Sentenza n. 2170/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (docente abilitato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza del 24 aprile 2025, diretta al riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorso deduce l’inerzia dell’amministrazione nonostante fosse decorso il termine previsto per la conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, oggi denominato Ministero dell’Istruzione e del Merito, e che l’art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, è stato accertato il silenzio-inadempimento. Il Ministero è stato ordinato di esaminare la specifica posizione della ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il giudice ha precisato che l’amministrazione deve valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate; non è stato invece riconosciuto direttamente il titolo, trattandosi di attività rimessa all’amministrazione competente. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di adottare misure in caso di perdurante inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
l’autorità competente deve adottare il provvedimento di riconoscimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Fissa il termine di quattro mesi per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero.
d.lgs. 15/2016
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, ove necessario, l’adozione di misure compensative proporzionate nella valutazione dell’equivalenza della formazione professionale acquisita in altro Stato membro.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha previsto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza modificare la competenza ministeriale alla conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’autorità competente deve adottare un provvedimento espresso entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa; decorso tale termine senza decisione, sussiste il silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la concreta mole delle istanze della stessa specie renda necessario un termine più ampio per l’esame individuale.
- La valutazione del titolo professionale estero deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un raffronto meramente formale dei titoli.
- Qualora la formazione acquisita all’estero non risulti integralmente equivalente, l’amministrazione deve valutare l’eventuale adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché omettere l’esame sostanziale dell’istanza.
- In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che ordina di provvedere, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nell’organo responsabile dell’amministrazione, per l’adozione del provvedimento entro un ulteriore termine.
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