Circolare numero 150 del 6-7-1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le istruzioni operative per l’applicazione del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, che modifica varie regole su indennità di mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione. Vengono chiariti: l’iscrizione in mobilità per licenziamenti da imprese fino a 15 dipendenti senza diritto alla prestazione; le proroghe e le modifiche per l’edilizia; il rapporto tra mobilità e maternità; l’incompatibilità con pensioni dirette e pensionamenti anticipati; la disciplina della mobilità "lunga"; la riduzione di durata della mobilità in caso di proroghe CIGS; l’iscrizione dei marittimi e dei soci di cooperative; e il mancato versamento dell’anticipazione da parte delle imprese.
Istruzioni INPS su mobilità, disoccupazione edilizia, maternità e incompatibilità con pensioni ex D.L. 148/1993
D.L. 20 maggio 1993, n. 148: istruzioni INPS su mobilità e disoccupazione
La circolare fornisce le istruzioni applicative del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, entrato in vigore il 20 maggio 1993 ma con effetto dall’11 maggio 1993, in materia di indennità di mobilità e altri trattamenti di disoccupazione. Il documento riepiloga e coordina anche gli orientamenti già impartiti con precedenti circolari e messaggi, per consentire alle sedi una gestione uniforme delle pratiche.
Iscrizione nelle liste di mobilità per licenziamenti da imprese fino a 15 dipendenti
L’art. 4, comma 1, prevede l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti, quando il licenziamento sia disposto per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
La circolare precisa che:
- l’iscrizione nelle liste non attribuisce il diritto all’indennità di mobilità ex art. 7 della legge n. 223/1991;
- la disciplina si applica ai licenziamenti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995;
- devono essere sospesi i pagamenti già disposti in base ai decreti legge decaduti che avevano esteso la prestazione a tali lavoratori;
- devono restare sospese anche le domande analoghe non ancora definite.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
L’art. 6, commi 1 e 2, modifica il requisito previsto per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia. Fino al 31 dicembre 1995, il computo dei diciotto mesi richiesti non è più riferito al lavoro effettivo, ma alla sussistenza del rapporto di lavoro.
Restano ferme le istruzioni amministrative già emanate, con l’ulteriore chiarimento che per opere pubbliche di grandi dimensioni devono intendersi quelle opere per le quali la durata dell’esecuzione dei lavori edili prevista sia di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata uguale o superiore a trenta mesi consecutivi.
Per la concessione della prestazione continuano a trovare applicazione le istruzioni delle circolari n. 108 del 16 aprile 1991 e n. 246 del 17 ottobre 1991, con il solo adeguamento del requisito temporale sopra indicato. La circolare segnala inoltre che la prestazione resta subordinata ai necessari decreti ministeriali.
Rapporto tra mobilità e maternità
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 6 incidono sul rapporto tra indennità di mobilità e indennità di maternità. In sostanza, l’art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, trova applicazione anche alle lavoratrici in mobilità, modificando la precedente previsione dell’art. 7, comma 8, della legge n. 223/1991, che faceva prevalere la mobilità sulla maternità.
Il nuovo regime opera dall’11 marzo 1993, data di entrata in vigore del D.L. 10 marzo 1993, n. 57.
Effetti operativi:
- l’indennità di mobilità già concessa deve essere sospesa durante l’astensione obbligatoria per maternità;
- la prestazione va ripristinata al termine dell’astensione;
- la durata massima della mobilità non si prolunga per effetto della maternità;
- i periodi di astensione obbligatoria incidono solo sulla permanenza nelle liste di mobilità;
- la lavoratrice in maternità che rifiuti un’offerta di lavoro o l’avviamento a corsi di formazione non deve essere cancellata dalle liste, in deroga all’art. 9 della legge n. 223/1991.
La circolare esemplifica che, per una lavoratrice under 40 licenziata nel Centro-Nord, la mobilità cessa comunque al termine del dodicesimo mese successivo alla decorrenza della prestazione, anche se il periodo di maternità ricade in tutto o in parte in tale intervallo.
Mobilità e trattamenti pensionistici
I commi 7 e 8 dell’art. 6 disciplinano l’incompatibilità tra le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti pensionistici diretti, nonché i pensionamenti anticipati.
La circolare precisa che:
- tutte le prestazioni di disoccupazione, compresa la mobilità, sono incompatibili con qualunque pensione diretta;
- l’incompatibilità opera dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto;
- per pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi, e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la prestazione non può essere corrisposta dal primo giorno successivo al perfezionamento dei requisiti di assicurazione, contribuzione ed età per la pensione di vecchiaia;
- le prestazioni di disoccupazione sono inoltre incompatibili con i pensionamenti anticipati, compresi quelli di cui agli artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991, con effetto dall’11 agosto 1991;
- le domande presentate da lavoratori già beneficiari di tali pensionamenti devono essere respinte.
Mobilità "lunga": proroghe, estensioni e requisiti
L’art. 6, comma 10, proroga al 31 dicembre 1993 il termine che, nella disciplina dell’art. 7, commi 5, 6 e 7, della legge n. 223/1991, era fissato al 31 dicembre 1992. La proroga consente di accedere alla mobilità "lunga" e alla maggiorazione di 15 mensilità dell’indennità di mobilità anticipata ai lavoratori collocati in mobilità nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 1993, purché in possesso dei requisiti previsti.
La circolare chiarisce inoltre che:
- possono avvalersi della mobilità "lunga" anche i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993;
- la disciplina si estende ai lavoratori collocati in mobilità tra l’11 marzo e il 31 dicembre 1993 da imprese dei settori chimica, siderurgia, difesa e industria minero-metallurgica non ferrosa;
- la disciplina si estende anche ai lavoratori collocati in mobilità nello stesso periodo da imprese operanti nelle aree di declino industriale individuate dalla CEE ai sensi dell’obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2052/88;
- per tali settori e aree saranno fornite successive istruzioni di dettaglio.
Per i lavoratori rientranti nella legge 3 gennaio 1960, n. 5, in particolare quelli delle miniere, cave e torbiere, il comma 10 riduce di cinque anni il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità richiesto ai fini dell’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991. La circolare richiama la disciplina speciale dell’art. 18 della legge n. 153/1969 e precisa che la mobilità "lunga" spetta a tali lavoratori solo se siano stati addetti per almeno quindici anni, anche se con discontinuità, ai lavori di sotterraneo.
Il comma 11 cristallizza, per i lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993, i requisiti anagrafici vigenti al 31 dicembre 1992 per la mobilità lunga. Per il comma 6 dell’art. 7 della legge n. 223/1991 il requisito contributivo minimo va determinato secondo l’art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503: esso è pari alla differenza tra 832 settimane previste per la vecchiaia nel 1993 e le settimane mancanti al compimento dell’età pensionabile di 60 o 55 anni, con minimo di 572 settimane.
Per il comma 7 dell’art. 7, la circolare indica che l’età minima è pari a 50 anni per gli uomini e 45 per le donne, con anzianità contributiva di almeno 28 anni, cioè 1456 settimane. La durata della mobilità lunga si estende fino alla maturazione di tutti i requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità secondo la normativa richiamata.
Proroga di sei mesi della mobilità e del trattamento speciale edilizio
I commi 12 e 13 dell’art. 6 prorogano di ulteriori sei mesi le prestazioni di cui all’art. 22, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991.
In particolare:
- il comma 12 prolunga di sei mesi il trattamento speciale di disoccupazione della legge n. 1115/1968, trasformato in indennità di mobilità dall’11 agosto 1991;
- la proroga spetta ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità al 31 dicembre 1992 e aventi titolo alla prestazione, che avrebbero cessato di percepirla entro il 30 giugno 1993;
- possono beneficiarne anche i lavoratori già in CIGS ex legge n. 301/1979, in quanto titolari dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 22, comma 7;
- il comma 13 prevede un’analoga proroga semestrale per i lavoratori che, alla data dell’11 agosto 1991, avevano diritto alle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia e che risultavano ancora beneficiari della prestazione al 31 dicembre 1992, con iscrizione nelle liste di mobilità a tale data;
- la proroga va concessa a tutti i lavoratori edili interessati, a prescindere dalla data di scadenza del trattamento, purché successiva al 31 dicembre 1992.
Sul piano operativo, le prestazioni vanno pagate per ulteriori sei mesi con le stesse modalità già utilizzate per le rate ordinarie.
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori marittimi e dei soci di cooperative
L’art. 6, comma 16, dispone l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori marittimi e amministrativi licenziati da imprese del trasporto marittimo di linea e di massa. Tuttavia, la circolare chiarisce espressamente che tali lavoratori non hanno diritto all’indennità di mobilità.
L’art. 8, comma 2, stabilisce che gli articoli 1, 4 e 24 della legge n. 223/1991 si applicano anche ai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro. Poiché però la norma non richiama gli articoli 7 e 16 della stessa legge, resta esclusa per tali soggetti la possibilità di percepire l’indennità di mobilità, pur permanendo l’iscrivibilità nelle liste.
Mancato versamento dell’anticipazione dovuta dall’impresa
L’art. 8, comma 8, modifica il regime dell’anticipazione dovuta dalle imprese ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991. In precedenza, la mancata trasmissione della ricevuta del versamento era considerata ostativa alla liquidazione della prestazione; la nuova norma stabilisce invece che il mancato inoltro della ricevuta non comporta la sospensione della procedura di mobilità.
Conseguentemente:
- le sedi INPS possono liquidare l’indennità di mobilità una volta accertata l’iscrizione nelle liste;
- deve essere immediatamente avviato il recupero delle somme dovute dalle imprese;
- il recupero va maggiorato dalle sanzioni civili;
- le sanzioni decorrono dal giorno successivo alla comunicazione sindacale prevista dall’art. 4 della legge n. 223/1991;
- se l’importo dovuto è esplicitato nella comunicazione, si applica la misura prevista dall’art. 4, lettera a), della legge 29 febbraio 1988, n. 48.
Lavoratori già in CIGS ex legge n. 301/1979
Il messaggio allegato del 12 marzo 1993 chiarisce che i lavoratori già beneficiari della CIGS ex legge n. 301/1979 hanno diritto all’indennità di mobilità trasformata ex art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991 e all’iscrizione nelle relative liste, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Le sedi devono quindi riesaminare d’ufficio le domande decise in senso difforme. La decorrenza della prestazione è fissata all’ottavo giorno successivo alla data di cessazione della CIGS. Rimane fermo l’obbligo di presentare domanda nei termini per le fattispecie della disciplina permanente, secondo il rinvio alle norme sull’assicurazione contro la disoccupazione involontaria contenuto nell’art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991.
Punti principali
Iscrizione nelle liste di mobilità per imprese fino a 15 dipendenti
Sono iscrivibili nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Tale iscrizione non dà però diritto all’indennità di mobilità. La disposizione si applica ai licenziamenti con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1995; vanno sospesi i pagamenti già disposti e non devono essere definite le domande analoghe ancora pendenti.
Trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia
Per il trattamento speciale di disoccupazione edile, sino al 31 dicembre 1995 il requisito dei diciotto mesi è riferito alla sussistenza del rapporto di lavoro e non al lavoro effettivo. Sono inoltre chiarite le opere pubbliche di grandi dimensioni, individuate in quelle con durata prevista dei lavori edili di diciotto mesi nell’ambito di un progetto generale approvato di durata pari o superiore a trenta mesi consecutivi. Rimangono valide le istruzioni pregresse, salvo questa modifica sul requisito temporale.
Mobilità e maternità
L’art. 17 della legge n. 1204/1971 si applica anche alle lavoratrici che fruiscono dell’indennità di mobilità: l’indennità di maternità spetta quindi anche durante la mobilità, sostituendo la precedente regola di incompatibilità. La modifica opera dall’11 marzo 1993. La mobilità già concessa va sospesa durante l’astensione obbligatoria e ripristinata al termine, senza prorogare la durata complessiva della prestazione, mentre i periodi di maternità incidono solo sulla permanenza nelle liste di mobilità. La lavoratrice in maternità che rifiuti lavoro o formazione non va cancellata dalle liste.
Incompatibilità con pensioni dirette e pensionamenti anticipati
Tutte le prestazioni di disoccupazione, compresa la mobilità, sono incompatibili con qualunque pensione diretta; l’incompatibilità decorre dalla data di decorrenza della pensione. Inoltre è sancita l’incompatibilità con i pensionamenti anticipati, anche quelli ex artt. 27 e 29 della legge n. 223/1991, con effetto dall’11 agosto 1991. Le domande presentate da lavoratori che hanno beneficiato di tali pensionamenti devono essere respinte.
Mobilità "lunga" e proroghe dei termini
È prorogato al 31 dicembre 1993 il termine che consente l’accesso alla mobilità "lunga" e alla maggiorazione di 15 mensilità dell’indennità di mobilità anticipata. La disciplina si estende ai lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1993, nonché a quelli delle imprese dei settori chimica, siderurgia, difesa e minero-metallurgico non ferroso e delle aree di declino industriale obiettivo 2 CEE, per i collocamenti in mobilità dall’11 marzo al 31 dicembre 1993. Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere è ridotto di cinque anni il requisito contributivo per il pensionamento di anzianità ai fini della mobilità lunga.
Proroga di sei mesi delle prestazioni di mobilità e disoccupazione edile
Le prestazioni di cui all’art. 22, commi 7 e 8, della legge n. 223/1991 sono prorogate di ulteriori sei mesi per i soggetti che, al 31 dicembre 1992, risultavano iscritti nelle liste di mobilità e avevano titolo alla relativa indennità, nonché per i beneficiari del trattamento speciale di disoccupazione edile che si trovavano nelle condizioni previste. I pagamenti vanno effettuati con le ordinarie modalità già in uso.
Iscrizione in mobilità dei marittimi e dei soci di cooperative
Sono iscritti nelle liste di mobilità i lavoratori marittimi e amministrativi licenziati da imprese del trasporto marittimo di linea e di massa, ma senza diritto all’indennità di mobilità. Per i soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro si applicano alcune norme della legge n. 223/1991, ma non quelle sulla concessione dell’indennità di mobilità, restando quindi la sola iscrivibilità nelle liste.
Mancato versamento dell’anticipazione da parte delle imprese
Il mancato inoltro della ricevuta del versamento anticipatorio previsto dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223/1991 non sospende più la procedura di mobilità. Le sedi possono quindi liquidare l’indennità ai lavoratori iscritti nelle liste, attivando subito il recupero delle somme dovute dalle imprese, con applicazione delle sanzioni civili.
Chiarimenti sui lavoratori già in CIGS ex legge n. 301/1979
I lavoratori già beneficiari della CIGS ex legge n. 301/1979 hanno diritto all’indennità di mobilità trasformata ex art. 22, comma 7, della legge n. 223/1991 e all’iscrizione nelle liste, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Le domande già definite in modo difforme vanno riesaminate d’ufficio; la decorrenza della prestazione è dall’ottavo giorno successivo alla fine della CIGS. Rimane fermo l’obbligo di presentare domanda nei termini per le fattispecie della disciplina permanente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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