Circolare numero 158 del 12-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina, in vista del rilascio dei programmi della procedura CONTENDO, le attività che devono essere svolte dall’Ufficio Pensioni, dall’Ufficio Sanitario e dall’Ufficio Legale nella gestione dei ricorsi all’autorità giudiziaria in materia di prestazioni pensionistiche. Vengono dettate regole per la ricezione dei ricorsi, la ricerca e il caricamento delle domande in EAD75, la chiusura dei ricorsi e le comunicazioni tra uffici. Sono inoltre indicate le operazioni da compiere nei casi di liquidazione provvisoria o definitiva, ripristino o eliminazione di pensioni e assegni, con specifiche istruzioni per i ricorsi relativi a inabilità, invalidità, conferma o revoca di prestazioni e assegno per assistenza personale continuativa.
Adempimenti degli uffici per la gestione automatizzata dei ricorsi giudiziari in materia pensionistica con la procedura CONTENDO
Gestione dei ricorsi giudiziari in materia pensionistica con la procedura CONTENDO
La circolare definisce le modalità operative per la gestione automatizzata dei ricorsi all’autorità giudiziaria, in vista del rilascio dei programmi della procedura \
Punti principali
Ricezione e instradamento dei ricorsi
I ricorsi in materia di prestazioni pensionistiche, appena pervenuti alla Sede, devono essere inoltrati all’Ufficio Pensioni se proposti al giudice di primo grado (Pretore) e all’Ufficio Legale per tutti gli altri casi. Se il ricorso riguarda una domanda trattata da un’altra S.A.P., l’Ufficio Pensioni deve richiedere il trasferimento del fascicolo amministrativo e di quello sanitario. Le domande trasferite da altre Sedi devono essere acquisite immediatamente in EAD75 e il fascicolo sanitario, una volta caricato il ricorso, deve essere inoltrato all’Ufficio Sanitario insieme al ricorso e al fascicolo amministrativo.
Ricerca della domanda e del fascicolo
L’Ufficio Pensioni deve verificare con urgenza se il ricorso rientra nella competenza della S.A.P. e ricercare la domanda che ha originato il ricorso. Se la domanda e il fascicolo sono entrambi presenti in EAD75 e rintracciati, si prosegue normalmente. Se la domanda non è presente ma il fascicolo è reperito, si carica una nuova domanda EAD75 con codice fase 8. Se la domanda è presente ma il fascicolo non è trovato, il ricorso viene preso in carico e si invia all’Ufficio Legale una comunicazione che segnala il momentaneo mancato rintraccio del fascicolo. Se sia la domanda sia il fascicolo non sono reperiti, ma il ricorso contiene i dati necessari del ricorrente, si inserisce una nuova domanda con codice fase 8 e si comunica all’Ufficio Legale che la domanda non è stata trovata; se i dati non sono sufficienti, il ricorso va inoltrato all’Ufficio Legale con una comunicazione che evidenzi l’impossibilità di inserire una nuova domanda.
Caricamento del ricorso in EAD75 e dati gestiti
Per il caricamento dei nuovi ricorsi giudiziari si utilizza la procedura CONTENDO tramite il programma 5. L’operatore deve acquisire il codice fase 8 al campo 24 della domanda EAD75; per poterlo fare, la domanda deve essere chiusa con uno dei codici esito di definizione previsti: A, S, W, R, M, 9, con richiamo anche dei codici 5 e G non più in uso. Dopo l’inserimento del codice fase 8 viene visualizzato un nuovo pannello nel quale devono essere inserite, oltre ai dati della scheda di accompagnamento prevista dalla circolare n. 119 del 26 maggio 1988, anche la data dell’udienza. Il nuovo pannello gestisce i campi 25, 26, 27, 28 e 29 di EAD75 in relazione all’invio all’Ufficio Sanitario e all’Ufficio Legale. Il caricamento determina anche un record automatico per l’Ufficio Legale, utile ad aggiornare costantemente lo stato dei ricorsi.
Ruolo dell’Ufficio Sanitario e dell’Ufficio Legale
L’Ufficio Sanitario deve trattare con la massima tempestività i ricorsi per motivi sanitari e, usando la procedura automatizzata in corso di implementazione, registrare l’invio del ricorso e del fascicolo all’Ufficio Legale insieme al parere del medico. Tale operazione aggiorna automaticamente i campi 27, 28 e 29 dell’EAD75. L’Ufficio Legale, per i ricorsi in materia di inabilità e invalidità, deve gestire la nuova procedura CONTENDO e riceverà istruzioni operative separate. In attesa del rilascio dei nuovi programmi, la circolare impone all’Ufficio Legale di specificare sempre la decorrenza della prestazione quando si chiede la liquidazione, indicare la base della decisione di mettere in pagamento la prestazione e archiviare o riaprire i ricorsi secondo l’esito del giudizio.
Chiusura dei ricorsi e liquidazioni provvisorie o definitive
Per i ricorsi relativi a negata pensione di inabilità o di invalidità, se vi è una sentenza o un dispositivo sfavorevole all’Istituto ma l’esito non è ancora definitivo, l’Ufficio Pensioni effettua la liquidazione provvisoria con procedura LP1, chiude EAD75 con codice Y e comunica l’avvenuta liquidazione all’Ufficio Legale. Se invece ricorre una delle ipotesi di definizione definitiva, la prestazione è liquidata in via definitiva e il ricorso viene chiuso con codice Z; se la prestazione era già in pagamento o era stata liquidata provvisoriamente, si procede rispettivamente con gli opportuni adeguamenti o con la trasformazione in definitiva. Nei casi di sentenza favorevole all’Istituto o abbandono dell’avversario, il ricorso viene chiuso con codice S o A, senza emissione di lettera di reiezione.
Gestione dei ricorsi per revoca di pensione o assegni
Per i ricorsi relativi alla revoca di pensione di inabilità o di pensione/assegno di invalidità, la circolare distingue le ipotesi in cui la prestazione sia ancora in pagamento, sia stata eliminata ma l’eliminazione sia annullabile, oppure non sia più annullabile. In base al caso, occorre rimettere in pagamento la prestazione sospesa, annullare l’eliminazione con il carattere % nel pannello utilizzato per la cancellazione, oppure acquisire una nuova domanda EAD75 con codice fase 9 (ripristino). In alcuni casi si deve aggiornare la domanda originaria con i dati della nuova pensione o del nuovo assegno nei campi 30, 31, 32 e nelle annotazioni del campo 47, oltre a informare l’Ufficio Legale.
Ricorsi per mancata conferma dell’assegno di invalidità e assegno per assistenza personale continuativa
Per i ricorsi relativi alla mancata conferma dell’assegno di invalidità, se la sentenza è sfavorevole all’Istituto ma l’impugnazione è pendente o già proposta, si rimettono in pagamento le prestazioni sospese oppure, se l’eliminazione non è annullabile, si acquisisce una nuova domanda di ripristino con codice fase 9 e si memorizzano sulla domanda originaria i dati identificativi del nuovo assegno. Se la sentenza è definitiva sfavorevole o vi è abbandono/accordo, si procede con la chiusura a Z e con gli eventuali adempimenti di conferma tramite il programma 480. Per l’assegno per l’assistenza personale e continuativa, in caso di esito sfavorevole non definitivo si liquida o si rimette in pagamento la prestazione; se l’esito è definitivo o vi è accordo/abbandono, si chiude a Z e si comunica l’esito all’Ufficio Legale; se invece la sentenza è favorevole all’Istituto, si sospende l’erogazione e si chiude a S.
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