Cassazione Penale, Ordinanza n. 29092/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per furto in abitazione. Ha dedotto: 1) violazione di legge sulla configurabilità del furto in abitazione, sostenendo che i fatti sarebbero piuttosto riconducibili alla ricettazione; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello e comunque privi di specificità, oltre che infondati nel merito sui singoli profili affrontati dalla decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che le censure erano meramente riproduttive di questioni già valutate e disattese dalla Corte d'appello e, quindi, aspecifiche ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Nel merito ha comunque osservato che la motivazione di appello era logica e completa: le modalità del fatto, la disponibilità della refurtiva, della chiave a campione e i dati del cellulare dell'imputato rendevano congrua la qualificazione in furto in abitazione; l'attenuante del risarcimento richiede, in mancanza di accettazione della persona offesa, un'offerta reale con deposito e messa a disposizione della somma; le attenuanti generiche potevano essere negate per l'assenza di elementi positivi e per i tentativi di sviare le indagini; la recidiva era correttamente motivata in ragione dei precedenti e della pervicacia criminosa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Individua il reato contestato e confermato nei gradi di merito come furto in abitazione.
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno è riconoscibile, quando la persona offesa non accetti la proposta, solo se l'imputato pone in essere una vera offerta reale con deposito della somma e sua effettiva messa a disposizione della vittima.
artt. 1209 e ss. c.c.
Richiamati per definire le forme dell'offerta reale necessarie ai fini dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi; la mera incensuratezza non è più sufficiente dopo la riforma del 2008.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125
Riforma richiamata per affermare che, ai fini delle attenuanti generiche, non basta più il solo stato di incensuratezza.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La specificità del motivo richiede una effettiva correlazione critica con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera reiterazione di censure già respinte integra aspecificità e conduce all'inammissibilità.
- L'attenuante del risarcimento del danno, quando la persona offesa non abbia accettato la somma offerta, presuppone un'offerta reale compiuta nelle forme civilistiche, con deposito della somma e sua effettiva disponibilità per la vittima e per il giudice.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi favorevoli e valorizzi elementi negativi della condotta o della personalità dell'imputato; non è sufficiente invocare il solo stato di incensuratezza.
- La recidiva può essere adeguatamente motivata valorizzando la nuova condotta criminosa, le modalità esecutive e la presenza di precedenti, ove tali dati rivelino una maggiore capacità a delinquere e una più elevata pericolosità sociale.
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