Circolare numero 153 del 9-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’aggiornamento delle procedure informatiche per la liquidazione e ricostituzione delle pensioni alla luce del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Vengono indicate le modalità di acquisizione dei dati per il calcolo delle quote retributive ante e post 1° gennaio 1993, la gestione dei supplementi, l’introduzione di nuovi campi nel pannello AV1 e le limitazioni temporanee della procedura di ricostituzione PGM 480. In allegato sono richiamati anche i coefficienti di rivalutazione utilizzati per la liquidazione con decorrenza nel 1993.
Aggiornamento procedure INPS PGM 3445, PGM 480 e CARPE per il calcolo delle pensioni ex d.lgs. 503/1992
Aggiornamento delle procedure di calcolo pensionistico ex d.lgs. 503/1992
La circolare aggiorna le procedure INPS di liquidazione e ricostituzione delle pensioni per recepire le disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che ha riordinato il sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici. L’intervento riguarda sia la nuova liquidazione con calcolo passante PGM 3445, sia la ricostituzione PGM 480, sia la procedura CARPE, oltre a introdurre indicazioni operative per la corretta acquisizione dei dati nei pannelli applicativi.
Quadro generale della liquidazione delle pensioni
Per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, l’importo deve essere determinato sommando due quote:
- la quota relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la normativa vigente prima del 1° gennaio 1993;
- la quota relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, calcolata secondo la nuova disciplina.
La circolare precisa che i dati necessari per il calcolo retributivo devono essere acquisiti nei campi da 30 a 33 del pannello AV2, con registrazioni distinte per le due quote.
Acquisizione dei dati retributivi nel pannello AV2
Per ciascuna quota devono essere inseriti i dati richiesti nei sottocampi dedicati, secondo logiche differenziate per periodo di maturazione della contribuzione e per gestione assicurativa. I dati vanno registrati in ordine crescente di codice.
Nel sottocampo DECOR. devono essere indicati i riferimenti di decorrenza secondo la tipologia della quota:
- per la quota fino al 31 dicembre 1992, il mese di decorrenza per le pensioni AGO dei lavoratori dipendenti;
- per le gestioni autonome, i codici 71, 72, 73 o 74 a seconda che si tratti rispettivamente di lavoratori dipendenti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni, artigiani o esercenti attività commerciali;
- per la quota dal 1° gennaio 1993, i codici 61, 62, 63 o 64, sempre in funzione della gestione assicurativa.
Nel terzo e quarto carattere del medesimo sottocampo va indicato l’anno di decorrenza della pensione.
Nel sottocampo SETT. deve essere segnalato il numero di settimane di anzianità contributiva riferibili a ciascuna quota. La circolare stabilisce che il totale delle settimane, per singola gestione assicurativa, non può superare 2080. Se il totale complessivo eccede tale limite, la riduzione deve essere effettuata sulla quota con retribuzione pensionabile più bassa. Se la quota ante 31 dicembre 1992 raggiunge già 2080 settimane o più ed è più favorevole in termini di retribuzione pensionabile, i dati della quota successiva non devono essere inseriti.
Nel sottocampo RETRIB. va riportata la retribuzione media settimanale pensionabile o il reddito medio settimanale pensionabile relativo a ciascuna registrazione. La circolare richiama inoltre il rilascio, con messaggio n. 2316 del 23 giugno 1993, della procedura CARPE aggiornata per il calcolo della retribuzione pensionabile ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 503/1992.
Trattamento dei supplementi liquidati contestualmente alla pensione
La disciplina viene estesa anche ai supplementi aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1992, da liquidare contestualmente alla pensione. I relativi dati devono essere acquisiti nell’apposita sezione del pannello AV2, con registrazioni distinte per:
- quota di supplemento relativa a contribuzione versata fino al 31 dicembre 1992, che continua a essere segnalata con le modalità già in uso;
- quota di supplemento relativa a contribuzione versata dal 1° gennaio 1993 in poi, per la quale nei primi due caratteri del sottocampo DECOR. devono essere indicati i codici 61, 62, 63 o 64 in luogo del mese di decorrenza.
Per ciascuna quota devono essere indicati:
- il codice gestione nel campo GEST.;
- il numero di settimane di anzianità contributiva;
- la retribuzione o il reddito pensionabile;
- per i supplementi nelle gestioni dei lavoratori autonomi, anche l’importo IVS, ai fini del calcolo contributivo.
Per i supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 che si basano esclusivamente su contribuzione successiva a tale data, la procedura richiede inoltre una ulteriore segnalazione con dati particolari:
- il codice distintivo della gestione in GEST.;
- la decorrenza del supplemento in formato MMAA in DECOR.;
- il valore 1 nei sottocampi SETT. e RETRIB.;
- nessun dato nel sottocampo IVS.
Nuovi campi del pannello AV1
La circolare introduce due nuovi campi nel pannello AV1 per consentire sia la liquidazione provvisoria delle pensioni con PGM 3445, sia la gestione della conferma dell’assegno di invalidità già nella fase di prima liquidazione.
In particolare:
- nel campo PROVVISORIA deve essere inserito il codice X per le pensioni liquidate provvisoriamente;
- nel campo CONF.INV. devono essere usati i codici 2 e 3 per indicare rispettivamente la prima conferma e la seconda conferma definitiva dell’assegno di invalidità, nei casi in cui la conferma venga effettuata contestualmente alla liquidazione iniziale.
Ricostituzione delle pensioni con PGM 480
La procedura di ricostituzione delle pensioni con calcolo passante PGM 480 è in fase di adeguamento ai nuovi criteri di calcolo introdotti dal decreto legislativo n. 503/1992. Fino al rilascio delle nuove versioni dei programmi, non è possibile ricostituire le pensioni liquidate ai sensi del decreto qualora debbano essere apportate variazioni ai dati retributivi e/o ai supplementi.
Aggiornamento dei programmi e istruzioni operative
I programmi aggiornati della procedura di liquidazione vengono resi disponibili con comunicazione separata. Nell’allegato al messaggio tecnico richiamato dalla circolare si precisa che sono disponibili i programmi aggiornati della procedura CARPE, con versioni 5940, 5941, 5945, 5946, 5947 e 5948, tutte datate 22.06.93.
Gli operatori di controllo, dopo aver ricevuto i programmi, devono attivare da operatore 2 il programma 5940, opzione 2, subopzione 4, tasto FP5, per aggiornare gli archivi di procedura.
La procedura CARPE aggiornata consente inoltre:
- la determinazione della retribuzione pensionabile per la quota maturata prima del 1° gennaio 1993;
- la determinazione della retribuzione pensionabile per la quota maturata dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione;
- il calcolo della decorrenza della pensione di vecchiaia, tenendo conto dei nuovi limiti di età e dei requisiti assicurativi e contributivi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 503/1992.
Se, durante il calcolo, viene acquisito un numero di settimane inferiore a quello necessario per il doppio calcolo, la procedura visualizza un messaggio che segnala il numero di settimane effettivamente utilizzate rispetto a quelle previste. Se la sede ritiene il calcolo non completo, deve rispondere "N" alla domanda "REGISTRA (S/N)?" e completare l’acquisizione con un numero di settimane almeno pari alla differenza indicata.
Coefficienti di rivalutazione
Gli allegati A e B riportano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nell’anno 1993. I coefficienti sono distinti tra:
- quote relative ad anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992;
- quote relative ad anzianità contributive acquisite posteriormente a tale data.
Tali valori costituiscono un supporto tecnico-operativo per l’applicazione corretta della nuova disciplina nelle liquidazioni effettuate con decorrenza 1993.
Punti principali
Aggiornamento della procedura di nuova liquidazione PGM 3445
La procedura di nuova liquidazione delle pensioni con calcolo passante PGM 3445 viene aggiornata per consentire il calcolo dei trattamenti pensionistici conformemente al d.lgs. 503/1992. La liquidazione delle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 deve essere effettuata con due quote: una relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo la normativa previgente, e una relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1993, calcolata secondo la nuova normativa.
Acquisizione dei dati retributivi nel pannello AV2
I dati per il calcolo della pensione in forma retributiva devono essere inseriti nei campi da 30 a 33 del pannello AV2, effettuando registrazioni distinte per la quota ante 31 dicembre 1992 e per quella successiva al 1° gennaio 1993. Per ciascuna registrazione devono essere indicati decorrenza, settimane e retribuzione media settimanale pensionabile o reddito medio settimanale pensionabile, con registrazione degli elementi di calcolo in ordine crescente di codice.
Regole del sottocampo DECOR.
Per la quota ante 31 dicembre 1992, nei primi due caratteri del sottocampo DECOR. va indicato il mese di decorrenza per le pensioni AGO dipendenti, oppure i codici 71, 72, 73, 74 per le gestioni autonome secondo la gestione interessata. Per la quota dal 1° gennaio 1993, vanno invece usati i codici 61, 62, 63, 64 in funzione della gestione assicurativa. Nel terzo e quarto carattere va indicato l’anno di decorrenza della pensione.
Regole del sottocampo SETT. e limite di 2080 settimane
Nel sottocampo SETT. va riportato il numero di settimane di anzianità contributiva riferibili alla singola quota. Per ciascuna gestione assicurativa il totale delle settimane delle due quote non può superare 2080. Se il totale supera tale limite, la riduzione deve essere applicata alla quota con retribuzione pensionabile meno elevata. Se le settimane ante 31 dicembre 1992 sono già pari o superiori a 2080 e la relativa retribuzione è più elevata di quella post 1° gennaio 1993, i dati della quota successiva non devono essere segnalati.
Gestione dei supplementi da liquidare contestualmente alla pensione
I dati relativi ai supplementi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1992 devono essere acquisiti nell’apposita sezione del pannello AV2 con registrazioni distinte per contribuzione ante e post 31 dicembre 1992. Per la quota successiva al 1° gennaio 1993, i primi due caratteri di DECOR. devono contenere i codici 61, 62, 63 o 64. Devono essere indicati il codice gestione in GEST., le settimane, la retribuzione o il reddito pensionabile e, per le gestioni dei lavoratori autonomi, anche l’importo IVS ai fini del sistema contributivo. Per i supplementi con sola contribuzione successiva al 31 dicembre 1992 va inoltre segnalato un secondo supplemento con GEST., DECOR. e valore 1 in SETT. e RETRIB., senza alcun dato in IVS.
Nuovi campi nel pannello AV1
Nel pannello AV1 sono stati introdotti due nuovi campi. Nel campo PROVVISORIA deve essere indicato il codice X per le pensioni liquidate in via provvisoria con PGM 3445. Nel campo CONF.INV. devono essere indicati i codici 2 e 3 per la prima e la seconda conferma definitiva dell’assegno di invalidità, quando la conferma avvenga contestualmente alla prima liquidazione.
Aggiornamento della procedura di ricostituzione PGM 480
La procedura di ricostituzione delle pensioni con calcolo passante PGM 480 è in aggiornamento per adeguarsi ai nuovi criteri del d.lgs. 503/1992. Fino alla disponibilità delle nuove versioni dei programmi, le pensioni liquidate ai sensi del decreto per le quali debbano essere proposte variazioni dei dati retributivi e/o dei supplementi non possono essere ricostituite.
Aggiornamento CARPE e funzione per la decorrenza della pensione di vecchiaia
Il messaggio allegato n. 2316 del 23 giugno 1993 comunica la disponibilità dei programmi aggiornati della procedura CARPE. Essi consentono il calcolo della retribuzione pensionabile per le quote maturate prima del 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1993 fino alla decorrenza della pensione. È stata inoltre inserita una funzione, attivabile con l’opzione 3 del programma 5940, per determinare la decorrenza della pensione di vecchiaia e il numero minimo di settimane richiesto in base ai nuovi limiti di età e ai requisiti assicurativi e contributivi previsti dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 503/1992.
Istruzioni operative e aggiornamento archivi
Gli operatori di controllo, ricevuti i programmi aggiornati, devono attivare da operatore 2 il programma 5940, opzione 2, subopzione 4, tasto FP5, per l’aggiornamento degli archivi di procedura. Sono indicati i programmi aggiornati delle versioni 5940, 5941, 5945, 5946, 5947 e 5948, tutti alla versione 22.06.93. Per comunicazioni relative alla procedura sono indicati i recapiti telefonici delle strutture competenti.
Coefficienti di rivalutazione per il 1993
Gli allegati A e B riportano i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni pensionabili e dei redditi da lavoro autonomo validi per la liquidazione con decorrenza nell’anno 1993, distinti tra quote relative ad anzianità contributive acquisite fino al 31 dicembre 1992 e quote acquisite posteriormente a tale data.
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