Cassazione Penale, Ordinanza n. 07033/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dal testo non emerge il titolo di reato oggetto del giudizio, ma risulta che la questione decisa in cassazione atteneva esclusivamente alla recidiva e alla sua motivazione in sentenza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. L'unico motivo di impugnazione contestava, in termini generici e aspecifici, la valutazione compiuta dai giudici di merito sulla sussistenza dei presupposti giustificativi della recidiva. La Corte di cassazione rileva che il giudizio sulla recidiva era stato motivato in modo adeguato, non illogico e con puntuale esame delle deduzioni difensive; perciò la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla recidiva è inammissibile quando si risolve in una contestazione generica e aspecifica del ragionamento del giudice di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici della motivazione.
- La valutazione della sussistenza dei presupposti della recidiva, se sorretta da motivazione adeguata, non illogica e costruita mediante puntuale esame delle deduzioni difensive, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di riesame del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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