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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39854/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 08/03/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo di somme e disponibilità finanziarie per euro 949.040,00 in relazione a reati connessi alla gestione di sottoprodotti/ presunti rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.). La ricorrente deduceva: vizio di qualificazione dei SOA3 come rifiuti (sosteneva la natura di sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152/2006 e normativa CE n.1069/2009), insufficienza e apparente contraddittorietà della motivazione sul fumus delicti, mancata valutazione dell'elemento soggettivo, errori nella quantificazione del profitto confiscabile (compresa l'asserita natura di erogazioni pubbliche e l'indebito arricchimento da incentivi GSE) e mancanza di autonomia di giudizio per sovrapponibilità testuale delle ordinanze.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili primo, secondo e quarto motivo in quanto si sostanziano in censure di merito e rivalutazioni fattuali non consentite in sede di legittimità su ordinanze di sequestro preventivo; il terzo motivo, relativo all'elemento soggettivo, è stato dichiarato manifestamente infondato; il quinto motivo, sul presunto difetto di autonomia di giudizio, è parimenti inammissibile. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria secondo quanto previsto dall'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    norma richiamata come base per il sequestro preventivo; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze di sequestro

  • art. 240 e art. 452-quaterdecies cod. pen.

    testi penali richiamati come fattispecie contestata (reati in materia ambientale e gestione illecita di rifiuti/sottoprodotti)

  • art. 185, comma 2, TUA (d.lgs. 152/2006)

    norma invocata dalla difesa per distinguere sottoprodotto da rifiuto; la Corte segnala che la questione è sostanziale e in parte attiene alla valutazione dei fatti, non sindacabile in sede di cassazione sull'ordinanza cautelare

  • art. 184-bis d.lgs. 152/2006

    richiamata dalla difesa per sostenere che i SOA3 potevano essere sottoprodotti se soddisfacevano le condizioni legislative; la Corte non entra nel merito fattuale della qualificazione

  • Regolamento CE n. 1069/2009

    citato dalla difesa come fonte che consente l'uso di sottoprodotti categoria 3 per biogas; la Corte non riorienta il giudizio di merito sulla qualificazione

  • art. 52, comma 2-bis, d.l. 83/2012 conv. legge 134/2012 e DM 5046/2016

    norme richiamate in relazione alla qualificazione del digestato e alla sua esclusione dalla disciplina rifiuti; non sono state valutate in sede di legittimità rispetto al merito fattuale

  • art. 325 cod. proc. pen.

    regola l'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge; la Corte applica i criteri di ammissibilità distinguendo vizi di diritto da censure di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'imposizione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020

    richiamata con riferimento alla richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa

  • art. 125 cod. proc. pen.

    norma citata dalla ricorrente in relazione all'autonomia di giudizio; la Corte ha ritenuto la censura di merito inammissibile

Massime di principio

  • Il ricorso in cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso principalmente per violazione di legge o per carenza motivazionale radicale; censure che si riducono a ricostruzioni di fatto sono inammissibili
  • In sede di riesame/sequestro il giudice valuta il fumus commissi delicti in senso astratto; la Cassazione non può rivedere la ponderazione probatoria compiuta dal giudice di merito
  • La qualificazione di materiali come "rifiuto" o "sottoprodotto" è questione tecnico-fattuale che richiede verifica probatoria: la legittimità del sequestro può essere censurata in cassazione solo se manca la motivazione minima o vi è violazione di legge
  • L'elemento soggettivo può essere escluso in sede cautelare solo se il suo difetto risulta evidente "ictu oculi" dalla motivazione; altrimenti la mera contestazione è insufficiente
  • La quantificazione del profitto confiscabile deve essere adeguatamente motivata, ma i rilievi meramente critici sulla misura assunta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione salvo mancanza o apparente vuoto motivazionale
  • Un ricorso inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; occorre pertanto selezionare le censure ammissibili per la via di legittimità

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