Sentenza del 12/10/2016 n. 20515 - Corte di Cassazione
ICI - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Spettanza - Mancato utilizzo dell'immobile - Irrilevanza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ente religioso ha impugnato l'avviso ICI relativo all'anno contestato, deducendo il diritto all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992. Il Comune e i giudici di merito avevano negato l'esenzione ritenendo che l'immobile non fosse stato utilizzato nell'annualità di riferimento e, comunque, che l'utilizzo documentato fosse quantitativamente insufficiente rispetto alla dimensione e alla capienza dell'immobile. Il ricorrente ha sostenuto sia che un utilizzo vi fosse stato, sia che il mancato utilizzo temporaneo non potesse, di per sé, escludere l'agevolazione, purché l'immobile fosse rimasto strumentale alle attività protette.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'esenzione richiede la coesistenza di un requisito soggettivo, ossia la natura non commerciale dell'ente, e di un requisito oggettivo, ossia la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate, da verificare concretamente. Il mancato utilizzo dell'immobile non esclude automaticamente l'esenzione: occorre accertare se esso dipenda da una causa temporanea compatibile con la permanenza della strumentalità del bene oppure indichi un mutamento di destinazione o la cessazione di tale strumentalità. È inoltre illegittimo introdurre un criterio meramente quantitativo di utilizzo non previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività religiose o di culto.
L'esenzione dipende dalla coesistenza della natura non commerciale dell'ente e dalla destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate. Il mancato utilizzo effettivo non è decisivo se è temporaneo e non comporta la perdita della strumentalità del bene; non è invece ammesso un criterio quantitativo di utilizzo non previsto dalla norma.
Art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992
La disposizione è stata letta insieme al comma 1 per affermare che l'esenzione viene meno quando l'immobile perde la strumentalità rispetto alle attività protette oppure esce dalla disponibilità del soggetto non profit.
Art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986
La norma individua il requisito soggettivo dell'ente non commerciale, escludendo gli enti che abbiano come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 2009
Può orientare la verifica concreta della destinazione dell'immobile e delle modalità di svolgimento delle attività, per accertare che esse non siano esercitate secondo modalità commerciali.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione ICI relativa agli enti non commerciali devono sussistere contemporaneamente la natura non commerciale dell'ente e la destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate.
- Il semplice mancato utilizzo temporaneo dell'immobile non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione, se l'immobile resta nella disponibilità dell'ente e mantiene la propria strumentalità rispetto alle attività protette.
- Occorre distinguere tra mancato utilizzo dovuto a cause contingenti, come inagibilità o temporanea inutilizzabilità, e mancato utilizzo indicativo di un cambio di destinazione o della cessazione della strumentalità.
- L'amministrazione e il giudice devono accertare concretamente le ragioni del mancato utilizzo e la destinazione effettiva del bene, senza applicare automaticamente un criterio basato sulla quantità o sull'intensità dell'utilizzo.
- La documentazione dell'ente dovrebbe dimostrare la disponibilità dell'immobile, la sua destinazione alle attività agevolate, la permanenza della strumentalità e le ragioni contingenti dell'eventuale mancato utilizzo.
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