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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20511/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in sede di cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo del 31/10/2025 che, in sede di riesame, aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati connessi alla normativa sugli stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990). Il Procuratore contestava il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), lamentando che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso l'attualità e concretezza del pericolo di recidiva basandosi sul solo arco temporale intercorso, senza valutare documenti di polizia giudiziaria (nota del 9 aprile 2024 e nota del 18 giugno 2025) dai quali emergerebbe la perdurante operatività dell'associazione e senza considerare altri fatti (arresto del Cucchiara l'8/7/2022 e comportamenti successivi di altri indagati) a sostegno della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il Procuratore non avesse contestato in modo specifico la motivazione del Tribunale, la quale, con logica argomentazione, aveva valutato complessivamente gli elementi probatori e attribuito rilievo al notevole arco temporale (oltre tre anni) trascorso dalla commissione dei fatti, come elemento idoneo a indebolire la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari in assenza di condotte sopravvenute indicative di perdurante pericolosità. La Cassazione ha quindi confermato, indirettamente, l'ordinanza che aveva annullato la misura cautelare.

Norme richiamate

  • artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norme incriminatrici in materia di sostanze stupefacenti: il capo d'imputazione riguarda reati di detenzione e traffico e l'eventuale contestazione associativa volta al narcotraffico (art. 74) come reato-fine; la valutazione cautelare richiede prova dell'attualità delle condotte delittuose.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi; la giurisprudenza richiede che il giudice valuti espressamente il tempo trascorso dai fatti e può ritenere venute meno le esigenze cautelari se è significativo l'arco temporale e mancano condotte successive sintomatiche di pericolosità.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha richiamato il principio secondo cui la censura deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per genericità.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma che ha inciso sul regime delle misure cautelari e sul principio di valutazione del tempo trascorso: la Corte sottolinea la necessità di un'esegesi costituzionalmente orientata della presunzione e del peso del decorso temporale nell'esame delle esigenze cautelari.

Massime di principio

  • La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare per reati collegati al traffico di stupefacenti/associazione) è relativa: un lungo arco temporale privo di condotte successive può indebolirla e giustificare la cessazione della misura cautelare.
  • Il tempo trascorso è un elemento rilevante ma non esclusivo: il giudice deve valutare complessivamente ogni elemento di fatto che dimostri l'attualità o l'assenza di pericolosità (es. segnalazioni di polizia giudiziaria, arresti successivi, attività operativa del gruppo).
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione cautelare basata sulla valutazione di tali elementi è necessario contestare specificamente e dettagliatamente i punti della motivazione; censure generiche sono inammissibili.
  • Le note di polizia giudiziaria e fatti sopravvenuti vanno espressamente menzionati e valutati dal giudice: la loro mera esistenza non basta, occorre che siano idonee a dimostrare attualità dell'attività delittuosa.
  • Nella valutazione delle misure per reati di tipo associativo legati agli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non si può automaticamente applicare la regola di stabilità tipica dell'art. 416-bis; richiede prova concreta dell'operatività nel tempo.

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