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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38144/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) violazione di legge sotto il profilo della incompetenza territoriale del Tribunale di Palermo, sostenendo che, essendo impossibile determinare il luogo di consumazione del reato in quanto l'email offensiva fu inviata a 450 destinatari, la competenza non poteva essere ancorata al luogo di ricezione di due destinatari ma doveva essere determinata, ai sensi dell'art. 9 c.p.p., alternativamente nel luogo della trasmissione o nel domicilio dell'imputato; (2) vizio di motivazione in relazione al diniego del riconoscimento del legittimo esercizio del diritto di critica, lamentando che il Tribunale si era limitato a riprodurre la motivazione di primo grado e ad affermare apoditticamente il carattere offensivo delle espressioni, senza valutare correttamente la natura critica delle affermazioni.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato che la competenza territoriale non potesse essere ancorata al luogo di ricezione: ha ricordato che la diffamazione è reato di evento e si consuma nel luogo in cui terzi percepiscono l'espressione offensiva; nel caso di email è necessario dimostrare l'effettivo recapito/"scaricamento" del messaggio sul dispositivo del destinatario (l'effettiva lettura si presume salvo prova contraria). Nel giudizio era provata la ricezione da parte di almeno due destinatari ubicati a Palermo, perciò la competenza territoriale era correttamente radicata a Palermo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., tenuto conto del comma 2‑bis dello stesso articolo e dell'art. 39‑bis del d.lgs. n. 274/2000 (novellati dal d.lgs. n. 11/2018), che limitano il ricorso per cassazione per sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace ai soli motivi indicati dalle lett. a), b) e c). La Corte ha inoltre osservato che il Tribunale aveva motivato in modo sostanziale l'esclusione dell'esimente e la non veridicità di alcune affermazioni contenute nella mail. In conseguenza il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.250,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.p.

    I criteri suppletivi di competenza territoriale previsti dall'art. 9 c.p.p. sono residuali e operano solo se non è possibile accertare il luogo della consumazione del reato; per i reati consumati tramite comunicazioni telematiche la consumazione si identifica nel luogo in cui avviene l'effettiva ricezione/"scaricamento" presso il destinatario

  • art. 606 c.p.p.

    La lett. e) disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il comma 2‑bis, in combinato con l'art. 39‑bis del d.lgs. 274/2000, impedisce il ricorso per cassazione per sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di Pace per motivi diversi da quelli delle lett. a), b) e c), rendendo inammissibili le censure di mero vizio di motivazione

  • art. 39‑bis d.lgs. n. 274/2000

    Norma che, come modificata dal d.lgs. n. 11/2018, limita la possibilità di ricorso per cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di Pace, escludendo la possibilità di proporre ricorso per motivi di mera motivazione

Massime di principio

  • Per la diffamazione via email è essenziale provare l'effettivo recapito/"scaricamento" del messaggio sul dispositivo del destinatario: la sola spedizione non è di per sé prova della comunicazione a terzi
  • La consumazione del reato di diffamazione si determina nel luogo in cui un terzo percepisce l'espressione offensiva; la competenza territoriale può essere ancorata al luogo di ricezione dei messaggi effettivamente recapitati
  • Quando il procedimento origina da giudice di pace e la sentenza d'appello è impugnata in Cassazione, i motivi di ricorso sono limitati alle ipotesi tassative previste dall'art. 606 lett. a), b), c ; i vizi di motivazione (lett. e) sono in molti casi inammissibili per effetto delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 11/2018
  • Nel valutare la sussistenza del diritto di critica occorre non solo accertare la continenza delle espressioni ma anche la veridicità dei fatti denunciati: l'assenza di prova della veridicità può escludere l'esimente
  • In casi di diffamazione telematica conviene raccogliere e documentare elementi tecnici (log dei server, conferme di consegna, dichiarazioni dei destinatari) che dimostrino il recapito e la fruizione del contenuto offensivo

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