Cassazione Penale, Sentenza n. 39854/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 08/03/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme e disponibilità finanziarie per euro 949.040,00 in relazione a reati connessi alla gestione di sottoprodotti/ presunti rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). La ricorrente deduceva: vizio di qualificazione dei SOA3 come rifiuti (sosteneva la natura di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e normativa CE n.1069/2009), insufficienza e apparente contraddittorietà della motivazione sul fumus delicti, mancata valutazione dell'elemento soggettivo, errori nella quantificazione del profitto confiscabile (compresa l'asserita natura di erogazioni pubbliche e l'indebito arricchimento da incentivi GSE) e mancanza di autonomia di giudizio per sovrapponibilità testuale delle ordinanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili primo, secondo e quarto motivo in quanto si sostanziano in censure di merito e rivalutazioni fattuali non consentite in sede di legittimità su ordinanze di sequestro preventivo; il terzo motivo, relativo all'elemento soggettivo, è stato dichiarato manifestamente infondato; il quinto motivo, sul presunto difetto di autonomia di giudizio, è parimenti inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
norma richiamata come base per il sequestro preventivo; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro
art. 240 e art. 452-quaterdecies cod. pen.
testi penali richiamati come fattispecie contestata (reati in materia ambientale e gestione illecita di rifiuti/sottoprodotti)
art. 185, comma 2, TUA (d.lgs. 152/2006)
norma invocata dalla difesa per distinguere sottoprodotto da rifiuto; la Corte segnala che la questione è sostanziale e in parte attiene alla valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di cassazione sull'ordinanza cautelare
art. 184-bis d.lgs. 152/2006
richiamata dalla difesa per sostenere che i SOA3 potevano essere sottoprodotti se soddisfacevano le condizioni legislative; la Corte non entra nel merito fattuale della qualificazione
Regolamento CE n. 1069/2009
citato dalla difesa come fonte che consente l'uso di sottoprodotti categoria 3 per biogas; la Corte non riorienta il giudizio di merito sulla qualificazione
art. 52, comma 2-bis, d.l. 83/2012 conv. legge 134/2012 e DM 5046/2016
norme richiamate in relazione alla qualificazione del digestato e alla sua esclusione dalla disciplina rifiuti; non sono state valutate in sede di legittimità rispetto al merito fattuale
art. 325 cod. proc. pen.
regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte applica i criteri di ammissibilità distinguendo vizi di diritto da censure di merito
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
richiamata con riferimento alla richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa
art. 125 cod. proc. pen.
norma citata dalla ricorrente in relazione all'autonomia di giudizio; la Corte ha ritenuto la censura di merito inammissibile
Massime di principio
- Il ricorso in cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge o per carenza motivazionale radicale; censure che si riducono a ricostruzioni di fatto sono inammissibili
- In sede di riesame/sequestro il giudice valuta il fumus commissi delicti in senso astratto; la Cassazione non può rivedere la ponderazione probatoria compiuta dal giudice di merito
- La qualificazione di materiali come "rifiuto" o "sottoprodotto" è questione tecnico-fattuale che richiede verifica probatoria: la legittimità del sequestro può essere censurata in cassazione solo se manca la motivazione minima o vi è violazione di legge
- L'elemento soggettivo può essere escluso in sede cautelare solo se il suo difetto risulta evidente "ictu oculi" dalla motivazione; altrimenti la mera contestazione è insufficiente
- La quantificazione del profitto confiscabile deve essere adeguatamente motivata, ma i rilievi meramente critici sulla misura assunta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione salvo mancanza o apparente vuoto motivazionale
- Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; occorre pertanto selezionare le censure ammissibili per la via di legittimità
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