Sentenza n. 3126/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza semplificata del TAR Lazio, Sezione III, n. 832/2026
Esito
La controversia
Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza semplificata del TAR Lazio n. 832/2026. Nel giudizio d’appello, la parte privata appellata, già ricorrente in primo grado, ha dichiarato di rinunciare al ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonché la dichiarazione di improcedibilità dell’appello. Il Ministero non ha formulato osservazioni sulla rinuncia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando estinto il giudizio di primo grado per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha inoltre dichiarato improcedibile il ricorso in appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la rinuncia al ricorso originario ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’appello. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, la rinuncia al ricorso di primo grado ha fatto venir meno l’interesse alla decisione dell’appello.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di primo grado e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 60 c.p.a.
La decisione è stata adottata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di primo grado, ritualmente dichiarata dalla parte che vi aveva interesse, comporta l’estinzione del relativo giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. e l’annullamento senza rinvio della sentenza che lo aveva definito.
- Quando la rinuncia al ricorso originario fa venir meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In presenza di una rinuncia al ricorso di primo grado non contestata dall’amministrazione appellante, il giudice d’appello può definire il giudizio annullando senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarando contestualmente estinto il giudizio originario e improcedibile l’appello.
Come è indicizzato
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