Sentenza del 09/02/2016 n. 75 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Irap: alti ricavi e beni strumentali "di valore", di per sé non bastano a configurare l'autonoma organizzazione"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, sostenendo che la propria attività fosse svolta senza autonoma organizzazione e, quindi, non fosse soggetta all'imposta. La controversia riguardava in particolare se l'entità dei ricavi e il valore dei beni strumentali utilizzati, tra cui autovettura, fax, telefono, arredamento e computer, fossero sufficienti a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
La decisione
L'Agenzia delle Entrate ha convalidato e rimborsato le somme richieste durante il giudizio. La Commissione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, riconoscendo tuttavia la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, poiché il contribuente aveva dimostrato l'assenza di autonoma organizzazione. I ricavi elevati non sono stati ritenuti determinanti e i beni strumentali sono stati considerati una dotazione minima normalmente necessaria per l'attività. Non risultava inoltre l'impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare al contribuente 2.000 euro, oltre IVA e CAP se dovuti, comprese le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997
L'IRAP si applica al valore della produzione netta derivante dall'esercizio abituale di attività autonomamente organizzate.
L'attività di un professionista o promotore finanziario è soggetta a IRAP solo se esercitata con un'autonoma organizzazione.
Art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998
L'attività di promotore finanziario è esclusa dall'IRAP quando è svolta senza autonoma organizzazione.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Consente la richiesta di rimborso delle imposte non dovute o versate in eccesso.
Art. 63 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la riassunzione del giudizio dopo una pronuncia di cassazione con rinvio.
Art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
In caso di cessazione della materia del contendere, consente la regolazione delle spese processuali tenendo conto della soccombenza virtuale.
Cassazione, sentenza n. 5460/2010
L'autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Il contribuente che chiede il rimborso deve provare l'assenza di tali condizioni; la valutazione concreta spetta al giudice di merito.
Cassazione, ordinanza n. 24670/2015
I costi, quand'anche elevati, delle attrezzature tecniche non sono di per sé indice di autonoma organizzazione.
Il valore economico delle attrezzature non basta da solo a dimostrare l'autonoma organizzazione: occorre verificare se siano eccedenti rispetto alla dotazione normalmente necessaria.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 274/2015
È illegittimo impedire al giudice di condannare l'Amministrazione virtualmente soccombente alle spese quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Ricavi elevati o superiori a una determinata soglia non dimostrano, da soli, l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP.
- Anche beni strumentali di valore significativo non sono sufficienti, se rappresentano una dotazione normalmente necessaria per svolgere l'attività professionale.
- L'autonoma organizzazione richiede una responsabilità organizzativa propria e, alternativamente o congiuntamente, l'impiego di beni eccedenti il minimo indispensabile oppure il ricorso non occasionale a dipendenti o collaboratori.
- Chi chiede il rimborso IRAP deve documentare concretamente l'assenza di dipendenti, collaboratori abituali e strutture o attrezzature eccedenti le esigenze ordinarie dell'attività.
- La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando natura dell'attività, funzione dei beni, loro effettiva eccedenza rispetto al minimo necessario e modalità di impiego del lavoro altrui.
- Se l'Amministrazione rimborsa le somme durante il processo, la controversia può cessare, ma il contribuente può comunque ottenere la rifusione delle spese se risulta virtualmente vittorioso.
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