Cassazione Penale, Sentenza n. 22536/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione dell'art. 99 cod. pen. e per vizio di motivazione, sostenendo che la recidiva applicata non doveva essere riconosciuta e che mancano i presupposti per la sua esclusione; chiede l'accoglimento dei motivi e la riforma della decisione sulla recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: la censura sulla recidiva era estranea al devolutum del primo giudizio di legittimità e quindi non poteva essere sollevata nel giudizio di rinvio. La Corte ha richiamato i limiti del giudice di rinvio e la necessità di attenersi alle questioni effettivamente devolute. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla recidiva; la Corte ha ritenuto che il vizio relativo alla recidiva non fosse stato dedotto nel primo ricorso e quindi non fosse devoluto al giudice di rinvio, senza entrare nel merito dell'applicazione della norma
art. 616 cod. proc. pen.
Articolo applicato per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile
artt. 587 e 627, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamati a titolo di principio per l'effetto estensivo sul principio devolutivo: il giudice di rinvio è vincolato alle questioni effettivamente dedotte nel primo giudizio di legittimità
Sez. U. n. 4460 del 19/01/1994 (Cellerini) e Sez. U. n. 3423 del 29/10/2020 (Gialluisi)
Giurisprudenza richiamata sul concetto di "parte" della sentenza e sugli effetti dell'annullamento parziale: occorre individuare le parti esaurite e la connessione essenziale tra le statuizioni per definire i limiti del nuovo giudizio
Sez. U. n. 373 del 23/11/1990 (Agnese)
Principio richiamato secondo cui il giudizio di rinvio non è una mera rinnovazione della sentenza annullata, ma è condizionato dall'orientamento della Corte di Cassazione e limitato ai punti devoluti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non possono essere sollevate censure che non siano state formulate nel precedente ricorso per cassazione: il devolutum determina l'ambito decisionale del giudice di rinvio
- La Corte di Cassazione, quando annulla parzialmente, vincola il giudice di rinvio sui punti di diritto decisi; il giudice di rinvio non può decidere su questioni autonome non devolute
- Se la recidiva (o altra aggravante) non è stata oggetto del primo ricorso, essa non può essere impugnata con nuovi motivi nel giudizio di rinvio; per ottenere revisione occorre sollevare la questione già nel primo gravame
- Il ricorrente che proponga nuovi motivi in cassazione corre il rischio di inammissibilità e dell'addebito delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende; è quindi necessario un'impugnazione completa e strategica già nel primo ricorso
- In casi di annullamento parziale, verificare sempre la "connessione essenziale" tra le parti della sentenza per comprendere quali statuizioni siano effettivamente riaprite al riesame
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22377/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22378/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22381/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22382/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2023 del 24/05/2023
- Sentenza penale · 24 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 22386/2023 del 24/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →