Sentenza n. 851/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) dell’Ordinanza n.13 del 10/06/2025, Registro Generale n. 28 – prot. n. 11105/25, resa dal Responsabile del settore Edilizia Privata e protezione civile del Comune di Amalfi e notificata il 25.08.2025 con la quale ordina e ingiunge al ricorrente di procedere alla rimozione e ripristino dello stato dei luoghi di un’apertura di cm 33 x cm 33 circa, chiusa con grata in metallo avente funzione di aerazione. 2) ed ove occorra del verbale di sopralluogo acquisito al prot. gen. n. 10653 del 04.06.2025 dal medesimo Responsabile, atto non conosciuto né conoscibile ma produttivo di effetti lesivi conseguenziali; 3) ed ove ulteriormente occorra per i motivi di cui si dirà infra di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all’accoglimento del presente ricorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SARNO MARIO il 15\4\2026 : 1) dell’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del d.P.R. n. 380/2001 disposta dal responsabile del settore Edilizia Privata, Urbanistica e Protezione Civile del Comune di Amalfi avente protocollo gen. n. 5010 del 16.03.2026, notificata a mezzo del servizio postale in data 31.03.2026; 2) ove occorra, del verbale di inottemperanza della Polizia Municipale di Amalfi assunto al protocollo generale n. 172/2-2 del 11.02.2026, per gli effetti lesivi conseguenziali richiamati dall’ingiunzione de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di rimozione e ripristino di un'apertura sul prospetto di un immobile, nonché ingiunzione della sanzione pecuniaria per inottemperanza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale n. 13 del 10 giugno 2025, con cui gli era stato ordinato di rimuovere e ripristinare lo stato dei luoghi relativamente a un'apertura di circa 33 x 33 cm, chiusa con una grata metallica e realizzata sul prospetto dell'immobile per consentire l'aerazione del bagno. È stato inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il verbale di inottemperanza e l'ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che l'apertura esisterebbe sin dagli anni Sessanta, richiamando una dichiarazione giurata. Sono stati altresì impugnati, ove occorrenti, il verbale di sopralluogo e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo manifestamente infondate le censure. Il giudice ha qualificato come vincolata la natura sia dell'ordine di ripristino sia della sanzione per inottemperanza. Ha rilevato che, già all'epoca della pretesa realizzazione dell'apertura, il territorio di Amalfi era sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 22 novembre 1955. Ha inoltre affermato che, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 31/2017, la realizzazione di una luce sul prospetto di un immobile situato in area vincolata non è esente dal titolo paesaggistico, poiché altera l'aspetto esteriore dell'immobile, rientrando nell'allegato A, punto A.2. La mancata costituzione del Comune ha comportato la compensazione pratica delle spese, dichiarate nulle per l'assenza di attività difensiva dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti; il TAR lo ha applicato ritenendo il gravame manifestamente infondato.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede la sanzione amministrativa pecuniaria oggetto dei motivi aggiunti, irrogata per l'inottemperanza all'ordine di ripristino.
D.M. 22 novembre 1955
È richiamato quale fonte del vincolo paesaggistico gravante sul territorio di Amalfi già all'epoca della pretesa realizzazione dell'apertura.
d.P.R. n. 31/2017, allegato A, punto A.2
La realizzazione di una luce sul prospetto di un immobile in area vincolata non è considerata esente da autorizzazione paesaggistica, in quanto altera l'aspetto esteriore dell'immobile.
Massime di principio
- La realizzazione di un'apertura o di una luce sul prospetto di un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico richiede il titolo paesaggistico quando l'intervento altera l'aspetto esteriore dell'immobile, anche dopo l'entrata in vigore del d.P.R. n. 31/2017 e anche se l'apertura è di modeste dimensioni.
- In presenza di un intervento edilizio realizzato senza il necessario titolo paesaggistico in area vincolata, l'ordine di ripristino può essere adottato quale atto vincolato, senza che assumano rilievo decisivo valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
- La sanzione amministrativa pecuniaria per inottemperanza all'ordine di ripristino segue la legittimità dell'ordine presupposto e può essere irrogata quando il destinatario non vi abbia ottemperato.
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