Cassazione Penale, Sentenza n. 16315/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della revoca, disposta il 06/08/2025, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa alla sig.ra Scarano in qualità di parte civile nel procedimento a carico del marito. La revoca si fondava sulla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 04/08/2025 secondo cui, per l'anno 2022, la ricorrente avrebbe percepito € 17.186,26 e il figlio convivente € 4.070,22, superando la soglia reddituale prevista dagli artt. 76, comma 1, e 92 d.P.R. n. 115/2002. La ricorrente ha prodotto successiva nota dell'Agenzia delle Entrate del 26/08/2025 che rettificava il suo reddito 2022 a € 7.137,07; sommando il reddito del figlio convivente il totale risultava € 11.207,29, inferiore alla soglia prevista. Il Presidente del Tribunale di Locri ha qualificato però l'opposizione come ricorso per cassazione e ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione ex art. 113 d.P.R. n. 115/2002, mentre la questione centrale era quale fosse la via impugnatoria corretta (art. 99 vs art. 113) quando la revoca è stata disposta d'ufficio dal giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento del Presidente del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'art. 113 e aveva trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione. La Corte ha stabilito che, trattandosi di revoca disposta d'ufficio dal giudice che aveva ammesso il patrocinio, l'impugnazione deve seguire la disciplina dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 (ricorso al Presidente del medesimo Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello). Di conseguenza, è stata disposta la trasmissione degli atti allo stesso Presidente del Tribunale di Locri per il prosieguo del procedimento secondo l'art. 99.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76, comma 1
Definisce i parametri reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; nella sentenza è richiamato per il calcolo della soglia reddituale relativa all'anno 2022.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 92
Integrato con l'art. 76 nella determinazione della soglia reddituale e delle modalità di verifica; è richiamato come riferimento normativo per il tetto di reddito che legittima il beneficio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99
Stabilisce il rimedio (ricorso) avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio e, secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza, è applicabile anche alle ipotesi di revoca, ivi comprese quelle operate d'ufficio dal giudice che aveva concesso il beneficio; il ricorso va proposto al Presidente del Tribunale o al Presidente della Corte d'Appello competente.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 113
Regola la ricorribilità per cassazione del 'decreto che decide sulla richiesta di revoca' quando la revoca sia stata disposta in seguito a impulso o richiesta dell'Ufficio finanziario; perciò è applicabile solo quando il provvedimento impugnato sia il decreto emanato a seguito di sollecito/istanza dell'Agenzia delle Entrate.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 112
Prevede la possibilità di revoca dell'ammissione al patrocinio; la sentenza richiama l'art. 112 in quanto fondamento normativo della revoca stessa, distinta rispetto alle modalità di impugnazione disciplinate dagli artt. 99 e 113.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell'ammissione ad esso disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) è impugnabile, anche nell'ipotesi in cui sia stato adottato illegittimamente d'ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dal precedente art. 99 relativo all'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura "compilativa", non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina ("ricorso" al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto "ricorso").
Conferma l'applicabilità dell'art. 99 anche alle revoche disposte d'ufficio dal giudice; la Corte riprende questo principio per ritenere inapplicabile l'art. 113 quando la revoca non sia stata adottata su impulso dell'ufficio finanziario.
Massime di principio
- La revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta d'ufficio dal giudice che aveva concesso il beneficio è impugnabile mediante ricorso al Presidente del medesimo Tribunale (art. 99 d.P.R. n. 115/2002); non deve essere automaticamente trasmessa alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 113 se non vi è stato un impulso dall'Ufficio finanziario.
- L'art. 113 è applicabile solo quando la revoca segue una specifica richiesta o comunicazione dell'Ufficio finanziario; se la revoca è autonomamente disposta dal giudice, il corretto rimedio è quello previsto dall'art. 99.
- Nel calcolo dell'idoneità al patrocinio gratuito si considera il reddito dell'ammissione e dei familiari conviventi secondo le soglie stabilite dagli artt. 76 e 92; documenti ufficiali aggiornati dell'Agenzia delle Entrate (es. note rettificative) possono ribaltare la valutazione reddituale e influire sulla legittimità della revoca.
- Se il giudice o il Presidente del Tribunale qualifica erroneamente l'impugnazione e dispone un instradamento procedurale sbagliato, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e ordinare la trasmissione al giudice competente per il corretto corso (principio di tutela delle garanzie procedurali).
- In situazioni analoghe è opportuno produrre tempestivamente certificazioni ufficiali che attestino il reddito relativo all'anno rilevante e, se necessario, proporre il ricorso al Presidente del Tribunale entro i termini previsti per preservare la possibilità di difesa.
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