Ordinanza n. 282/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della ordinanza n. 78 del 23 aprile 2024 emanata dal Sindaco del Comune di Saronno e recante l’ingiunzione nei confronti della ricorrente alla “a) immediata adozione di tutte le misure necessarie alla rimozione di tutte le criticità puntualmente richiamate in premessa ed al ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro, igiene e salubrità del parcheggio della Stazione di Saronno Sud…b) l’immediata volturazione del contatore a servizio dello stesso a cura e carico di Ferrovienord S.p.A.; c) l’immediato ripristino della funzionalità dell’impianto di pubblica illuminazione al fine di garantire le condizioni di agibilità del parcheggio; d) la chiusura degli accessi e dei sottopassi negli orari extra servizio ferroviario; e) l’asporto e l’avvio al corretto recupero e/o smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati o depositati nelle aree di competenza nonché il mantenimento dell’area in stato di pulizia e decoro – fornendo copia dei formulari di identificazione rifiuti al termine delle operazioni di smaltimento/recupero – nel rispetto delle indicazioni riportate nel Regolamento comunale di riferimento; f) la presentazione, entro il termine di giorni 30 dal presente provvedimento, della documentazione riassuntiva delle misure adottate e dell’avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza, decoro e salubrità ed igiene prescritte da norme e regolamenti vigenti”, della successiva nota prot. 0025337 del 12 giugno 2024 a firma del Dirigente dell’Area Tecnica di rigetto della richiesta di ritiro dell’ordinanza sindacale nonché della successiva ordinanza sindacale n. 149 del 18 giugno 2024 recante proroga del termine per l’adempimento della precedente ordinanza sindacale n. 78/2024; - di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale che imponeva l’adozione di misure di messa in sicurezza, ripristino, illuminazione, chiusura degli accessi, rimozione dei rifiuti e mantenimento del decoro del parcheggio della stazione di Saronno Sud, nonché diniego di ritiro e proroga del termine per l’adempimento
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 78 del 23 aprile 2024, la nota dirigenziale di rigetto della richiesta di ritiro dell’ordinanza e la successiva ordinanza sindacale di proroga del termine per l’adempimento, chiedendone l’annullamento. Dal testo dell’ordinanza istruttoria non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti, né sono ricostruibili le contestazioni relative alla competenza, ai presupposti, all’istruttoria, alla motivazione o alla proporzionalità degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dal Comune di Saronno, tramite il dirigente competente, sintetiche e documentate deduzioni sulla vicenda, anche per verificare se nel frattempo siano sopravvenuti fatti o siano stati adottati provvedimenti o atti rilevanti ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione di merito o comunque idonei a influire sull’esito della causa. L’adempimento istruttorio deve essere eseguito entro il 28 aprile 2026. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l’ordinanza alle parti.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 65, comma 3, c.p.a., per l’adozione dell’ordinanza istruttoria; dal testo non è specificata l’interpretazione autonoma della disposizione.
art. 65, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per disporre l’acquisizione di deduzioni e documentazione dall’amministrazione resistente; il testo collega l’incombente anche alla verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione resistente quando ritenga necessarie deduzioni sintetiche e documentate per ricostruire la vicenda e decidere il ricorso.
- L’attività istruttoria può essere finalizzata anche a verificare la permanenza effettiva dell’interesse alla decisione di merito, alla luce di fatti sopravvenuti o di atti adottati successivamente alla proposizione del ricorso.
- La disposizione di incombenti istruttori non definisce il merito della controversia e non consente, prima dell’acquisizione degli elementi richiesti, di individuare una parte vittoriosa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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