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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34782/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 n.4 c.p. L'imputata deduceva tre motivi: 1) nullità per violazione di norme a pena di nullità (art. 420-ter c.p.p.) e, in particolare, illegittimo rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, per concomitante impegno professionale; 2) vizio di interpretazione e motivazione relativo alla qualificazione della condotta come furto con "destrezza" (art. 625 n.4 c.p.), sostenendo che la condotta fosse mera approfittamento di distrazione e non espressione di una speciale abilità fisica; 3) vizio di legge e di motivazione circa l'esclusione dell'attenuante (art. 62 n.4 c.p.) e l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., con riferimento alla valutazione del danno complessivo e alla mancata costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il difensore aveva documentato la nomina a difensore di fiducia nell'altro processo e la notifica del rinvio al 07/11/2017, oltre a dichiarare di essere unico difensore senza possibilità di nominare sostituti. Il rigetto dell'istanza di differimento è stato ritenuto erroneo e la motivazione del rigetto illogica. La Corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado per nullità derivante dall'illegittimo rigetto dell'istanza (violazione dell'art. 178, lett. c, c.p.p.) e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso. Sui restanti motivi (destrezza e attenuanti) la Corte non si è pronunciata nel merito per effetto dell'annullamento.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di reati: riferimento formale alle imputazioni, senza valutazione specifica in questa decisione.

  • art. 624 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di furto: indicata come norma sostanziale contestata all'imputata.

  • art. 625 n. 4 cod. pen.

    Furto commesso con destrezza: la ricorrente contestava l'interpretazione che aveva qualificato la condotta come 'destrezza'; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di tale profilo, avendo accolto il motivo processuale.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella questione di nullità processuale; il ricorso aveva invocato violazione di norme sanzionate a pena di nullità. La Corte ha accertato una nullità derivante dall'illegittimo rigetto dell'istanza di differimento.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Richiamato come riferimento alle ragioni di cassazione (violazione di legge, norme a pena di nullità, vizio di motivazione) con le quali la difesa ha articolato i tre motivi; la Corte ha ritenuto fondato il motivo riguardante le norme a pena di nullità (lett. c).

  • art. 178 cod. proc. pen. (lett. c)

    La Corte ha ritenuto che l'errata motivazione del rigetto dell'istanza di rinvio integrasse una causa di nullità ai sensi dell'art. 178, lett. c), giustificando l'annullamento senza rinvio.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti (minore gravità del fatto): la ricorrente sosteneva che l'attenuante dovesse essere riconosciuta; la Corte non ha deciso sul punto per effetto dell'annullamento processuale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che consente misure alternative/attenuazione della pena: invocata in connessione con la valutazione del danno e dell'attenuante; non esaminata nel merito dalla Corte per effetto dell'annullamento.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla descrizione dei motivi di ricorso; ha disciplinato i termini entro cui i motivi sono stati enunciati.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020 e art. 16 d.l. 228/2021

    Norme procedurali citate all'udienza in relazione alle conclusioni del Pubblico Ministero: indicazioni normative relative alle modalità di svolgimento del procedimento in Cassazione (richiamate nell'iter procedurale).

Massime di principio

  • Se il difensore di fiducia documenta adeguatamente un concomitante impegno professionale (nomina come difensore nell'altro procedimento, notifica di rinvio, dichiarazione di essere unico difensore e impossibilità di nominare sostituti), il giudice deve accogliere l'istanza di rinvio; il rigetto ingiustificato può comportare nullità della sentenza.
  • La nullità derivante da errato rigetto dell'istanza di legittimo impedimento è così grave da poter giustificare l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo corso del processo.
  • Le questioni sostanziali (es.: qualificazione come furto con 'destrezza' ex art. 625 n.4 c.p. o riconoscimento di attenuanti ex art. 62 n.4 e art. 131-bis) richiedono valutazione di merito e prove fattuali; se la Cassazione annulla per ragioni processuali non decide tali profili, che potranno essere riproposti in sede di rinvio.
  • Nelle impugnazioni per cassazione è fondamentale documentare puntualmente le eccezioni processuali: la Corte può essere giudice del fatto esclusivamente con riferimento a tali eccezioni e alle prove documentali allegate.
  • L'assenza di costituzione di parte civile e la valutazione del danno complessivo (non solo del valore venale) sono argomenti rilevanti nella valutazione delle attenuanti, ma non garantiscono automaticamente il riconoscimento dell'attenuante se non valutati nel contesto probatorio complessivo.

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