Sentenza n. 2486/2026 - Napoli, Sezione 5
per ottenere la condanna del ministero dell’interno al risarcimento del danno derivante dal decreto 3 maggio 2018 del Prefetto di Caserta e dal decreto 1ç giugno 2018 del Vice Prefetto di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente e successivo provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già guardia particolare giurata alle dipendenze di un istituto di vigilanza, ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dal divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto di Caserta il 3 maggio 2018 e dalla successiva revoca della licenza di porto d'armi adottata dal Vice Prefetto di Napoli il 1° giugno 2018. I provvedimenti erano stati annullati con sentenza del TAR, divenuta definitiva dopo la rinuncia dell'amministrazione all'appello. Il ricorrente ha dedotto di avere perso il lavoro e ha chiesto, in via principale, euro 109.827,43 per retribuzioni non percepite e relativi accessori, nonché, in via subordinata, euro 25.000 per danno all'immagine, al prestigio e alla reputazione. La responsabilità dell'amministrazione è stata prospettata quale responsabilità aquiliana da provvedimento illegittimo. L'amministrazione ha contestato, in particolare, la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha premesso che l'annullamento di un provvedimento illegittimo non determina automaticamente la responsabilità dell'amministrazione, essendo necessario dimostrare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, compresa la colpa. Nel caso concreto, pur essendo incontestabile l'illegittimità dei provvedimenti per effetto del giudicato, non è stata ravvisata la rimproverabilità dell'apparato amministrativo. La decisione amministrativa era stata adottata sulla base della segnalazione di un terzo qualificato relativa a una grave minaccia nel contesto di una relazione di convivenza e si collocava in un ambito caratterizzato da elevata discrezionalità e da una situazione obiettivamente opinabile. Considerata ex ante, la valutazione non appariva arbitraria né palesemente contraria ai canoni di correttezza, buona amministrazione e proporzionalità; l'insufficienza dell'istruttoria era emersa soltanto ex post. Anche il precedente rigetto della domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris confermava che, in sede sommaria, la valutazione amministrativa non appariva manifestamente incongrua o irragionevole. Esclusa la colpa, è stata respinta l'intera domanda risarcitoria. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Costituisce la base normativa del divieto di detenzione di armi adottato dal Prefetto; la decisione risarcitoria non mette in discussione il potere in astratto, ma esclude la colpa dell'amministrazione nell'esercizio concreto del potere.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana dell'amministrazione richiede la positiva prova di tutti gli elementi dell'illecito, compreso l'elemento soggettivo della colpa; l'annullamento dell'atto illegittimo non comporta automaticamente il risarcimento.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria da attività amministrativa è valutata alla luce dei presupposti della responsabilità della pubblica amministrazione, tra cui la colpa e il nesso causale; nel caso concreto la domanda è stata respinta per difetto della colpa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione: il danneggiato deve dimostrare tutti gli elementi dell'illecito aquiliano, compreso l'elemento soggettivo della colpa.
- La colpa dell'amministrazione richiede la rimproverabilità della condotta dell'apparato, da valutare secondo una prospettiva ex ante e in rapporto alla chiarezza e univocità del canone di condotta amministrativa.
- Nei settori caratterizzati da elevata discrezionalità amministrativa, la colpa può essere ravvisata quando l'amministrazione abbia agito in palese spregio delle regole di correttezza e proporzionalità; non è sufficiente che la valutazione si sia rivelata successivamente errata o che l'istruttoria sia stata giudicata ex post insufficiente.
- La presenza di elementi fattuali obiettivamente opinabili e di una segnalazione qualificata idonea ad attivare il potere amministrativo può escludere la rimproverabilità dell'amministrazione, qualora il provvedimento, considerato ex ante, non risulti arbitrario o manifestamente incongruo.
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