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Ordinanza

Ordinanza n. 198/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 219/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione prima, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti dell’Amministrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Sicilia che aveva negato la sospensione degli impugnati provvedimenti amministrativi, nell’ambito di una controversia nella quale risultano coinvolte amministrazioni regionali, un’azienda sanitaria provinciale e operatori economici del settore dei servizi. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti né il contenuto puntuale degli atti amministrativi impugnati.

La decisione

Il CGARS ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che non sussistessero apprezzabili ragioni per discostarsi dall’assetto cautelare stabilito dal giudice di primo grado. La decisione è stata fondata, da un lato, sulla già fissata udienza di merito dinanzi al TAR per il 1° dicembre 2026 e, dall’altro, sulla necessità di considerare le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare esaminato dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello cautelare, la conferma dell’assetto cautelare definito dal primo giudice è giustificata quando non emergano ragioni apprezzabili per modificarlo, soprattutto se l’udienza di merito è già stata fissata in tempi ravvicinati.
  • Nella valutazione cautelare devono essere considerate le esigenze imperative connesse all’interesse generale all’esecuzione dei provvedimenti amministrativi impugnati; tale interesse può concorrere a escludere la sospensione dell’efficacia degli atti.
  • La fissazione dell’udienza di merito non determina automaticamente il rigetto dell’appello cautelare, ma costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare quando riduce la durata dell’attesa per la definizione della controversia.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRito appalti e sorte del contratto
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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