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Circolare

Circolare numero 155 del 10-7-1993

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra gli effetti della sentenza n. 428 del 1992, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 3, comma 8, della legge n. 297/1982 nella parte in cui impediva, per le pensioni di anzianità, il ricalcolo più favorevole della prestazione al raggiungimento dell'età pensionabile escludendo la contribuzione volontaria. Vengono delimitati i casi interessati, stabilita la decorrenza dell'applicazione d'ufficio dal 19 novembre 1992 e indicati i criteri operativi per il ricalcolo, inclusi gli arretrati, le modalità procedurali e l'estensione alle pensioni di reversibilità connessa a pensioni dirette rientranti nel campo di applicazione.

Ricalcolo delle pensioni di anzianità dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 428/1992

Sentenza Corte Costituzionale n. 428/1992 e ricalcolo delle pensioni di anzianità

La circolare disciplina gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 428 del 23 ottobre-10 novembre 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 18 novembre 1992, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non consente, in caso di pensione di anzianità, il ricalcolo della prestazione sulla base della sola contribuzione obbligatoria quando tale soluzione sia più favorevole all'assicurato. Il provvedimento si colloca nel solco della precedente sentenza n. 307 del 1989 e chiarisce i criteri applicativi per le Sedi.

Presupposti normativi e ratio della decisione

La norma censurata individuava, per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti aventi decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la retribuzione annua pensionabile nella quinta parte della somma delle retribuzioni percepite nelle ultime 260 settimane di contribuzione, comprensive anche dell'eventuale contribuzione volontaria. La Corte ha ritenuto irragionevole che la presenza di contribuzione volontaria potesse determinare un trattamento pensionistico peggiore rispetto a quello ottenibile con i soli contributi obbligatori, richiamando la medesima logica già affermata con la sentenza n. 307 del 1989 in materia di pensioni di vecchiaia.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La circolare precisa che il campo di applicazione della sentenza è limitato a situazioni analoghe a quelle oggetto del giudizio. Ne consegue che hanno titolo al ricalcolo le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1982 in avanti, la cui retribuzione pensionabile sia stata determinata anche in base a contribuzione volontaria, purché il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia sia stato perfezionato con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.

Decorrenza dell'efficacia della sentenza e obblighi delle Sedi

La disposizione dichiarata incostituzionale non può più essere applicata dal 19 novembre 1992, primo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Da tale data la sentenza deve essere applicata d'ufficio al momento in cui il pensionato di anzianità raggiunge l'età pensionabile. Le Sedi, in sede di liquidazione delle pensioni interessate, devono predisporre una specifica evidenza-scadenzario per monitorare le posizioni da ricalcolare.

Modalità di ricalcolo per i casi con età pensionabile dal 19 novembre 1992

Per le pensioni di anzianità il cui titolare compia l'età pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, il ricalcolo deve essere effettuato d'ufficio dalla decorrenza originaria, escludendo la contribuzione volontaria sia dal calcolo dell'anzianità contributiva sia dalla determinazione della retribuzione pensionabile. L'importo così ottenuto deve essere rivalutato con tutti gli aumenti di legge intervenuti dalla decorrenza originaria fino al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile e confrontato con la pensione in pagamento a quella data.

Se il nuovo trattamento è più favorevole, la pensione va ricostituita, aggiornando negli archivi la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile calcolate senza contributi volontari. Come decorrenza per il calcolo degli arretrati deve essere indicato il primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile. Ai fini del calcolo può essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445.

Gestione tecnica degli arretrati

La circolare segnala una limitazione della procedura automatizzata di ricostituzione delle pensioni PGM 480, che al momento non consente di impostare una decorrenza per gli arretrati successiva al 1 gennaio 1991. Se il mese di compimento dell'età pensionabile è successivo al dicembre 1990, le Sedi devono quindi intervenire direttamente sugli arretrati calcolati dalla procedura, rettificando gli elaborati prima della spedizione agli interessati.

Casi con età pensionabile già raggiunta prima del 19 novembre 1992

Per i titolari che avevano già compiuto l'età pensionabile prima del 19 novembre 1992, il ricalcolo d'ufficio produce effetti dal 1 dicembre 1992, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza. In questi casi i dati vanno segnalati con le stesse modalità previste per il punto precedente, ma gli arretrati possono essere corrisposti d'ufficio solo dal 1 dicembre 1992. Le somme maturate tra il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile e il 30 novembre 1992 possono essere riconosciute, nei limiti della prescrizione decennale, soltanto su domanda dell'interessato.

Estensione alle pensioni di reversibilità

La riliquidazione si estende anche alle pensioni di reversibilità derivate da pensione diretta di anzianità con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, purché il dante causa sia deceduto dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia e per la pensione diretta sussistano le condizioni di applicabilità della sentenza n. 428 indicate dalla circolare.

Riferimento all'età pensionabile dopo il 31 dicembre 1993

La circolare precisa infine che, per l'individuazione dell'età pensionabile dopo il 31 dicembre 1993, occorre fare riferimento all'età prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Punti principali

Esito della sentenza n. 428/1992

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297/1982 nella parte in cui non consentiva, in caso di pensione di anzianità, il ricalcolo della pensione al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria, quando tale soluzione risulti più favorevole per l'assicurato. La decisione richiama la precedente sentenza n. 307/1989 e ne conferma la ratio, cioè l'irragionevolezza di un trattamento peggiorativo dovuto all'aggiunta della contribuzione volontaria.

Ambito di applicazione

La sentenza opera solo per situazioni analoghe a quelle esaminate dalla Corte. Hanno quindi titolo al ricalcolo le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1982 in poi, la cui retribuzione pensionabile sia stata determinata anche sulla base di contribuzione volontaria, purché il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia sia stato perfezionato con la sola contribuzione obbligatoria e figurativa.

Decorrenza dell'efficacia e applicazione d'ufficio

La norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile dal 19 novembre 1992, primo giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. Da tale data la sentenza deve essere applicata d'ufficio al raggiungimento dell'età pensionabile dei pensionati di anzianità, con costituzione di apposita evidenza-scadenzario da parte delle Sedi al momento della liquidazione.

Criteri di ricalcolo per chi compie l'età pensionabile dal 19 novembre 1992

Per le pensioni di anzianità il cui titolare raggiunga l'età pensionabile dal 19 novembre 1992 in poi, il ricalcolo va effettuato d'ufficio dalla decorrenza originaria, escludendo la contribuzione volontaria sia dal computo dell'anzianità contributiva sia dalla determinazione della retribuzione pensionabile. L'importo così determinato, rivalutato con tutti gli aumenti di legge intervenuti fino al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, va confrontato con quello in pagamento; se più favorevole, si procede alla ricostituzione della pensione.

Criteri operativi e gestione degli arretrati

Nella ricostituzione devono essere registrati, con effetto dalla decorrenza originaria, la nuova anzianità contributiva e la nuova retribuzione pensionabile senza contributi volontari, indicando come decorrenza per gli arretrati il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Per il calcolo può essere utilizzata l'opzione VERIFY della procedura di calcolo passante PGM 3445. Poiché la procedura PGM 480 non consente, al momento, una decorrenza degli arretrati successiva al 1 gennaio 1991, se il compimento dell'età pensionabile è successivo al dicembre 1990 le Sedi devono correggere direttamente gli arretrati e gli elaborati prima dell'invio agli interessati.

Casi con età pensionabile già compiuta prima del 19 novembre 1992

Per i titolari che avevano già compiuto l'età pensionabile prima del 19 novembre 1992, il ricalcolo va effettuato d'ufficio con effetto dal 1 dicembre 1992. Gli arretrati possono essere corrisposti d'ufficio solo dal 1 dicembre 1992; quelli maturati tra il primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile e il 30 novembre 1992 sono riconoscibili, nei limiti della prescrizione decennale, solo su domanda dell'interessato.

Estensione alle pensioni di reversibilità

La riliquidazione si applica anche alle pensioni di reversibilità derivanti da pensione diretta di anzianità con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, quando il dante causa sia deceduto dopo aver raggiunto l'età per il pensionamento di vecchiaia e ricorrano per la pensione diretta le condizioni di applicabilità indicate per la sentenza n. 428.

Riferimento all'età pensionabile

Per l'individuazione dell'età pensionabile, dopo il 31 dicembre 1993 occorre fare riferimento all'età prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

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