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Sentenza

Sentenza n. 7795/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del D.M. 6.7.2022 e D.M. 6.10.2022 nonché ogni altro atto connesso e consequenziale della D.D. Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, n. 10 del 12.12.2022, Codice CIFRA: 005/DIR/2022/00010, nonché ogni altro atto connesso e consequenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/3/2023: per l’annullamento della determinazione della Regione Puglia, Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, D.D. n. 1 dell'8.2.2023, Codice CIFRA: 005/DIR/2023/00001, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Giustizia amministrativa202303548

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.M. 6 luglio 2022, D.M. 6 ottobre 2022, determinazioni della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell'8 febbraio 2023, relative agli importi posti a carico della ricorrente

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 nonché la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022; con motivi aggiunti ha impugnato la successiva determinazione regionale n. 1 dell'8 febbraio 2023, chiedendone l'annullamento insieme agli atti connessi e consequenziali. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere dedotti. Nel corso del giudizio, con nota del 16 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ragione della legge 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che la ricorrente non ha conseguito il bene della vita originariamente perseguito, ma ha definito la controversia versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, secondo le nuove disposizioni normative introdotte dalla legge 8 agosto 2025, n. 118. Tale condotta e la dichiarazione depositata hanno fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione, senza integrare una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della condotta processuale della ricorrente e del tipo e contenuto delle difese svolte.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio, senza ulteriore interpretazione esplicita nel testo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • legge 8 agosto 2025, n. 118

    Nuova disciplina normativa in forza della quale la ricorrente ha definito la controversia versando il 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali; tale sopravvenienza ha determinato il difetto di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione; se, per effetto di una sopravvenienza normativa e della condotta processuale della parte, non è più attuale l'utilità conseguibile dalla pronuncia, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La definizione della controversia mediante il pagamento della quota prevista da una disciplina normativa sopravvenuta può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche quando il ricorrente non abbia ottenuto integralmente il bene della vita originariamente perseguito.
  • La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse non comporta una pronuncia sulla legittimità sostanziale degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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