Cassazione Civile, Ordinanza n. 19028/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per infedele dichiarazione relativo a un tributo locale. Il ricorso era stato accolto in primo grado con compensazione delle spese. In appello, a seguito dell'impugnazione della contribuente, la commissione tributaria regionale aveva corretto un errore materiale e condannato la società intimata al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario, liquidando euro 440,00 per il primo grado e euro 440,00 per il secondo grado, ritenendo la controversia di bassa complessità e applicando i parametri minimi, anche in considerazione del mancato espletamento della fase istruttoria. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) violazione delle norme sui parametri forensi e sul processo tributario, per avere il giudice liquidato una somma unica senza distinguere tra compenso e spese; (2) violazione delle medesime norme per avere liquidato in primo grado un compenso inferiore ai minimi legali, assumendo come valore della controversia euro 4.246,16; (3) violazione delle norme sui parametri forensi per non avere riconosciuto la voce relativa alla fase di trattazione/istruttoria, sostenendo che tale fase non era mancata, poiché in primo grado era stata prodotta una relazione documentale nel termine di legge. Nella memoria la ricorrente ha rinunciato al primo motivo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al primo motivo e ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo. Ha ritenuto corretto il valore della controversia in appello e in cassazione, perché il thema decidendum era limitato alle spese di lite; ha altresì affermato che, in primo grado, il valore andava ricostruito secondo l'importo dei tributi contestati ai sensi del d.m. n. 55 del 2014. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il d.m. n. 55 del 2014 prevede una fase unitaria di trattazione/istruttoria, che può essere riconosciuta solo se effettivamente svolta; nel caso concreto l'ha riconosciuta per il primo grado, perché era stato depositato un ulteriore documento prima dell'udienza, ma l'ha esclusa per il giudizio di appello, dove non risultavano specifiche attività difensive ulteriori rispetto alle fasi introduttiva e decisionale. Conseguentemente, la Corte ha corretto la liquidazione delle spese del primo grado, elevandola da euro 440,00 a euro 1.067,00, mentre ha confermato l'impostazione per il secondo grado; il ricorso, nella sostanza, è stato accolto solo nei limiti della diversa quantificazione delle spese di primo grado.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
artt. 1, 2 e 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55 del 2014
richiamati per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri e per l'individuazione delle fasi processuali rilevanti
art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012
richiamato quale norma di cornice sulla determinazione dei compensi forensi
art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la disciplina delle spese nel processo tributario
art. 5, comma 4, d.m. n. 55 del 2014
interpretato nel senso che, nelle controversie tributarie, il valore si determina in base all'importo dei tributi, contributi e accessori contestati, con il limite quinquennale per gli oneri periodici
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per collocare temporalmente il deposito documentale prima dell'udienza
art. 350 c.p.c.
richiamato come esempio delle attività che possono integrare la fase di trattazione in appello
Massime di principio
- Quando il giudizio di impugnazione riguarda esclusivamente la regolamentazione delle spese di lite, il valore della controversia va parametrato al solo differenziale tra quanto liquidato e quanto ritenuto corretto dall'impugnante.
- Nel processo tributario, ai fini della liquidazione delle spese, il valore della controversia si determina sull'importo dei tributi, contributi e accessori oggetto di contestazione, secondo i criteri speciali del d.m. n. 55 del 2014.
- Il d.m. n. 55 del 2014 non prevede una voce autonoma per la fase istruttoria: essa è ricompresa nella fase di trattazione e il relativo compenso spetta solo se la fase è effettivamente svolta.
- La produzione di documenti in una fase diversa da quella di trattazione non basta, di per sé, a far sorgere il diritto al compenso per la fase istruttoria/trattazione.
- Nel giudizio di appello, se la prima udienza è destinata soltanto alla precisazione delle conclusioni e non si svolgono ulteriori attività difensive o istruttorie, la voce di trattazione/istruttoria non va riconosciuta.
- La liquidazione delle spese ai minimi tariffari è legittima quando la controversia sia di scarsa complessità, purché il giudice tenga conto del valore corretto della causa e delle fasi effettivamente svolte.
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