Circolare numero 151 del 7-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione, nel settore marittimo soggetto alla legge n. 413/1984, di due aumenti contributivi: l’aliquota aggiuntiva dell’1% introdotta dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992, in vigore dal 1° gennaio 1993, e l’aumento dell’aliquota FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, decorrente dal 1° giugno 1993 per effetto del D.L. n. 155/1993. Vengono precisati i criteri di calcolo, i soggetti interessati, la documentazione da acquisire per verificare il superamento delle soglie retributive, nonché le modalità di denuncia contributiva da parte delle aziende armatoriali.
Aumento delle aliquote contributive nel settore marittimo ex legge n. 413/1984
Aumento delle aliquote contributive nel settore marittimo soggetto alla legge n. 413/1984
La circolare interviene per chiarire l’applicazione di due distinte misure contributive che incidono sul settore marittimo disciplinato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413. In particolare, riguarda l’aliquota aggiuntiva introdotta dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, e l’aumento dell’aliquota FPLD per gli equipaggi delle navi da pesca, disposto dal D.L. 22 maggio 1993, n. 155.
Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% dal 1° gennaio 1993
La prima parte della circolare richiama quanto già precisato nella circolare n. 298 del 30 dicembre 1992 sull’applicazione, dal 1° gennaio 1993, dell’aliquota contributiva aggiuntiva a carico dei lavoratori dipendenti quando il regime pensionistico preveda un’aliquota complessiva inferiore al 10%.
L’aliquota aggiuntiva è pari all’1% e si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile previsto dall’art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Per il 1993 la retribuzione pensionabile annua è fissata in lire 53.475.000 e, rapportata ai dodici mesi, corrisponde a una soglia mensile di lire 4.456.000, che costituisce il parametro da utilizzare per determinare la parte di retribuzione soggetta al contributo aggiuntivo.
La circolare evidenzia che l’adozione del criterio mensile consente di evitare il conguaglio a fine anno quando la sommatoria delle fasce mensili eccedenti coincide con la fascia annua assoggettabile all’1%. Viceversa, se la retribuzione imponibile annua del lavoratore è pari o inferiore al limite pensionabile annuo, l’interessato ha diritto al conguaglio.
Casi particolari e rapporti di lavoro nel settore marittimo
In caso di successione di rapporti di lavoro soggetti a regimi pensionistici diversi, l’aliquota aggiuntiva grava sul regime nel quale si verifica il superamento della retribuzione annua pensionabile. Se vi è continuità di rapporto con la stessa impresa armatoriale, quest’ultima può non assoggettare al contributo i mesi in cui la retribuzione imponibile supera la soglia mensile di lire 4.456.000, purché sia ragionevole prevedere che la retribuzione imponibile annua resti entro il limite di lire 53.475.000.
Per i lavoratori che nel corso dell’anno prestano attività per più datori di lavoro, la circolare richiama le istruzioni già contenute nella circolare n. 298 del 1992, distinguendo i rapporti susseguenti nell’anno da quelli simultanei. Per i lavoratori marittimi, la fattispecie più frequente è quella dei rapporti susseguenti nell’anno, con la necessità di considerare tutte le retribuzioni imponibili percepite presso i diversi datori di lavoro ai fini del superamento del tetto annuo.
Soggetti interessati e certificazione delle retribuzioni
La circolare precisa che l’aliquota aggiuntiva si applica a tutti gli iscritti al regime della legge n. 413/1984, compresi:
- armatori imbarcati come membri dell’equipaggio sulla propria nave;
- piloti dei porti;
- equipaggi delle navi da pesca;
- lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere;
- piloti italiani che effettuano servizi in acque straniere.
I lavoratori marittimi devono munirsi della certificazione delle retribuzioni già assoggettate a contribuzione e presentarla ai datori di lavoro successivi al primo, così da consentire la corretta verifica del superamento della soglia pensionabile. La documentazione utile comprende anche i periodi di lavoro prestati a terra, sia nel settore marittimo sia in altri settori.
Per i lavoratori impegnati in navigazione estera, la certificazione deve riferirsi alle contribuzioni versate in regime di iscrizione preventiva ex art. 47 e seguenti della legge n. 413/1984 oppure in regime di regolarizzazione ex art. 52 della stessa legge. Tale documentazione, unita a quella rilasciata dai datori di lavoro italiani, costituisce la base per determinare l’obbligo contributivo derivante dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.
Verifiche, controlli e regolarizzazione della navigazione estera
Nel caso di regolarizzazione della navigazione estera ai sensi dell’art. 52 della legge n. 413/1984, la SAP di ROMA-EUR deve verificare se la retribuzione imponibile sulla quale si chiede la regolarizzazione rientri nella fascia superiore alla retribuzione pensionabile annua relativa all’anno in cui la navigazione è stata effettuata, così da assoggettare gli importi all’aliquota aggiuntiva.
La circolare ricorda inoltre che la retribuzione imponibile annua ai fini del calcolo non può essere inferiore alla somma delle retribuzioni risultanti dall’applicazione dei CCNL del settore o dei settori in cui il rapporto è stato svolto. Data la complessità della disciplina, viene raccomandato uno stretto coordinamento tra le SAP interessate e la SAP di ROMA-EUR, con scambio costante di informazioni e accesso diretto alle posizioni contributive automatizzate, anche per le attività di recupero previste dalla normativa richiamata.
Aumento dell’aliquota FPLD per le navi da pesca dal 1° giugno 1993
La seconda parte della circolare riguarda il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 della stessa data, che all’art. 10, comma 2, lettera a), dispone l’aumento di 1 punto delle percentuali dei contributi dovuti al FPLD per i lavoratori agricoli, con incremento complessivo di 2 punti dell’aliquota complessiva.
La circolare chiarisce che tale aumento si applica anche agli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, in base all’art. 9 della legge n. 413/1984, con effetto dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1993.
Nuova aliquota e adempimenti delle aziende armatoriali
Per gli equipaggi delle navi da pesca, l’aliquota complessiva, comprensiva della quota asili-nido, passa dal 15,77% al 17,77%, di cui:
- 11,93% a carico del datore di lavoro;
- 5,84% a carico del lavoratore.
Le aziende armatoriali interessate devono quindi applicare la nuova misura contributiva e indicarla nella denuncia contributiva Mod. DM 10/2 relativa al mese di giugno 1993, con scadenza 20 settembre 1993.
Punti principali
Aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% dal 1° gennaio 1993
Si conferma l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva prevista dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992 per i lavoratori dipendenti con aliquota complessiva a loro carico inferiore al 10%. L’aliquota, pari all’1%, si applica sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile ex art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988. Per il 1993 il limite annuo è fissato in lire 53.475.000, corrispondenti a una soglia mensile di lire 4.456.000.
Modalità di determinazione e conguaglio dell’aliquota aggiuntiva
La circolare precisa che il parametro mensile di lire 4.456.000 consente di determinare mese per mese la base imponibile soggetta all’1%, evitando il conguaglio a fine anno quando la somma delle fasce mensili eccedenti coincide con la fascia annua assoggettabile. Se invece la retribuzione imponibile annua del lavoratore risulta pari o inferiore alla retribuzione pensionabile annua, l’interessato ha diritto al conguaglio. Nei casi di successione di rapporti di lavoro soggetti a regimi pensionistici differenti, l’aliquota aggiuntiva grava sul regime in cui si verifica il superamento del tetto annuo.
Applicazione ai lavoratori marittimi e documentazione necessaria
L’aliquota aggiuntiva si applica a tutti gli iscritti al regime della legge n. 413/1984, compresi armatori imbarcati come membri dell’equipaggio, piloti dei porti, equipaggi delle navi da pesca, lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi straniere e piloti italiani che operano in acque straniere. I lavoratori devono esibire ai datori di lavoro successivi la certificazione delle retribuzioni già assoggettate a contribuzione, comprensiva anche dei periodi di lavoro a terra nel settore marittimo o in altri settori. Per la navigazione estera, la certificazione può derivare dal regime di iscrizione preventiva ex art. 47 e seguenti della legge n. 413/1984 o dalla regolarizzazione ex art. 52 della stessa legge.
Verifiche e controlli delle SAP
Per la regolarizzazione di navigazione estera ex art. 52 della legge n. 413/1984, la SAP di ROMA-EUR deve verificare se la retribuzione imponibile per cui si chiede la regolarizzazione rientri nella fascia superiore alla retribuzione pensionabile annua dell’anno di effettuazione della navigazione. La circolare raccomanda inoltre che le SAP interagiscano tra loro e con la SAP di ROMA-EUR per lo scambio di informazioni in fase di verifica e controllo, con accesso diretto alle posizioni contributive automatizzate, anche ai fini delle procedure di recupero previste dalla normativa richiamata.
Aumento dell’aliquota FPLD per le navi da pesca dal 1° giugno 1993
Il D.L. n. 155/1993, art. 10, comma 2, lettera a), ha disposto l’aumento di 1 punto percentuale dei contributi dovuti al FPLD per i lavoratori agricoli, con incremento complessivo di 2 punti dell’aliquota. La circolare precisa che tale aumento si applica anche agli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei Registri delle Navi Minori e dei Galleggianti, soggetti al regime previdenziale marittimo ex legge n. 413/1984, dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1993.
Nuova misura contributiva e adempimenti delle aziende armatoriali
Per gli equipaggi delle navi da pesca, l’aliquota complessiva passa dal 15,77% al 17,77%, di cui l’11,93% a carico del datore di lavoro e il 5,84% a carico del lavoratore. Le aziende armatoriali interessate devono adeguarsi alla nuova misura contributiva e versarla con la denuncia contributiva Mod. DM 10/2 relativa al mese di giugno 1993, con scadenza 20 settembre 1993.
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