcerario.
art. 47-ter ord. pen.
disposizione richiamata quale base per la detenzione domiciliare o il differimento per ragioni di salute; richiede un apprezzamento tecnico sulla compatibilità della detenzione con le condizioni cliniche.
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
richiamato in via analogica dalla giurisprudenza citata come modello procedurale: quando emergono dati tecnici incompatibili con il regime custodiale e non siano ritenuti sufficienti, il giudice deve acquisire ulteriori accertamenti, se necessario anche mediante perizia.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di differimento dell'esecuzione della pena per gravi ragioni di salute, se il giudice fonda la decisione su una relazione sanitaria sopravvenuta e decisiva, tale documento deve essere conoscibile dalla difesa in tempo utile e deve essere garantito un effettivo contraddittorio.
- Quando esistono valutazioni medico-legali contrastanti sulla compatibilità tra condizioni patologiche del detenuto e regime carcerario, il giudice non può limitarsi a recepire una delle due tesi in modo apodittico, ma deve motivare specificamente le ragioni della scelta e, se necessario, disporre accertamenti tecnici ulteriori o una perizia.
- La verifica richiesta dagli artt. 146 e 147 c.p. non si esaurisce nell'accertamento di una incompatibilità assoluta in astratto, ma impone un controllo concreto sulla possibilità di assicurare cure adeguate, sulla sostenibilità della detenzione nel rispetto del senso di umanità e sull'intero quadro clinico del condannato.
- Il giudice di sorveglianza deve valutare non solo la singola patologia evidenziata come prevalente, ma anche il complessivo stato morboso del detenuto e la capacità dell'istituto penitenziario di garantire trattamenti continuativi e appropriati.
- La preferenza accordata alla relazione sanitaria interna rispetto alla consulenza di parte deve essere sorretta da un percorso logico-argomentativo esplicito, non essendo sufficiente il mero richiamo formale all'una o all'altra valutazione tecnica.
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