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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21433/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di appello veniva confermata la condanna di un imputato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Secondo la ricostruzione riportata nella decisione, l'interessato, alla vista dei Carabinieri, si sarebbe nascosto in un sottano chiudendo la porta e tentando di occultare qualcosa, poi risultato essere marijuana in quantitativo pari a 103 dosi medie singole; nel luogo veniva inoltre rinvenuto un bilancino di precisione funzionante. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse valorizzato in modo illogico gli elementi probatori e trascurato una tesi alternativa, in assenza dei tradizionali indici di destinazione allo spaccio; 2) omesso riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., assumendo che la vicenda integrasse una particolare tenuità del fatto; 3) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando un vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure riproponevano sostanzialmente le stesse doglianze già esaminate in appello e miravano a una diversa valutazione del compendio istruttorio, operazione preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale, fondata su elementi oggettivi quali il comportamento di occultamento, il quantitativo di marijuana, il frazionamento in dosi e il bilancino di precisione. Anche il diniego della particolare tenuità del fatto è stato ritenuto immune da vizi, in ragione del quantitativo sequestrato e della condotta di occultamento. Parimenti incensurabile è stato considerato il diniego delle attenuanti generiche, giustificato con l'insufficienza del mero dato di incensuratezza e con l'assenza di una reale collaborazione dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente rilevante ai fini di spaccio, desunta da quantità, frazionamento e ulteriori indici oggettivi

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione del quantitativo di stupefacente e della condotta dell'agente

  • art. 62-bis c.p.

    le attenuanti generiche sono state negate per l'insufficienza della sola incensuratezza e per l'assenza di collaborazione

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio già scrutinato dai giudici di merito, se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.
  • In materia di stupefacenti, il dato quantitativo della sostanza, il suo frazionamento in dosi e la presenza di strumenti tipicamente connessi al confezionamento costituiscono indici oggettivi idonei a sorreggere l'affermazione di responsabilità per detenzione finalizzata allo spaccio.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il quantitativo di droga sequestrata e le modalità della condotta rivelino una offensività non minima, tale da prospettare una diffusione verso una platea non ristretta di consumatori.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizza elementi sfavorevoli specifici, non essendo sufficiente il solo dato della incensuratezza in assenza di ulteriori profili positivi, come una collaborazione effettiva.
  • Le censure che mirano a sostituire al giudizio di merito una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili in cassazione se non evidenziano una reale illogicità o mancanza di motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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