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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Bari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Bari, Sez. Lavoro e Previdenza, recante n. 2602/2022, pubblicata il 6 ottobre 2022 (RGN 5752/2020), con cui il Giudice del Lavoro, definitamente pronunciando sul ricorso depositato dalla Sig.ra Troccoli Maria avverso la mancata retribuzione del servizio svolto presso l’I.C. “Garibaldi” sedente in Bari, in qualità di assistente amministrativo supplente, ha così deciso: “accerta l’insussistenza e l’illegittimità del dedotto debito e per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di sospendere la trattenuta sulla retribuzione, laddove la stessa sia ancora in corso; condanna il Ministero resistente a restituire le somme già apprese e a corrispondere quelle mai erogate per le mensilità di maggio 2019 e giugno 2019” senza che medio tempore sia intervenuto il pagamento – per come riconosciuto in prime cure – del diritto ai citati emolumenti seppur quantificati dall’I.C.S. “G. Garibaldi” di Bari nella misura pari ad € 8.645,80.

Giustizia amministrativa202500547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato la restituzione delle somme trattenute e il pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo il mancato adempimento, da parte dell'Amministrazione, della sentenza esecutiva del Tribunale di Bari n. 2602/2022. Tale pronuncia aveva accertato l'insussistenza e l'illegittimità del debito posto a base delle trattenute retributive, ordinato la sospensione delle trattenute ancora in corso e condannato il Ministero alla restituzione delle somme già trattenute e al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2019, quantificati dall'istituto scolastico in euro 8.645,80. Nonostante la sentenza, il pagamento non era intervenuto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Giudice del Lavoro era esecutiva e che l'Amministrazione non ne aveva dato esecuzione. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di conformarsi integralmente alla sentenza n. 2602/2022 entro trenta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Bari, autorizzandolo a delegare gli adempimenti esecutivi a un altro funzionario del proprio ufficio; il commissario dovrà provvedere, decorso il primo termine, entro un ulteriore termine di trenta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    per l'ottemperanza della sentenza

    Consentono di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione delle pronunce giurisdizionali e l'adozione delle misure necessarie a garantire l'adempimento dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi alla decisione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato o del provvedimento esecutivo, fissando modalità e termini e nominando, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non si conformi agli obblighi puntualmente stabiliti dalla pronuncia.
  • Accertata la mancata esecuzione di una sentenza esecutiva, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere, fissando un termine congruo e individuando le modalità necessarie per l'integrale attuazione della decisione.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è legittima quale misura sostitutiva condizionata al persistente inadempimento dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario può essere autorizzato a delegare gli adempimenti esecutivi a un funzionario del proprio ufficio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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