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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2270/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale riforma del provvedimento del GIP, aveva sostituito la misura cautelare disponendo il divieto di dimora nel comune di Roma per i ricorrenti (ad eccezione di Gaglioti Caterina, per la quale era stata disposta l'obbligo di presentazione). I ricorrenti contestavano: 1) la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare le aggravanti della premeditazione e del nesso teleologico con il reato di minaccia) e la mancata valutazione individuale delle posizioni; 2) la sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendo che non fossero state adeguatamente motivate con riferimento ai singoli comportamenti; 3) la scelta della misura (divieto di dimora in Roma) ritenuta eccessiva rispetto a misure meno afflittive proposte dalle difese, come il divieto di avvicinamento al bar teatro dei fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che: il Tribunale del Riesame ha esaminato analiticamente le risultanze (dichiarazioni testimoniali, filmati di videosorveglianza, precedenti penali) e ha motivato la sussistenza delle aggravanti (premeditazione, nesso teleologico) e delle esigenze cautelari; il Riesame ha inoltre adeguatamente motivato la scelta del divieto di dimora nel comune di Roma come misura non intramuraria ma idonea a tutelare le esigenze cautelari, più proporzionata rispetto al divieto regionale iniziale. Cassazione ha ribadito che non è ammissibile chiedere la rivalutazione probatoria in questa sede. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 81, 112, 61 n.2, 582, 585, 576, 577

    Richiamati per descrivere i reati e le aggravanti contestate (lesioni, minacce, concorso di persone, uso di armi, premeditazione, nesso teleologico con il reato di minaccia).

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Interpretazione della Corte: l'autonoma valutazione richiesta dall'art. 292 comma 2 è prescritta solo per le decisioni 'inaudita altera parte'; quando il provvedimento impugnato non è di tal genere, il riesame non impone una nuova autonoma riconsiderazione integrale degli indizi, e la Cassazione valuta la regolarità e la coerenza della motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere del versamento alla Cassa delle Ammende a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi.

  • Cass. Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, Rv. 280603

    Precedente citato per confermare la nozione secondo cui l'obbligo di autonoma valutazione del giudice del riesame è limitato ai casi di provvedimento adottato 'inaudita altera parte'.

  • Cass. Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Rv. 253774

    Precedente citato a sostegno del principio che la Corte di Cassazione non può essere adita per una rivalutazione probatoria o per chiedere una diversa interpretazione degli elementi di fatto, ma controlla la coerenza logica e le modalità di raccolta degli elementi.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una nuova valutazione dei fatti o degli indizi: i ricorsi che sollecitano rivalutazioni probatorie sono inammissibili.
  • Se il provvedimento cautelare impugnato non è stato adottato 'inaudita altera parte', il giudice d'appello non è obbligato a svolgere una autonoma e completa riconsiderazione degli indizi; il controllo si concentra sulla regolarità e la logica della motivazione.
  • Per contestare aggravanti come premeditazione o nesso teleologico è necessario dimostrare l'insufficienza, l'arbitrarietà o l'illogicità della motivazione del giudice; mere contestazioni generiche non sono efficaci in Cassazione.
  • Nelle impugnazioni della scelta della misura cautelare è essenziale proporre alternative concrete e motivare specificamente la loro idoneità rispetto alle esigenze cautelari, documentando perché siano meno afflittive e comunque efficaci.
  • È importante produrre elementi che individualizzino la posizione di ciascun indagato (ruolo, comportamenti, assenza di pericolosità) se si intende ottenere una misura meno grave per singoli partecipanti al fatto.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (contributo alla Cassa delle Ammende).

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